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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:14
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0400_RES

Causa C‑400/23 VB (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad) Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 gennaio 2025 «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Diritto di presenziare al processo – Articolo 8, paragrafo 2 – Processo che sfocia in una decisione di condanna o di assoluzione in contumacia – Presupposti – Articolo 8, paragrafo 4 – Obbligo di informare la persona giudicata in contumacia dei mezzi di ricorso giurisdizionale disponibili – Articolo 9 – Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito della causa e possa condurre alla riforma della decisione originaria – Articolo 10, paragrafo 1 – Diritto a un ricorso effettivo – Normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto a un nuovo processo alla previa presentazione di una domanda di riapertura del procedimento penale dinanzi a un’autorità giudiziaria di fronte alla quale la persona giudicata in contumacia deve comparire» Cooperazione giudiziaria in materia penale – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Direttiva 2016/343 – Diritto di presenziare al processo – Procedimento in contumacia – 117634 / Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale – 117637 / Normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto a un nuovo processo alla previa presentazione di una domanda di riapertura del procedimento penale – Ammissibilità – Presupposti (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/343, art. 8, §§ 2, 4 e 9) (v. punti 43‑46, 59‑69, 75, dispositivo 1) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Direttiva 2016/343 – Diritto di presenziare al processo – Procedimento in contumacia – 117634 / Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale – 117636 / Obbligo di informare la persona giudicata in contumacia del suo diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale – 117633 / Valutazione dell’esistenza di tale diritto da parte dell’organo giurisdizionale che conduce un processo in contumacia e indicazione di detto diritto nella decisione consegnata all’interessato – Ammissibilità (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/343, art. 8, §§ 2 e 4, 9 e 10,§ 1) (v. punti 85‑87, dispositivo 2) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Direttiva 2016/343 – Diritto di presenziare al processo – Procedimento in contumacia – 117634 / Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale – 117636 / Obbligo di informare la persona giudicata in contumacia del suo diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale – Portata – 117635 / Decisione di assoluzione in contumacia – Inclusione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/343, art. 8, §§ 2, 4 e 9) (v. punti 90‑95, dispositivo 3) [OSCURATO:PERSONA], adita in via pregiudiziale dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), precisa gli obblighi degli Stati membri nell’ambito di procedimenti penali in contumacia.

Il giudice del rinvio è investito di procedimenti penali avviati a carico di VB, perseguito per fatti idonei a costituire reati punibili con pene detentive.

VB non è stato informato ufficialmente dei capi di imputazione a suo carico.

Inoltre egli non è stato informato né del suo rinvio a giudizio né, tantomeno, della data e del luogo dell’udienza o delle conseguenze della mancata comparizione.

Le autorità nazionali competenti non sono infatti riuscite a rintracciare VB in quanto, nel corso della fase istruttoria, quest’ultimo si è dato alla fuga prima dell’operazione di polizia diretta ad arrestare gli indagati.

Ritenendo che le condizioni per lo svolgimento del processo in assenza dell’imputato, previste dalla direttiva 2016/343 ( 1 ), non siano soddisfatte nel caso di specie, il giudice del rinvio si interroga sulla portata del suo obbligo di informare la persona giudicata in contumacia dei mezzi di ricorso giurisdizionale disponibili ( 2 ).

Esso rileva che in Bulgaria, a partire dalla scadenza del termine per impugnare una decisione di condanna in contumacia, l’unico mezzo di ricorso giurisdizionale disponibile avverso tale decisione di condanna è una domanda di riapertura del procedimento penale, che deve essere presentata dinanzi al Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria).

Orbene, tale «diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale» non è né comunicato né riconosciuto nel momento in cui la persona condannata in contumacia è informata della sua condanna.

Peraltro, il diritto bulgaro prevede l’obbligo, per la persona che ha presentato una domanda di riapertura del procedimento penale, a pena di archiviazione di quest’ultima, di comparire dinanzi all’organo giurisdizionale che la esaminerà.

Nutrendo dubbi sulla compatibilità del regime processuale bulgaro con la direttiva 2016/343, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte diverse questioni pregiudiziali.

Giudizio della Corte Anzitutto, per quanto riguarda il diritto della persona condannata in contumacia «a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343, la Corte precisa che tale direttiva non osta a che uno Stato membro istituisca un regime processuale che non conduca automaticamente alla riapertura del procedimento penale, ma che imponga alle persone condannate in contumacia e interessate a una tale riapertura di presentare una domanda a tal fine dinanzi a un altro organo giurisdizionale, distinto da quello che ha emesso la decisione in contumacia, affinché tale altro organo giurisdizionale verifichi che sia soddisfatto il requisito che fonda il diritto a un nuovo processo, vale a dire il mancato soddisfacimento delle condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva.

Ciò risulta, in particolare, dal tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva di cui trattasi.

Infatti, da un lato, la presentazione della possibilità di impugnare la decisione pronunciata in contumacia come elemento processuale distinto e autonomo rispetto al «diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale» indica che gli Stati membri hanno la possibilità di prevedere una procedura che preceda lo svolgimento di un nuovo processo o l’esercizio dell’altro mezzo di ricorso giurisdizionale, e che lo scopo di tale procedura può essere quello di verificare l’insussistenza delle condizioni summenzionate.

Dall’altro lato, dall’utilizzo della congiunzione coordinativa «o» nella locuzione «diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale» deriva che gli Stati membri possono scegliere se prevedere la riapertura del procedimento penale, secondo la modalità dello svolgimento di un nuovo processo, o prevedere un «altro mezzo di ricorso giurisdizionale» equivalente a un nuovo processo.

La Corte ritiene che un siffatto regime processuale sia compatibile con la direttiva 2016/343 purché, da un lato, la procedura di domanda di riapertura del procedimento penale consenta effettivamente lo svolgimento di un nuovo processo in tutte le ipotesi in cui sia accertato, previa verifica, che le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva non erano soddisfatte e che, dall’altro, la persona condannata in contumacia, quando è informata della sua condanna, sia altresì informata dell’esistenza di tale procedura.

La Corte ricorda poi che spetta al giudice del rinvio valutare se il regime processuale istituito dal legislatore bulgaro sia compatibile con la direttiva 2016/343 e, in particolare, se la procedura di riapertura del procedimento penale risponda a tutti i requisiti derivanti dal principio di effettività.

Per quanto riguarda la valutazione del rispetto del principio di effettività da parte del regime instaurato dal legislatore bulgaro, in primo luogo, la Corte indica che occorre garantire che la procedura di domanda di riapertura del procedimento penale conduca al riconoscimento del diritto a un nuovo processo in tutti i casi in cui le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva non fossero soddisfatte.

In secondo luogo, occorre verificare se la persona condannata in contumacia riceva, nel momento in cui è informata dell’esistenza di tale condanna o poco dopo, copia integrale della decisione pronunciata in contumacia e comunicazione dei suoi diritti processuali, anche in merito alla possibilità di presentare una domanda di riapertura del procedimento penale nonché all’organo giurisdizionale dinanzi al quale – ed il termine entro il quale – tale domanda deve essere proposta.

In terzo luogo, ogni procedura di domanda di un nuovo processo deve essere strutturata in modo tale che tale domanda sia trattata con celerità, affinché venga determinato quanto prima se il processo contumaciale si sia svolto senza che le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 fossero soddisfatte.

Tale obbligo di celerità è tanto più importante in quanto le decisioni pronunciate in contumacia possono essere esecutive.

Infine, il principio di effettività esige che l’interessato sia in grado di esprimersi, personalmente o tramite un avvocato, in merito alla questione volta ad accertare se il processo contumaciale si sia svolto benché le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 non fossero soddisfatte.

Detta facoltà non può essere intesa nel senso che essa implichi l’obbligo per l’interessato di comparire personalmente dinanzi all’organo giurisdizionale che esamina tale domanda.

Infatti, l’obbligo per l’interessato, che sia venuto a conoscenza della sua condanna senza essere stato arrestato, di comparire di persona dinanzi all’organo giurisdizionale adito con una domanda di un nuovo processo equivarrebbe a obbligare una persona ancora in libertà a costituirsi prigioniera per poter beneficiare del suo diritto a un nuovo processo.

Ciò sarebbe incompatibile con il diritto fondamentale a un equo processo.

Inoltre, per quanto riguarda l’obbligo di informare la persona giudicata in contumacia del suo diritto a un nuovo processo, la Corte ricorda ( 3 ) che il legislatore dell’Unione si è astenuto dal precisare secondo quali modalità debba essere fornita l’informazione relativa al «diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale».

Sebbene la direttiva 2016/343 non possa essere interpretata nel senso che essa impone all’organo giurisdizionale che statuisce in contumacia di pronunciarsi, nella sua decisione, sul diritto a un nuovo processo ( 4 ), essa lascia un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri quanto alla sua attuazione.

Essa non può quindi neppure essere interpretata nel senso che essa vieti a tale organo giurisdizionale di esaminare, nel corso di un processo svolto in contumacia, se le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva siano soddisfatte e, qualora tali condizioni non siano soddisfatte, di comunicare nella sua decisione che l’interessato ha diritto allo svolgimento di un nuovo processo.

Occorre, tuttavia, nell’ambito dell’esame effettuato al riguardo dall’organo giurisdizionale che conduce un processo contumaciale, che esso senta l’avvocato che rappresenta l’interessato, essendo quest’ultimo, in tale ipotesi, assente.

Gli obblighi imposti dalla direttiva 2016/343 sono rispettati quando l’organo giurisdizionale che conduce un processo in contumacia valuta esso stesso, dopo aver sentito al riguardo sia l’accusa sia la difesa, se le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva siano soddisfatte e, in caso negativo, comunica nella decisione pronunciata in contumacia, della quale una copia integrale deve essere consegnata all’interessato nel momento in cui questi è informato di tale decisione o poco dopo, che quest’ultimo ha diritto a un nuovo processo. ( 1 ) Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ( GU 2016, L 65, pag. 1 ).

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, “[g]li Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che:

a) l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure

b) l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato. ( 2 ) Infatti, l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343 prevede che, nel caso in cui un processo si svolga senza che possano essere rispettate le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva perché l’indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale. ( 3 ) Sentenza dell’8 giugno 2023, VB (Informazione del condannato in contumacia) ( C‑430/22 e C‑468/22 , EU:C:2023:458 , punto 31 ). ( 4 ) Sentenza dell’8 giugno 2023, VB (Informazione del condannato in contumacia) ( C‑430/22 e C‑468/22 , EU:C:2023:458 , punto 31 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0400_RES Causa C‑400/23 VB (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad) Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 gennaio 2025 «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Diritto di presenziare al processo – Articolo 8, paragrafo 2 – Processo che sfocia in una decisione di condanna o di assoluzione in contumacia – Presupposti – Articolo 8, paragrafo 4 – Obbligo di informare la persona giudicata in contumacia dei mezzi di ricorso giurisdizionale disponibili – Articolo 9 – Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito della causa e possa condurre alla riforma della decisione originaria – Articolo 10, paragrafo 1 – Diritto a un ricorso effettivo – Normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto a un nuovo processo alla previa presentazione di una domanda di riapertura del procedimento penale dinanzi a un’autorità giudiziaria di fronte alla quale la persona giudicata in contumacia deve comparire» Cooperazione giudiziaria in materia penale – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Direttiva 2016/343 – Diritto di presenziare al processo – Procedimento in contumacia – 117634 / Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale – 117637 / Normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto a un nuovo processo alla previa presentazione di una domanda di riapertura del procedimento penale – Ammissibilità – Presupposti (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/343, art. 8, §§ 2, 4 e 9) (v. punti 43‑46, 59‑69, 75, dispositivo 1) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Direttiva 2016/343 – Diritto di presenziare al processo – Procedimento in contumacia – 117634 / Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale – 117636 / Obbligo di informare la persona giudicata in contumacia del suo diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale – 117633 / Valutazione dell’esistenza di tale diritto da parte dell’organo giurisdizionale che conduce un processo in contumacia e indicazione di detto diritto nella decisione consegnata all’interessato – Ammissibilità (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/343, art. 8, §§ 2 e 4, 9 e 10,§ 1) (v. punti 85‑87, dispositivo 2) Cooperazione giudiziaria in materia penale – Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Direttiva 2016/343 – Diritto di presenziare al processo – Procedimento in contumacia – 117634 / Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale – 117636 / Obbligo di informare la persona giudicata in contumacia del suo diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale – Portata – 117635 / Decisione di assoluzione in contumacia – Inclusione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/343, art. 8, §§ 2, 4 e 9) (v. punti 90‑95, dispositivo 3) [OSCURATO:PERSONA], adita in via pregiudiziale dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), precisa gli obblighi degli Stati membri nell’ambito di procedimenti penali in contumacia. Il giudice del rinvio è investito di procedimenti penali avviati a carico di VB, perseguito per fatti idonei a costituire reati punibili con pene detentive. VB non è stato informato ufficialmente dei capi di imputazione a suo carico. Inoltre egli non è stato informato né del suo rinvio a giudizio né, tantomeno, della data e del luogo dell’udienza o delle conseguenze della mancata comparizione. Le autorità nazionali competenti non sono infatti riuscite a rintracciare VB in quanto, nel corso della fase istruttoria, quest’ultimo si è dato alla fuga prima dell’operazione di polizia diretta ad arrestare gli indagati. Ritenendo che le condizioni per lo svolgimento del processo in assenza dell’imputato, previste dalla direttiva 2016/343 ( 1 ), non siano soddisfatte nel caso di specie, il giudice del rinvio si interroga sulla portata del suo obbligo di informare la persona giudicata in contumacia dei mezzi di ricorso giurisdizionale disponibili ( 2 ). Esso rileva che in Bulgaria, a partire dalla scadenza del termine per impugnare una decisione di condanna in contumacia, l’unico mezzo di ricorso giurisdizionale disponibile avverso tale decisione di condanna è una domanda di riapertura del procedimento penale, che deve essere presentata dinanzi al Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria). Orbene, tale «diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale» non è né comunicato né riconosciuto nel momento in cui la persona condannata in contumacia è informata della sua condanna. Peraltro, il diritto bulgaro prevede l’obbligo, per la persona che ha presentato una domanda di riapertura del procedimento penale, a pena di archiviazione di quest’ultima, di comparire dinanzi all’organo giurisdizionale che la esaminerà. Nutrendo dubbi sulla compatibilità del regime processuale bulgaro con la direttiva 2016/343, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte diverse questioni pregiudiziali. Giudizio della Corte Anzitutto, per quanto riguarda il diritto della persona condannata in contumacia «a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343, la Corte precisa che tale direttiva non osta a che uno Stato membro istituisca un regime processuale che non conduca automaticamente alla riapertura del procedimento penale, ma che imponga alle persone condannate in contumacia e interessate a una tale riapertura di presentare una domanda a tal fine dinanzi a un altro organo giurisdizionale, distinto da quello che ha emesso la decisione in contumacia, affinché tale altro organo giurisdizionale verifichi che sia soddisfatto il requisito che fonda il diritto a un nuovo processo, vale a dire il mancato soddisfacimento delle condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva. Ciò risulta, in particolare, dal tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva di cui trattasi. Infatti, da un lato, la presentazione della possibilità di impugnare la decisione pronunciata in contumacia come elemento processuale distinto e autonomo rispetto al «diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale» indica che gli Stati membri hanno la possibilità di prevedere una procedura che preceda lo svolgimento di un nuovo processo o l’esercizio dell’altro mezzo di ricorso giurisdizionale, e che lo scopo di tale procedura può essere quello di verificare l’insussistenza delle condizioni summenzionate. Dall’altro lato, dall’utilizzo della congiunzione coordinativa «o» nella locuzione «diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale» deriva che gli Stati membri possono scegliere se prevedere la riapertura del procedimento penale, secondo la modalità dello svolgimento di un nuovo processo, o prevedere un «altro mezzo di ricorso giurisdizionale» equivalente a un nuovo processo. La Corte ritiene che un siffatto regime processuale sia compatibile con la direttiva 2016/343 purché, da un lato, la procedura di domanda di riapertura del procedimento penale consenta effettivamente lo svolgimento di un nuovo processo in tutte le ipotesi in cui sia accertato, previa verifica, che le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva non erano soddisfatte e che, dall’altro, la persona condannata in contumacia, quando è informata della sua condanna, sia altresì informata dell’esistenza di tale procedura. La Corte ricorda poi che spetta al giudice del rinvio valutare se il regime processuale istituito dal legislatore bulgaro sia compatibile con la direttiva 2016/343 e, in particolare, se la procedura di riapertura del procedimento penale risponda a tutti i requisiti derivanti dal principio di effettività. Per quanto riguarda la valutazione del rispetto del principio di effettività da parte del regime instaurato dal legislatore bulgaro, in primo luogo, la Corte indica che occorre garantire che la procedura di domanda di riapertura del procedimento penale conduca al riconoscimento del diritto a un nuovo processo in tutti i casi in cui le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva non fossero soddisfatte. In secondo luogo, occorre verificare se la persona condannata in contumacia riceva, nel momento in cui è informata dell’esistenza di tale condanna o poco dopo, copia integrale della decisione pronunciata in contumacia e comunicazione dei suoi diritti processuali, anche in merito alla possibilità di presentare una domanda di riapertura del procedimento penale nonché all’organo giurisdizionale dinanzi al quale – ed il termine entro il quale – tale domanda deve essere proposta. In terzo luogo, ogni procedura di domanda di un nuovo processo deve essere strutturata in modo tale che tale domanda sia trattata con celerità, affinché venga determinato quanto prima se il processo contumaciale si sia svolto senza che le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 fossero soddisfatte. Tale obbligo di celerità è tanto più importante in quanto le decisioni pronunciate in contumacia possono essere esecutive. Infine, il principio di effettività esige che l’interessato sia in grado di esprimersi, personalmente o tramite un avvocato, in merito alla questione volta ad accertare se il processo contumaciale si sia svolto benché le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 non fossero soddisfatte. Detta facoltà non può essere intesa nel senso che essa implichi l’obbligo per l’interessato di comparire personalmente dinanzi all’organo giurisdizionale che esamina tale domanda. Infatti, l’obbligo per l’interessato, che sia venuto a conoscenza della sua condanna senza essere stato arrestato, di comparire di persona dinanzi all’organo giurisdizionale adito con una domanda di un nuovo processo equivarrebbe a obbligare una persona ancora in libertà a costituirsi prigioniera per poter beneficiare del suo diritto a un nuovo processo. Ciò sarebbe incompatibile con il diritto fondamentale a un equo processo. Inoltre, per quanto riguarda l’obbligo di informare la persona giudicata in contumacia del suo diritto a un nuovo processo, la Corte ricorda ( 3 ) che il legislatore dell’Unione si è astenuto dal precisare secondo quali modalità debba essere fornita l’informazione relativa al «diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale». Sebbene la direttiva 2016/343 non possa essere interpretata nel senso che essa impone all’organo giurisdizionale che statuisce in contumacia di pronunciarsi, nella sua decisione, sul diritto a un nuovo processo ( 4 ), essa lascia un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri quanto alla sua attuazione. Essa non può quindi neppure essere interpretata nel senso che essa vieti a tale organo giurisdizionale di esaminare, nel corso di un processo svolto in contumacia, se le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva siano soddisfatte e, qualora tali condizioni non siano soddisfatte, di comunicare nella sua decisione che l’interessato ha diritto allo svolgimento di un nuovo processo. Occorre, tuttavia, nell’ambito dell’esame effettuato al riguardo dall’organo giurisdizionale che conduce un processo contumaciale, che esso senta l’avvocato che rappresenta l’interessato, essendo quest’ultimo, in tale ipotesi, assente. Gli obblighi imposti dalla direttiva 2016/343 sono rispettati quando l’organo giurisdizionale che conduce un processo in contumacia valuta esso stesso, dopo aver sentito al riguardo sia l’accusa sia la difesa, se le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva siano soddisfatte e, in caso negativo, comunica nella decisione pronunciata in contumacia, della quale una copia integrale deve essere consegnata all’interessato nel momento in cui questi è informato di tale decisione o poco dopo, che quest’ultimo ha diritto a un nuovo processo. ( 1 ) Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ( GU 2016, L 65, pag. 1 ). Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, “[g]li Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che: a) l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure b) l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato. ( 2 ) Infatti, l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343 prevede che, nel caso in cui un processo si svolga senza che possano essere rispettate le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva perché l’indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale. ( 3 ) Sentenza dell’8 giugno 2023, VB (Informazione del condannato in contumacia) ( C‑430/22 e C‑468/22 , EU:C:2023:458 , punto 31 ). ( 4 ) Sentenza dell’8 giugno 2023, VB (Informazione del condannato in contumacia) ( C‑430/22 e C‑468/22 , EU:C:2023:458 , punto 31 ).
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris