CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 49591/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CALTANISSETTA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., avanzata da [OSCURATO:PERSONA]Arma, per l'applicazione del vincolo della conti- nuazione tra i reati accertati con varie sentenze di condanna, alcuni dei quali già unificati in sede di cognizione, osservando che non si sarebbe potuto procedere alla rivisitazione del trattamento sanzionatorio, dovendosi ritenere intangibile il giudicato, riguardante l'aumento di pena per effetto della continuazione già riconosciuta dal giudice della cognizione in due delle sentenze che avevano operato un aumento sul reato più grave giudicato con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 17/8/2008. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge con riferimento all'art.81 cod. pen. ed agli artt. 671 e 125, comma 3, cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che la circostanza che vi fossero dei cumuli parziali per continuazione riconosciuta in sede di cognizione non è ostativa al riconosci- mento dell'istituto in sede di esecuzione, globalmente considerato. Nella specie, si perora l'applicazione del principio ricavato dall'esegesi di legittimità per cui "il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame" (Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele), sicché è necessario motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dal procedimento. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Al giudice dell'esecuzione era stata avanzata la richiesta di verificare l'estensibilità del vincolo della continuazione, già riconosciuta dai giudici della cognizione per alcune fattispecie estorsive satelliti delle compagini associative accertate nei vari processi, anche ad un'ulteriore estorsione commessa in Gela dal 1998 al 2009 - accertata con sentenza del 27/7/2018, irrevocabile il 24/11/2020 - che in sede di cognizione era stata già avvinta in continuazione con altre estorsioni definitivamente accertate. Rispetto a tale petitum, il giudice dell'esecuzione si è limitato ad affermare di non poter effettuare lo scorporo della pena irrogata in aumento per la continuazione, senza verificare, invece, se sussistessero o meno i presupposti per l'applicazione dell'art. 81 cod. pen. e dell'art. 671 cod. proc. pen. 3.2. Invero, l'esegesi di legittimità di questa Corte ha affermato che la continuazione tra reati riconosciuta nel processo di cognizione ha un irradia- mento anche in sede esecutiva, qualora si chieda di inserire nel già affermato vincolo ulteriori reati commessi nello stesso arco cronologico e potenzialmente accomunati da indici tipici del nesso ex art. 81 cod. pen.: di conseguenza, qualora il giudice dell'esecuzione non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (in tali termini, Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903). 4. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio ad altro giudice dell'esecuzione in seno alla Corte di appello di Caltanissetta, per effettuare il vaglio di estensibilità del vincolo della continuazione agli ulteriori reati indicati dal ricorrente, tenendo conto dei richiamati principi di diritto e, pur nella piena libertà di apprezzamento, motivando espressamente le ragioni sostanziali della decisione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso il giorno 20 ottobre 2022 Il C