CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2025
Cassazione n. 22808/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
edimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata contrasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 7 ottobre 2025, il giudice dell’esecuzione delTribunale di Bari pronunciava ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen., con la qualericonosceva avvinti dal vincolo della continuazione i reati giudicati con le seguentisentenze:1) Sentenza della Corte di appello di Bari del 17.6.2022;2) Sentenza del GUP del Tribunale di Bari n. 351/2021;3) Sentenza del Gup del Tribunale di Bari n. 465 del 2022e rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni dodici direclusione.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il pubblico ministeropresso il Tribunale di Bari eccependo l’incompetenza del Tribunale, quale giudicedell’esecuzione. Evidenzia che, alla data di proposizione dell’istanza, era passatain giudicato (il 13.3.2025) la sentenza della Corte di appello di Bari, che avevariformato la sentenza sub 3), sicché la competenza a conoscere dell’istanza eradella Corte di appello di Bari.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l’annullamentodell’ordinanza impugnata, essendo competente la Corte di appello di Bari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La competenza appartiene alla Corte di appello di Bari, qualegiudice dell’esecuzione.2. Il principio generale regolatore della competenza esecutiva,stabilito dall’art. 665, comma 1 cod. proc. pen., secondo il qualegiudice dell’esecuzione di un provvedimento è lo stesso giudice che loha deliberato, trova una serie di specificazioni nei commi successivi.In particolare, il comma 2 disciplina l’ipotesi in cui sia statointerposto appello avverso il provvedimento divenuto irrevocabile dasottoporre al giudice dell’esecuzione, disponendo che "quando è statoproposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformatosoltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alledisposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti ècompetente il giudice di appello”. La competenza del giudicedell’esecuzione viene, quindi, determinata sulla base dell'avvenutaconferma o meno della pronuncia di primo grado, ovvero della riformalimitata alla sola pena, ricorrendo, nella ipotesi della conferma ovverodella riforma limitata alla sola entità della pena inflitta, la competenzadel giudice di primo grado (tra le altre, Sez. 1, n. 1850 del06/03/1997, Barbara, Rv. 207320; Sez. 1, n. 396 del 19/01/2000,Confl. comp. in proc. Calderaro, Rv. 215370; Sez. 1, n. 9017 del08/01/2003, Confl. comp. in proc. Emmausso, Rv. 223979; Sez. 1, n.45481 del 19/11/2008, Confl. comp. in proc. Orlandi, Rv. 242069), espettando, invece, al giudice di appello la competenza a provvederequale giudice dell'esecuzione, quando la sentenza di secondo gradooperi una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudicecon un intervento concretamente riformatore che abbia, tra l'altro,incidenza sulla misura della pena non in maniera diretta, ma qualeeffetto di detto intervento (tra le altre, Sez. 1, n. 5637 del21/12/1993, dep. 1994, Confl. comp. in proc. Comandi, Rv. 196548,in tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti; Sez. 1, n.3818 del 17/10/1991, Confl. comp. in proc. Calì, Rv. 188801; Sez. 1,n. 43535 del 12/11/2002, Confl. comp. in proc. Orofino, Rv. 223222,in tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti, o di esclusionedelle circostanze aggravanti, o di modifica del giudizio dicomparazione, o di applicazione della continuazione tra più reati; Sez.1, n. 1850 del 06/03/1997, Barbara, Rv. 207320; Sez. 1, n. 32214 del30/06/2015 Confl. comp. in proc. Sciannamea, Rv. 264508; Sez. 1, n.39123 del 22/09/2015, Pmt in proc. Leo, Rv. 264541, in tema dicomparazione tra le circostanze del reato; Sez. 1, n. 34578 del12/07/2017, Rv. 270833-01).Il terzo comma disciplina il criterio di attribuzione dellacompetenza esecutiva nell'ipotesi in cui sia stato proposto ricorso perCassazione avverso il provvedimento irrevocabile da sottoporre algiudizio di esecuzione.I commi 4 e 5 individuano il giudice dell’esecuzione competente incaso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi. In talcaso, competente a provvedere è il giudice che ha emesso ilprovvedimento divenuto irrevocabile per ultimo anche se la questionededotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardano ilprovvedimento da lui emesso (Sez. 1 n. 16916 del 13/03/2025,Rv. 288021 - 01; Sez. 1. n. 15856 del 11/02/2014, Rv. 259600). Ladeterminazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cuiconfronti siano state pronunziate più sentenze, infatti, deve esserenecessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, daindividuarsi sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. pen.3. Questa Corte con pronunce costanti, ha, altresì, affermatoche «Per il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, nei procedimenticon pluralità di imputati la competenza del giudice di appello aprovvedere "in executivis" va affermata non solo rispetto a quelli percui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, maanche rispetto agli imputati che non abbiano eventualmente propostoimpugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stataconfermata» (Sez. 1, n. 31778 del 16/10/2020, Rv. 279802 – 01).Il principio è stato più volte ribadito, precisando che «neiprocedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice diappello a provvedere "in executivis" va affermata, in forza delprincipio dell'unitarietà dell'esecuzione, non solo rispetto a coloro per iquali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata,ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stataconfermata, pure quando la riforma sostanziale consista nelladichiarazione di estinzione del reato o nell'applicazione dellacontinuazione, interna o con reati giudicati con altre sentenze» (Sez.1, n. 48933 del 11/07/2019, Pmt C/ Setale, Rv. 277463; inprecedenza: Sez. 1, n. 10676 del 10/02/2015, Pg in proc. Cuneo, Rv.262987; Sez. 1, n. 14686 del 28/02/2014, Confl. comp. in proc.D'Aprile, Rv. 259797; Sez. 1, n. 21681 del 22/03/2013, Confl. comp.in proc. Fiore, Rv. 256081) ed il principio deve essere affermato anchenel caso di processi soggettivamente cumulativi nei qualil ' impugnazione di uno degli appellanti sia stata dichiaratainammissibile, mentre per altri la decisione del primo giudice sia statariformata in senso sostanziale (Sez. 1, n. 33062 del 14/07/2011,Confl. comp. in proc. Salvati, Rv. 250831).A sostegno di tale opzione ermeneutica si pone la lettera dellalegge che afferma: «quando è stato proposto appello ...», cosìvalorizzando non tanto la posizione soggettiva del singolo imputato,quanto piuttosto la circostanza che la decisione di primo sia stataimpugnata, investendo il giudice di appello al quale, ove abbiariformato in senso sostanziale la decisione, deve essere unitariamente4. Nel caso in esame, dall’ordinanza impugnata si evince chel’istanza è stata proposta il 5 maggio 2025. [OSCURATO:PERSONA] che l’ultima sentenza passata in giudicato, in data 13.3.2025,è quella della Corte di appello di Bari, di riforma della sentenza delGUP di Bari che ha pronunciato la sentenza sub 3). La lettura dellostralcio delle sentenze allegate evidenzia che, con riferimento allaposizione dell’imputato, la sentenza di appello è stata di conferma,mentre, con riferimento a taluno dei coimputati è stata riformata inmodo sostanziale, secondo l’accezione innanzi indicata.5. Alla luce dei principi dinnanzi esposti, pertanto, poiché lasentenza divenuta irrevocabile per ultima è quella della Corte diappello di Bari irrevocabile il 13.3.2025 e poiché detta sentenza èstata di riforma sostanziale per taluno dei coimputati, la competenzadeve essere ravvisata nella Corte di appello.Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullatasenza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Bari per nuovogiudizio. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Bari.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]