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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35923/2022

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ciato la seguente ORDINANZA tL [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 23459 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: Fa.Co.Plast. s.r.1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 62, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro Agenzia delle dogane e dei Monopoli, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; - wntroricorrente- per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, n. 995/7/2015, depositata in data 10 giugno 2015; udita la relazione svolta nella udienza camerale non partecipata del 29 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso facendo rinvio alle conclusioni già rassegnate con requisitoria scritta depositata il 14 marzo 2019, con le quali aveva chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, di rigettarlo; rilevato che: dalla narrazione in fatto della pronuncia del giudice di appello si evince che: l'Agenzia delle dogane aveva emesso nei confronti della società contribuente un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica del valore dichiarato nelle bollette doganali, nonché un avviso di irrogazione delle sanzioni, sul presupposto che la merce importata non era stata correttamente classificata, in quanto consistente in cavi di acciaio semplice di provenienza cinese, sottoposta al dazio antidumping; la contribuente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Padova; avverso le suddette pronunce la contribuente aveva proposto appello, nel contraddittorio con l'Agenzia delle dogane; la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l'appello, in particolare, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] 27 gennaio 2012 n„ 102/2012, ha ritenuto che era incontestato che la merce era di provenienza cinese e che la sezione trasversale massima del materiale importato era superiore a 3 mm, mentre doveva essere verificata quale fosse la qualità del materiale, in particolare se trattavasi di acciaio inossidabile, quindi esente dal dazio, come sostenuta dalla ricorrente, ovvero di acciaio o ferro semplice, quindi sottoposto al dazio, come sostenuto dall'Agenzia delle dogane; in questo ambito, tenuto conto degli elementi indiziari prodotti dalle parti, rilevava che parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova contraria (al di là delle generiche affermazioni contenute negli atti difensivi), mentre doveva darsi rilievo agli elementi presuntivi allegati dall'Agenzia delle dogane, risultanti dalla documentazione in atti, dalle approfondite indagini svolte sulle fatture di acquisto e dalle stesse affermazioni della ricorrente, secondo cui i beni importati erano di scarso valore aggiunto, destinati al consumo di massa e in vendita presso la grande distribuzione); avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha quindi proposto ricorso affidato a due motivi; l'Agenzia delle dogane si è costituita depositando controricorso; con atto depositato il 9 aprile 2019 la società ha chiesto la sospensione del giudizio dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata di cui all'art. 6, d.l. n. 119/2018; questa Corte, con ordinanza del 9 aprile 2019, ha invitato le parti a depositare memoria sulla questione della riconducibilità della controversia nella disciplina agevolativa in esame; a seguito di deposito della memoria da parte della ricorrente, questa Corte ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza; parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso facendo rinvio alle conclusioni già rassegnate con requisitoria scritta depositata il 14/3/2019, con le quali aveva chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, di rigettarlo; considerato che: la presente controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica del valore dichiarato nelle bollette doganali;dalla documentazione prodotta dalla ricorrente si evince che la stessa ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 5, d.l. n.119/2018, che ha riguardo alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea; risulta, inoltre, che la domanda era stata convalidata dall'Agenzia delle entrate-riscossione in data 30 aprile 2019, facendo chiaro riferimento al fatto che la suddetta domanda era relativa ai carichi ad essa affidati a titolo di risorse proprie dell'Unione europea e concernenti crediti dell'ufficio delle Dogane di Padova; l'Agenzia delle Dogane non ha evidenziato alcuna non riferibilità della domanda di definizione presentata dalla ricorrente alla pretesa di cui al presente giudizio; l'art. 5, comma 1, d.l. n. 119/2018, rinvia alle modalità, termini e condizioni di cui all'art. 3, stesso d.I.; il suddetto articolo 3, in particolare, prevede che l'estinzione può essere disposta solo a seguito dell'integrale versamento delle somme dovute; dalla comunicazione delle somme dovute del 31 luglio 2019 dell'Agenzia delle entrate riscossione si evince che è previsto un pagamento rateale fino al 30 novembre 2023; si rende necessario, quindi, attendere il positivo adempimento da parte della ricorrente di tutte le rate dovute; P.Q.M.

La Corte: dispone il rinvio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA tL [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 23459 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: Fa.Co.Plast. s.r.1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 62, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro Agenzia delle dogane e dei Monopoli, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; - wntroricorrente- per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, n. 995/7/2015, depositata in data 10 giugno 2015; udita la relazione svolta nella udienza camerale non partecipata del 29 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso facendo rinvio alle conclusioni già rassegnate con requisitoria scritta depositata il 14 marzo 2019, con le quali aveva chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, di rigettarlo; rilevato che: dalla narrazione in fatto della pronuncia del giudice di appello si evince che: l'Agenzia delle dogane aveva emesso nei confronti della società contribuente un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica del valore dichiarato nelle bollette doganali, nonché un avviso di irrogazione delle sanzioni, sul presupposto che la merce importata non era stata correttamente classificata, in quanto consistente in cavi di acciaio semplice di provenienza cinese, sottoposta al dazio antidumping; la contribuente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Padova; avverso le suddette pronunce la contribuente aveva proposto appello, nel contraddittorio con l'Agenzia delle dogane; la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l'appello, in particolare, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] 27 gennaio 2012 n„ 102/2012, ha ritenuto che era incontestato che la merce era di provenienza cinese e che la sezione trasversale massima del materiale importato era superiore a 3 mm, mentre doveva essere verificata quale fosse la qualità del materiale, in particolare se trattavasi di acciaio inossidabile, quindi esente dal dazio, come sostenuta dalla ricorrente, ovvero di acciaio o ferro semplice, quindi sottoposto al dazio, come sostenuto dall'Agenzia delle dogane; in questo ambito, tenuto conto degli elementi indiziari prodotti dalle parti, rilevava che parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova contraria (al di là delle generiche affermazioni contenute negli atti difensivi), mentre doveva darsi rilievo agli elementi presuntivi allegati dall'Agenzia delle dogane, risultanti dalla documentazione in atti, dalle approfondite indagini svolte sulle fatture di acquisto e dalle stesse affermazioni della ricorrente, secondo cui i beni importati erano di scarso valore aggiunto, destinati al consumo di massa e in vendita presso la grande distribuzione); avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha quindi proposto ricorso affidato a due motivi; l'Agenzia delle dogane si è costituita depositando controricorso; con atto depositato il 9 aprile 2019 la società ha chiesto la sospensione del giudizio dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata di cui all'art. 6, d.l. n. 119/2018; questa Corte, con ordinanza del 9 aprile 2019, ha invitato le parti a depositare memoria sulla questione della riconducibilità della controversia nella disciplina agevolativa in esame; a seguito di deposito della memoria da parte della ricorrente, questa Corte ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza; parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso facendo rinvio alle conclusioni già rassegnate con requisitoria scritta depositata il 14/3/2019, con le quali aveva chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, di rigettarlo; considerato che: la presente controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica del valore dichiarato nelle bollette doganali;dalla documentazione prodotta dalla ricorrente si evince che la stessa ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 5, d.l. n.119/2018, che ha riguardo alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea; risulta, inoltre, che la domanda era stata convalidata dall'Agenzia delle entrate-riscossione in data 30 aprile 2019, facendo chiaro riferimento al fatto che la suddetta domanda era relativa ai carichi ad essa affidati a titolo di risorse proprie dell'Unione europea e concernenti crediti dell'ufficio delle Dogane di Padova; l'Agenzia delle Dogane non ha evidenziato alcuna non riferibilità della domanda di definizione presentata dalla ricorrente alla pretesa di cui al presente giudizio; l'art. 5, comma 1, d.l. n. 119/2018, rinvia alle modalità, termini e condizioni di cui all'art. 3, stesso d.I.; il suddetto articolo 3, in particolare, prevede che l'estinzione può essere disposta solo a seguito dell'integrale versamento delle somme dovute; dalla comunicazione delle somme dovute del 31 luglio 2019 dell'Agenzia delle entrate riscossione si evince che è previsto un pagamento rateale fino al 30 novembre 2023; si rende necessario, quindi, attendere il positivo adempimento da parte della ricorrente di tutte le rate dovute; P.Q.M. La Corte: dispone il rinvio de
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