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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 30107/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con sentenza del 16 settembre 2025, la Corte di appello di Bariconfermava la sentenza del Tribunale di Foggia del 28 marzo 2023 che avevacondannato il ricorrente per la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 678cod. pen.;rilevato che il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motividi ricorso: 1) con il primo censura la decisione per avere ritenuto rientrantenell’ipotesi di cui all’art. 678 cod. pen., la condotta consistente nello stoccaggioinidoneo, nonostante fosse carente l’elemento costitutivo della assenza diautorizzazione; 2) con il secondo motivo censura la decisione per avere ritenutosussistente l’elemento soggettivo del reato nonostante questo richieda laconsapevolezza dell’esercizio abusivo della attività, insussistente nel caso inesame, non necessitando l’esercente di apposita autorizzazione, stante la naturadel materiale; 3) con il terzo motivo eccepisce la prescrizione del reato;rilevato che il primo motivo è inammissibile: - in quanto generico, nonconfrontandosi con gli argomenti addotti dalla Corte territoriale, la quale haosservato che la norma sanziona la tenuta in deposito del materiale senza leprescritte cautele, indipendentemente dalla categoria di appartenenza delmateriale e, quindi, indipendentemente dal fatto che necessiti o meno di licenza;- in quanto contrario a principi contrastanti con la consolidata giurisprudenzasecondo la quale «Risponde della contravvenzione di cui all'art 678 cod. pen. chitiene in deposito o trasporta senza le prescritte cautele materie esplodenti [...]»(Sez. 6, n. 3003 del 27/10/1976, dep. 1977, Rv. 135375-01);rilevato che il secondo motivo è ugualmente inammissibile in quanto nonproposto in sede di appello;infondato è, infine, il terzo motivo in quanto il reato è stato commesso in data18.1.2020, sicché trova applicazione l’art. 161-bis cod. pen. con la conseguenzache la prescrizione cessa di decorrere con la pronuncia della sentenza di primogrado che, nel caso di specie, è stata pronunciata il 28.3.2023 ovvero primadella maturazione del termine di prescrizione; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con sentenza del 16 settembre 2025, la Corte di appello di Bariconfermava la sentenza del Tribunale di Foggia del 28 marzo 2023 che avevacondannato il ricorrente per la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 678cod. pen.;rilevato che il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motividi ricorso: 1) con il primo censura la decisione per avere ritenuto rientrantenell’ipotesi di cui all’art. 678 cod. pen., la condotta consistente nello stoccaggioinidoneo, nonostante fosse carente l’elemento costitutivo della assenza diautorizzazione; 2) con il secondo motivo censura la decisione per avere ritenutosussistente l’elemento soggettivo del reato nonostante questo richieda laconsapevolezza dell’esercizio abusivo della attività, insussistente nel caso inesame, non necessitando l’esercente di apposita autorizzazione, stante la naturadel materiale; 3) con il terzo motivo eccepisce la prescrizione del reato;rilevato che il primo motivo è inammissibile: - in quanto generico, nonconfrontandosi con gli argomenti addotti dalla Corte territoriale, la quale haosservato che la norma sanziona la tenuta in deposito del materiale senza leprescritte cautele, indipendentemente dalla categoria di appartenenza delmateriale e, quindi, indipendentemente dal fatto che necessiti o meno di licenza;- in quanto contrario a principi contrastanti con la consolidata giurisprudenzasecondo la quale «Risponde della contravvenzione di cui all'art 678 cod. pen. chitiene in deposito o trasporta senza le prescritte cautele materie esplodenti [...]»(Sez. 6, n. 3003 del 27/10/1976, dep. 1977, Rv. 135375-01);rilevato che il secondo motivo è ugualmente inammissibile in quanto nonproposto in sede di appello;infondato è, infine, il terzo motivo in quanto il reato è stato commesso in data18.1.2020, sicché trova applicazione l’art. 161-bis cod. pen. con la conseguenzache la prescrizione cessa di decorrere con la pronuncia della sentenza di primogrado che, nel caso di specie, è stata pronunciata il 28.3.2023 ovvero primadella maturazione del termine di prescrizione; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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