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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 dicembre 2023

Cassazione n. 50101/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SULE3MANOVIC LAURA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, ftì persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, con le quali si è chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato per improcedibilità dei reati, per rimessione di querela, in relazione al capo A) e difetto di querela, in relazione al capo B); vista, altresì, la memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per SALKANOVIC Walter e SULEJMANOVIC Laura, con la quale si è chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato per essersi i reati estinti per remissione della querela, in subordine l'accoglimento dei motivi di cui al ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Ivrea aveva condannato SULEJMANOVIC Laura e SALKANOVIC Walte - per i reati, unificati dalla continuazione, di furto aggravato e ricettazione in concorso, ha riqualificato il secondo in furto pluriaggravato e rideterminato la pena, riconoscendo anche a SALKANOVIC le circostanze attenuanti generiche, valutate per entrambi prevalenti.

2. Avverso la sentenza d'appello l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, ha proposto ricorso per entrambi gli imputati, formulando tre motivi.

Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali, in relazione alla ritenuta procedibilità del reato di cui al capo b), una volta intervenuta la riqualificazione in ipotesi di furto pluriaggarvato.

Con il secondo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale con riferimento all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7, contestata al capo a) dell'imputazione, rilevando che i tre sollevatori idraulici di mezzi pesanti, oggetto della condotta, non potevano considerarsi parti essenziali o normale dotazione del veicolo.

Infine, con il terzo motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione quanto alla dosimetria della pena, non avendo i giudici d'appello spiegato se la minor gravità della condotta della SULEJMANOVIC fosse riferibile al reato di cui al capo a) o a quello di cui al capo b) dell'imputazione.

3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale delle persone offese dei reati, AGUGIARO [OSCURATO:PERSONA] (capo a) e CUVULIUC [OSCURATO:PERSONA] (capo b), ha depositato atti di remissione della querela con riferimentc ad entrambi i reati.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati, ha depositato memoria, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per essersi i reati estinti per remissione della querela; in subordine, l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Con atto separato, infine, lo stesso difensore ha depositato, nella qualità di procuratore speciale degli imputati, come da procura allegata, dichiarazione di accettazione della remissione delle querele.

Considerato in diritto

1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti, il capo a), per intervenuta remissione di querela, come da documentazione richiamata in premessa; il capo b), in realtà, per improcedibilità originaria, per difetto cioè di un atto avente i requisiti di validità come querela [vedi verbale in data 1/2/2017, di ricezione di denuncia orale da parte della persona offesa CUVULIUC [OSCURATO:PERSONA], nel quale non è contenuta alcuna volontà punitiva (quanto ai requisiti della querela, tra le altre, sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep.2022, Baia, Rv. 282648-01; sez. 2, n. 39673 del 8/9/2023, Russo, Rv. 285311-01; sez. 3, n. 24365 del 14/3/2023, G., RV. 284670-01)].

2. Le spese del procedimento sono a carico dei querelati, il solido, limitatamente al capo a), ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen., non essendo stato diversamente convenuto negli atti di remissione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato di cui al capo A estinto per intervenuta remissione della querela e condanna i querelati in solido al pagamento delle spese processuali; annulla senza rinvio la medesima sentenza con riferimento al reato di cui al capo B perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità.

Deciso il 5 dicembre 2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Piccia CT.1";;- rk(s's [OSCURATO:PERSONA] 04R;/- • 5 DfC, 9 \Y‘', oggi, . • [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SULE3MANOVIC LAURA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, ftì persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, con le quali si è chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato per improcedibilità dei reati, per rimessione di querela, in relazione al capo A) e difetto di querela, in relazione al capo B); vista, altresì, la memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per SALKANOVIC Walter e SULEJMANOVIC Laura, con la quale si è chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato per essersi i reati estinti per remissione della querela, in subordine l'accoglimento dei motivi di cui al ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Ivrea aveva condannato SULEJMANOVIC Laura e SALKANOVIC Walte - per i reati, unificati dalla continuazione, di furto aggravato e ricettazione in concorso, ha riqualificato il secondo in furto pluriaggravato e rideterminato la pena, riconoscendo anche a SALKANOVIC le circostanze attenuanti generiche, valutate per entrambi prevalenti. 2. Avverso la sentenza d'appello l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, ha proposto ricorso per entrambi gli imputati, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali, in relazione alla ritenuta procedibilità del reato di cui al capo b), una volta intervenuta la riqualificazione in ipotesi di furto pluriaggarvato. Con il secondo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale con riferimento all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7, contestata al capo a) dell'imputazione, rilevando che i tre sollevatori idraulici di mezzi pesanti, oggetto della condotta, non potevano considerarsi parti essenziali o normale dotazione del veicolo. Infine, con il terzo motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione quanto alla dosimetria della pena, non avendo i giudici d'appello spiegato se la minor gravità della condotta della SULEJMANOVIC fosse riferibile al reato di cui al capo a) o a quello di cui al capo b) dell'imputazione. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale delle persone offese dei reati, AGUGIARO [OSCURATO:PERSONA] (capo a) e CUVULIUC [OSCURATO:PERSONA] (capo b), ha depositato atti di remissione della querela con riferimentc ad entrambi i reati. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati, ha depositato memoria, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per essersi i reati estinti per remissione della querela; in subordine, l'accoglimento dei motivi di ricorso. Con atto separato, infine, lo stesso difensore ha depositato, nella qualità di procuratore speciale degli imputati, come da procura allegata, dichiarazione di accettazione della remissione delle querele. Considerato in diritto 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti, il capo a), per intervenuta remissione di querela, come da documentazione richiamata in premessa; il capo b), in realtà, per improcedibilità originaria, per difetto cioè di un atto avente i requisiti di validità come querela [vedi verbale in data 1/2/2017, di ricezione di denuncia orale da parte della persona offesa CUVULIUC [OSCURATO:PERSONA], nel quale non è contenuta alcuna volontà punitiva (quanto ai requisiti della querela, tra le altre, sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep.2022, Baia, Rv. 282648-01; sez. 2, n. 39673 del 8/9/2023, Russo, Rv. 285311-01; sez. 3, n. 24365 del 14/3/2023, G., RV. 284670-01)]. 2. Le spese del procedimento sono a carico dei querelati, il solido, limitatamente al capo a), ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen., non essendo stato diversamente convenuto negli atti di remissione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato di cui al capo A estinto per intervenuta remissione della querela e condanna i querelati in solido al pagamento delle spese processuali; annulla senza rinvio la medesima sentenza con riferimento al reato di cui al capo B perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità. Deciso il 5 dicembre 2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Piccia CT.1";;- rk(s's [OSCURATO:PERSONA] 04R;/- • 5 DfC, 9 \Y‘', oggi, . • [OSCURATO:PERSONA]
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