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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 04422/2022

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la seguente ORDINANZA a-L'62,katg) sul ricorso proposto da: 15VANOVIC TONY nato il 14i12/190 - avverso la sentenza del 04/05/2021 del TRIBUNALE di MILANOlut,C4Ili dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha applicato la pena concordemente richiesta dalle parti a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ascrittogli di cui all'art. 497-bis cod. pen. 2.Avverso la descritta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, l'imputato deducendo violazione di legge per insussistenza della motivazione circa il falso grossolano, rilevabile ictu oculi, con conseguente pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 3.1.

Si rileva che, con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.).

E' orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale, senza escludere qualsiasi intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, questo deve essere limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando il proprio intervento a rilevare errori macroscopici, senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti.

Errore manifesto non rilevabile in questo caso in cui è stato necessario sottoporre la carta di identità ad esame con luce UV onde acclararne la contraffazione.

4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA a-L'62,katg) sul ricorso proposto da: 15VANOVIC TONY nato il 14i12/190 - avverso la sentenza del 04/05/2021 del TRIBUNALE di MILANOlut,C4Ili dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha applicato la pena concordemente richiesta dalle parti a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ascrittogli di cui all'art. 497-bis cod. pen. 2.Avverso la descritta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, l'imputato deducendo violazione di legge per insussistenza della motivazione circa il falso grossolano, rilevabile ictu oculi, con conseguente pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 3.1. Si rileva che, con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.). E' orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale, senza escludere qualsiasi intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, questo deve essere limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati. Il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando il proprio intervento a rilevare errori macroscopici, senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti. Errore manifesto non rilevabile in questo caso in cui è stato necessario sottoporre la carta di identità ad esame con luce UV onde acclararne la contraffazione. 4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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