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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 1997

Cassazione n. 32461/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/12/1997 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile, perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda la pagina tre della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha rilevato che sulla base degli atti d'indagine, utilizzabili a seguito della scelta del rito, era stato accertato che l'imputato in due occasioni non era stato trovato nella sua abitazione, dove era ristretto agli arresti domiciliari, ed ha anche ricordato che non hanno rilievo esimente i motivi e le cause psicologiche che hanno determinato la condotta contro legem dell'agente, il quale, nel caso in esame, per di più, al momento del fatto non aveva fornito alcuna giustificazione delle sue condotte); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/12/1997 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile, perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda la pagina tre della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha rilevato che sulla base degli atti d'indagine, utilizzabili a seguito della scelta del rito, era stato accertato che l'imputato in due occasioni non era stato trovato nella sua abitazione, dove era ristretto agli arresti domiciliari, ed ha anche ricordato che non hanno rilievo esimente i motivi e le cause psicologiche che hanno determinato la condotta contro legem dell'agente, il quale, nel caso in esame, per di più, al momento del fatto non aveva fornito alcuna giustificazione delle sue condotte); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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