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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 34303/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 febbraio 2023 la Corte di appello di Napoli - decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte di Cassazione 1'8 marzo 2016 limitatamente alla determinazione della pena - in riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 23 maggio 2013, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 3.443,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, per non essere stati valutati in sentenza i fatti costituenti reato.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di congruità della pena inflitta, unico aspetto su cui la Corte territoriale era tenuta a pronunciarsi in ossequio a quanto disposto dalla Terza Sezione di questa Corte con sentenza dell'8 marzo 2016.

Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 febbraio 2023 la Corte di appello di Napoli - decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte di Cassazione 1'8 marzo 2016 limitatamente alla determinazione della pena - in riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 23 maggio 2013, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 3.443,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, per non essere stati valutati in sentenza i fatti costituenti reato. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di congruità della pena inflitta, unico aspetto su cui la Corte territoriale era tenuta a pronunciarsi in ossequio a quanto disposto dalla Terza Sezione di questa Corte con sentenza dell'8 marzo 2016. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 34303/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris