Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05559/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1346/2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore , rap presentat a e difes a da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso il loro studio elettivamente domiciliata, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, in virtù di delega a margine del ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del LAZIO, n. 3710/39/2014, depositata il 5 giugno 2014,non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle Entrate di Latina aveva notificato, in data 28 settembre 2012, l'avviso di accertamento n.

TKF031301809/2012 nei confronti della società ingegneria e [OSCURATO:PERSONA] s .p.a., per l'indebita contabilizzazione di costi relativi ad operazioni considerate inesistentie di costi non inerenti, rilevati a seguito di verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, con riferimento all’anno di imposta 2002. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società contribuente, ritenendo attendibili le risultanze della verifica fiscale operata dalla Guardia di Finanza, da cui era emerso un notevole volume di fatturazioni relative ad operazioni inesistenti. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato l'appello proposto dalla società contribuente, affermando, per quel che rileva in questa sede, che: -) prima che spirasse il termine di cui all'art. 57, comma 2bis, del d.P.R. n.633/1972 (31 dicembre 2011 ), era intervenuta l'ulteriore proroga di un anno prevista dall'art. 5, comma ter,del decreto legge n. 138/2011 per l'accertamento ai fini IVA nei confronti dei contribuenti che avevano aderito al condono della legge 289 del 2002; -) la pronuncia di incostituzionalità riguardavaaltre norme di proroga di termini e non quella in esame; pertanto non potevadesumersi da essa un principio generale della non cumulabilità del raddoppio dei termini, con la proroga degli stessi; -) l'esclusione della proroga dei termini, in precedenza raddoppiati per effetto di altre disposizioni di legge, svuotava di contenuto precettivo la disposizione di cui all'art. 2, comma 5ter, del d ecreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, con la conseguenza che la decisione di primo grado doveva essere sul punto confermata; -) con riguardo alla seconda obiezione sollevata dall'appellante di illegittimità dell'avviso, perché riferito ad un processo verbale definito ai sensi dell'art. 15 della legge n. 289/2002, l'Ufficio aveva indicato in esso le ragioni per cui era possibile accertare l'anno d'imposta 2002 ed aveva correttamente scomputato la somma di euro 434.725,00 già versata per il condono ex art. 15 della legge n. 289/2002; -) la tesi della parte, secondo cui le contestazioni che avevanoformato oggetto di regolare e valida definizione non potevanopiù essere messe in discussione e che l'avviso di accertamento era illegittimo , era contraddetta dal dato normativoe specificamente dall'art. 2, comma 5ter, del decretolegge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, che prevedeva espressamente che « per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno»; -) neconseguiva che le definizioni intervenute in sede di condono di cui alla legge 289 del 2002 non possedevano il carattere della definitività, dunque l'eccezione andava respinta; -) non era meritevole di accoglimento la prospettata invalidità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione, in relazione ad alcune fatture, rispetto alle quali era stata detratta l'IVA, per un importo di euro 7.918,27 , poiché risultava che il recupero disposto dagli ufficiali accertatori riportavacon esattezza gli estremi delle fatture: ossia il numero, la data e le società emittenti e per tali operazioni era stato ritenuto che l'IVA non dovesse essere detratta, perché afferente a «costi non inerenti»;-) in effetti in sede di verifica, era emerso che le fatture contestate erano state oggetto di specifica analisi da parte dei verificatori, i quali avevano riaperto, in data 19 dicembre 2003, il processo verbale del 18dicembre 2003 (agli atti) ed avevano riscontrato che si trattava per lo più di «acquisti relativi a TV color o DVD non presenti in azienda» e tale circostanza fattuale esprimeva la motivazione della «non inerenza» dei costi, atteso che tali beni non eranorisultati come inseriti nel ciclo della produzione, né era stata fornita una giustificazione in tal senso.

4. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi.

5. L'Agenzia delle Entrate si è costituita al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, primo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo deducela violazione dell'art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 alla luce della lettura costituzionalmente orientata resa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 247 depositata il 25 luglio 2011 e falsa applicazione dall'art.2, comma 5 ter, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. 2.Il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 15 della legge n. 289 del 2002 e la falsa applicazione dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia con la sentenza n.

C-132/06 in relazione all'incompatibilità degli artt. 8 e 9 della legge n. 289 del 2002 con il diritto comunitario, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. 3.Il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. 4.In via preliminare va dato atto che la società ricorrente, in data 29 maggio 2019, ha depositato istanza di estinzione del giudizio, rappresentando che, in data 19 aprile 2017, aveva presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 del decreto legge n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016; che tale domanda era stata accolta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e che l'importo dovuto per la definizione era stato integralmente versata in cinquerate, come da ricevute di versamento allegate. 4.1Ciò premesso, la società ricorrente ha anche allegato alla domanda di estinzione del giudizio la comunicazione prot. n. 2019/22716 del 21 maggio 2019, con la quale l'Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Latina, dopo avere evidenziato che le due cartelle n. 09720130296807390000 e n. 09720140270197952000 (per gli ammontare di rispettivi euro 135.684,64 ed euro 1.135.561,57), afferivano all'accertamento n.

TKF031301809/2012, oggetto della presente controversia, e che il debito rottamato (pari ad euro 464.719,42) corrispondeva al debito accertato dall'Ufficio con il richiamato avviso di accertamento, dava atto dell'integrale pagamento della somma dovuta nelle cinque rate previste e riteneva condivisibile la domanda di estinzione del giudizio (cfr. allegato n. 14 alla richiesta di estinzione del giudizio del 29 maggio 2019). 4.2 Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Come da orientamento di questa Corte, che qui si condivide e si fa proprio, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, cui abbia fatto seguito la comunicazione dell'esattore, ai sensi del comma 3 di tale norma, sull’avvenuto pagamento integrale del debito rateizzato, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Cass., 13 gennaio 2023, n. 882; Cass., 20 dicembre 2022, n.37232).4.3Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992.

L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1346/2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore , rap presentat a e difes a da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso il loro studio elettivamente domiciliata, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, in virtù di delega a margine del ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del LAZIO, n. 3710/39/2014, depositata il 5 giugno 2014,non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate di Latina aveva notificato, in data 28 settembre 2012, l'avviso di accertamento n. TKF031301809/2012 nei confronti della società ingegneria e [OSCURATO:PERSONA] s .p.a., per l'indebita contabilizzazione di costi relativi ad operazioni considerate inesistentie di costi non inerenti, rilevati a seguito di verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, con riferimento all’anno di imposta 2002. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società contribuente, ritenendo attendibili le risultanze della verifica fiscale operata dalla Guardia di Finanza, da cui era emerso un notevole volume di fatturazioni relative ad operazioni inesistenti. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato l'appello proposto dalla società contribuente, affermando, per quel che rileva in questa sede, che: -) prima che spirasse il termine di cui all'art. 57, comma 2bis, del d.P.R. n.633/1972 (31 dicembre 2011 ), era intervenuta l'ulteriore proroga di un anno prevista dall'art. 5, comma ter,del decreto legge n. 138/2011 per l'accertamento ai fini IVA nei confronti dei contribuenti che avevano aderito al condono della legge 289 del 2002; -) la pronuncia di incostituzionalità riguardavaaltre norme di proroga di termini e non quella in esame; pertanto non potevadesumersi da essa un principio generale della non cumulabilità del raddoppio dei termini, con la proroga degli stessi; -) l'esclusione della proroga dei termini, in precedenza raddoppiati per effetto di altre disposizioni di legge, svuotava di contenuto precettivo la disposizione di cui all'art. 2, comma 5ter, del d ecreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, con la conseguenza che la decisione di primo grado doveva essere sul punto confermata; -) con riguardo alla seconda obiezione sollevata dall'appellante di illegittimità dell'avviso, perché riferito ad un processo verbale definito ai sensi dell'art. 15 della legge n. 289/2002, l'Ufficio aveva indicato in esso le ragioni per cui era possibile accertare l'anno d'imposta 2002 ed aveva correttamente scomputato la somma di euro 434.725,00 già versata per il condono ex art. 15 della legge n. 289/2002; -) la tesi della parte, secondo cui le contestazioni che avevanoformato oggetto di regolare e valida definizione non potevanopiù essere messe in discussione e che l'avviso di accertamento era illegittimo , era contraddetta dal dato normativoe specificamente dall'art. 2, comma 5ter, del decretolegge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, che prevedeva espressamente che « per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno»; -) neconseguiva che le definizioni intervenute in sede di condono di cui alla legge 289 del 2002 non possedevano il carattere della definitività, dunque l'eccezione andava respinta; -) non era meritevole di accoglimento la prospettata invalidità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione, in relazione ad alcune fatture, rispetto alle quali era stata detratta l'IVA, per un importo di euro 7.918,27 , poiché risultava che il recupero disposto dagli ufficiali accertatori riportavacon esattezza gli estremi delle fatture: ossia il numero, la data e le società emittenti e per tali operazioni era stato ritenuto che l'IVA non dovesse essere detratta, perché afferente a «costi non inerenti»;-) in effetti in sede di verifica, era emerso che le fatture contestate erano state oggetto di specifica analisi da parte dei verificatori, i quali avevano riaperto, in data 19 dicembre 2003, il processo verbale del 18dicembre 2003 (agli atti) ed avevano riscontrato che si trattava per lo più di «acquisti relativi a TV color o DVD non presenti in azienda» e tale circostanza fattuale esprimeva la motivazione della «non inerenza» dei costi, atteso che tali beni non eranorisultati come inseriti nel ciclo della produzione, né era stata fornita una giustificazione in tal senso. 4. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi. 5. L'Agenzia delle Entrate si è costituita al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, primo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo deducela violazione dell'art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 alla luce della lettura costituzionalmente orientata resa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 247 depositata il 25 luglio 2011 e falsa applicazione dall'art.2, comma 5 ter, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. 2.Il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 15 della legge n. 289 del 2002 e la falsa applicazione dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia con la sentenza n. C-132/06 in relazione all'incompatibilità degli artt. 8 e 9 della legge n. 289 del 2002 con il diritto comunitario, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. 3.Il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. 4.In via preliminare va dato atto che la società ricorrente, in data 29 maggio 2019, ha depositato istanza di estinzione del giudizio, rappresentando che, in data 19 aprile 2017, aveva presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 del decreto legge n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016; che tale domanda era stata accolta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e che l'importo dovuto per la definizione era stato integralmente versata in cinquerate, come da ricevute di versamento allegate. 4.1Ciò premesso, la società ricorrente ha anche allegato alla domanda di estinzione del giudizio la comunicazione prot. n. 2019/22716 del 21 maggio 2019, con la quale l'Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Latina, dopo avere evidenziato che le due cartelle n. 09720130296807390000 e n. 09720140270197952000 (per gli ammontare di rispettivi euro 135.684,64 ed euro 1.135.561,57), afferivano all'accertamento n. TKF031301809/2012, oggetto della presente controversia, e che il debito rottamato (pari ad euro 464.719,42) corrispondeva al debito accertato dall'Ufficio con il richiamato avviso di accertamento, dava atto dell'integrale pagamento della somma dovuta nelle cinque rate previste e riteneva condivisibile la domanda di estinzione del giudizio (cfr. allegato n. 14 alla richiesta di estinzione del giudizio del 29 maggio 2019). 4.2 Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Come da orientamento di questa Corte, che qui si condivide e si fa proprio, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, cui abbia fatto seguito la comunicazione dell'esattore, ai sensi del comma 3 di tale norma, sull’avvenuto pagamento integrale del debito rateizzato, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Cass., 13 gennaio 2023, n. 882; Cass., 20 dicembre 2022, n.37232).4.3Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992. L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass
Sentenza Cassazione n. 05559/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris