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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24761/2026

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ato di sorveglianza di NuoroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il procedimento ha avuto inizio con l’istanza del detenuto [OSCURATO:PERSONA] febbraio 2024, con la quale aveva chiesto di poter svolgere colloqui visivi invideochiamata con la madre, impossibilitata a viaggiare.[OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Nuoro, con ordinanza del 27 febbraio 2024,preso atto delle condizioni di salute della madre, lo aveva autorizzato.

Nellamotivazione del provvedimento, incidenter tantum, il magistrato aveva riportatouna massima di questa Corte (Sez.1, n.23819, del 22/6/2020, Madonia) in cui siera affermato che, per il detenuto ristretto nel regime speciale c.d. 41-bis, èpossibile la videochiamata in sostituzione dei colloqui visivi nelle situazioni diimpossibilità o, comunque, di «gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio inpresenza, quale la circostanza che anche il familiare è detenuto in altro istituto nelmedesimo regime differenziato».Solo successivamente alla presentazione di questa istanza e alla relativaautorizzazione, era accaduto che la moglie dell’[OSCURATO:PERSONA], che fino ad allora avevasvolto i colloqui in presenza, venisse arrestata.

Sostenendo che l’ordinanza delmagistrato lo avesse implicitamente autorizzato ai colloqui con «i familiaridetenuti», [OSCURATO:PERSONA] chiedeva all’Amministrazione penitenziaria di dareesatta esecuzione al provvedimento e, quindi, di consentirgli le videochiamate conla moglie detenuta.A fronte di un rigetto, presentava al magistrato un reclamo ex art. 35-bis dellalegge n.354 del 1975 (ordinamento penitenziario), chiedendo di ordinare allaAmministrazione un’esatta ottemperanza al provvedimento.Con ordinanza del 9 maggio 2025 il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Nuorodichiarava non luogo a provvedere, ritenendo che l’Istituto di pena avesse già datoesatta esecuzione al provvedimento, consentendo le videochiamate con la madre.Avverso tale provvedimento l’[OSCURATO:PERSONA] era ricorso in cassazione.

La Sezione primadi questa Corte, con sentenza del 10 ottobre 2025, aveva annullato con rinvio, inquanto il magistrato non si era effettivamente pronunciato sull’oggetto dellarichiesta, ovvero le videochiamate con la moglie detenuta, neppure pereventualmente escluderle.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Nuoro in data 16 dicembre 2025, in sede dirinvio, ha emesso nuova ordinanza, ampiamente motivata, che rigetta l’istanzadel detenuto, rilevando che l’Amministrazione penitenziaria aveva già ottemperatoall’ordine contenuto nella prima ordinanza del magistrato di sorveglianza di Nuorodel 27 febbraio 2024, con la quale era stato autorizzato a intrattenerevideochiamate con la (sola) madre.2.

Avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Nuoro del 16 dicembre2025, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del difensoredi fiducia, deducendo un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Deduce violazione di legge per motivazione apparente, in relazione all’art.35-bis, comma 5, o.p., contestando la lettura operata dal magistrato in relazioneall’ordinanza autorizzativa del 27 febbraio 2024; poiché la medesima conteneval’inciso che «è possibile la videochiamata - nelle situazioni di impossibilità - qualela circostanza che anche il familiare è detenuto», doveva essere interpretata nelsenso più ampio di autorizzare anche i colloqui con la moglie nel frattempoarrestata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile,per le ragioni di seguito indicate.2.

Il ricorso al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza per l’ottemperanza dei provvedimentidati alla Amministrazione penitenziaria è disciplinato dall’art. 35-bis della leggen.354 del 1975 (ordinamento penitenziario); al comma 8, la norma prevede chel’ordinanza di rigetto possa essere impugnata in cassazione «per violazione dilegge» la quale, nel caso di specie, viene dedotta nella forma della motivazioneapparente.Il provvedimento impugnato, peraltro, ha motivato ampiamente sul rigetto,argomentando in maniera logica e puntuale.In particolare, si evidenziava come il primo provvedimento autorizzativo del 27febbraio 2024 avesse avuto ad oggetto le sole videochiamate con la madre deldetenuto, che in quel periodo si trovava impossibilitata a deambulare.

Nelmomento in cui il detenuto aveva presentato la domanda e il [OSCURATO:PERSONA] lo avevaautorizzato ad effettuare videochiamate con la madre, la moglie del medesimo sitrovava in libertà, tanto che svolgeva regolari colloqui in Istituto.

Il detenuto nonavrebbe potuto chiedere, e il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto autorizzare,videochiamate con la moglie «detenuta», in quanto la stessa era libera.Pronunciandosi sulla domanda del detenuto, il [OSCURATO:PERSONA] aveva autorizzatoesattamente quanto richiesto.La circostanza che, incidentalmente e nella parte motiva, fosse stata citata unasentenza della Corte di cassazione che faceva riferimento a colloqui con familiaridetenuti, non consente di interpretare il provvedimento estensivamente, per fargliricomprendere la circostanza sopravvenuta che, successivamente, la moglie fossestata arrestata.Ciò posto, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Nuoro, con l’ordinanza impugnata, hacorrettamente e motivatamente ritenuto che la Direzione dell’Istituto di penaavesse dato puntuale attuazione al primigenio provvedimento autorizzativo,consentendo i colloqui a distanza con la (sola) madre.3.

Ne discende che la decisione impugnata, fondata su una valutazioneargomentata e logica, è immune da vizi e il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, in quanto non si confronta con i contenuti del provvedimento ed èmanifestamente infondato.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, sicondanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00,determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 18/03/2026Il PresidenteIl Consigliere estensoreCarla [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato di sorveglianza di NuoroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il procedimento ha avuto inizio con l’istanza del detenuto [OSCURATO:PERSONA] febbraio 2024, con la quale aveva chiesto di poter svolgere colloqui visivi invideochiamata con la madre, impossibilitata a viaggiare.[OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Nuoro, con ordinanza del 27 febbraio 2024,preso atto delle condizioni di salute della madre, lo aveva autorizzato. Nellamotivazione del provvedimento, incidenter tantum, il magistrato aveva riportatouna massima di questa Corte (Sez.1, n.23819, del 22/6/2020, Madonia) in cui siera affermato che, per il detenuto ristretto nel regime speciale c.d. 41-bis, èpossibile la videochiamata in sostituzione dei colloqui visivi nelle situazioni diimpossibilità o, comunque, di «gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio inpresenza, quale la circostanza che anche il familiare è detenuto in altro istituto nelmedesimo regime differenziato».Solo successivamente alla presentazione di questa istanza e alla relativaautorizzazione, era accaduto che la moglie dell’[OSCURATO:PERSONA], che fino ad allora avevasvolto i colloqui in presenza, venisse arrestata. Sostenendo che l’ordinanza delmagistrato lo avesse implicitamente autorizzato ai colloqui con «i familiaridetenuti», [OSCURATO:PERSONA] chiedeva all’Amministrazione penitenziaria di dareesatta esecuzione al provvedimento e, quindi, di consentirgli le videochiamate conla moglie detenuta.A fronte di un rigetto, presentava al magistrato un reclamo ex art. 35-bis dellalegge n.354 del 1975 (ordinamento penitenziario), chiedendo di ordinare allaAmministrazione un’esatta ottemperanza al provvedimento.Con ordinanza del 9 maggio 2025 il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Nuorodichiarava non luogo a provvedere, ritenendo che l’Istituto di pena avesse già datoesatta esecuzione al provvedimento, consentendo le videochiamate con la madre.Avverso tale provvedimento l’[OSCURATO:PERSONA] era ricorso in cassazione. La Sezione primadi questa Corte, con sentenza del 10 ottobre 2025, aveva annullato con rinvio, inquanto il magistrato non si era effettivamente pronunciato sull’oggetto dellarichiesta, ovvero le videochiamate con la moglie detenuta, neppure pereventualmente escluderle.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Nuoro in data 16 dicembre 2025, in sede dirinvio, ha emesso nuova ordinanza, ampiamente motivata, che rigetta l’istanzadel detenuto, rilevando che l’Amministrazione penitenziaria aveva già ottemperatoall’ordine contenuto nella prima ordinanza del magistrato di sorveglianza di Nuorodel 27 febbraio 2024, con la quale era stato autorizzato a intrattenerevideochiamate con la (sola) madre.2. Avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Nuoro del 16 dicembre2025, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del difensoredi fiducia, deducendo un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Deduce violazione di legge per motivazione apparente, in relazione all’art.35-bis, comma 5, o.p., contestando la lettura operata dal magistrato in relazioneall’ordinanza autorizzativa del 27 febbraio 2024; poiché la medesima conteneval’inciso che «è possibile la videochiamata - nelle situazioni di impossibilità - qualela circostanza che anche il familiare è detenuto», doveva essere interpretata nelsenso più ampio di autorizzare anche i colloqui con la moglie nel frattempoarrestata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile,per le ragioni di seguito indicate.2. Il ricorso al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza per l’ottemperanza dei provvedimentidati alla Amministrazione penitenziaria è disciplinato dall’art. 35-bis della leggen.354 del 1975 (ordinamento penitenziario); al comma 8, la norma prevede chel’ordinanza di rigetto possa essere impugnata in cassazione «per violazione dilegge» la quale, nel caso di specie, viene dedotta nella forma della motivazioneapparente.Il provvedimento impugnato, peraltro, ha motivato ampiamente sul rigetto,argomentando in maniera logica e puntuale.In particolare, si evidenziava come il primo provvedimento autorizzativo del 27febbraio 2024 avesse avuto ad oggetto le sole videochiamate con la madre deldetenuto, che in quel periodo si trovava impossibilitata a deambulare. Nelmomento in cui il detenuto aveva presentato la domanda e il [OSCURATO:PERSONA] lo avevaautorizzato ad effettuare videochiamate con la madre, la moglie del medesimo sitrovava in libertà, tanto che svolgeva regolari colloqui in Istituto. Il detenuto nonavrebbe potuto chiedere, e il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto autorizzare,videochiamate con la moglie «detenuta», in quanto la stessa era libera.Pronunciandosi sulla domanda del detenuto, il [OSCURATO:PERSONA] aveva autorizzatoesattamente quanto richiesto.La circostanza che, incidentalmente e nella parte motiva, fosse stata citata unasentenza della Corte di cassazione che faceva riferimento a colloqui con familiaridetenuti, non consente di interpretare il provvedimento estensivamente, per fargliricomprendere la circostanza sopravvenuta che, successivamente, la moglie fossestata arrestata.Ciò posto, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Nuoro, con l’ordinanza impugnata, hacorrettamente e motivatamente ritenuto che la Direzione dell’Istituto di penaavesse dato puntuale attuazione al primigenio provvedimento autorizzativo,consentendo i colloqui a distanza con la (sola) madre.3. Ne discende che la decisione impugnata, fondata su una valutazioneargomentata e logica, è immune da vizi e il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, in quanto non si confronta con i contenuti del provvedimento ed èmanifestamente infondato.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, sicondanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00,determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 18/03/2026Il PresidenteIl Consigliere estensoreCarla [OSCURATO:PERSONA]
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