CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 05736/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5005-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso il decreto n. cronol. 7460/2019 del TRIBUNALE di VERONA, depositato il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. I Rilevato che: il tribunale di Verona ha respinto l'opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]. allo stato passivo del fallimento di Gestico s.r.I., relativamente a un maggior credito per tributi locali; ha motivato la decisione affermando che (i) l'opponente non aveva prodotto copia dello stato passivo e della comunicazione di esecutività, così da rendere impossibile l'accertamento relativo alla prospettata soccombenza e alla tempestività dell'opposizione; (li) al procedimento, in quanto di natura impugnatoria, doveva dirsi applicabile l'art. 347 cod. proc. civ. in ordine all'onere dell'impugnante di inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata onde consentirne l'esame da parte del giudice dell'impugnazione; la società Abaco ha proposto un motivo di ricorso per cassazione, denunziando la violazione o errata applicazione dell'art. 99 legge fall. e dell'art. 2697 cod. civ., in quanto il provvedimento contrasterebbe col più recente orientamento di questa Corte secondo cui la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilità del giudizio; assume che l'atto di opposizione al passivo aveva d'altronde ben indicato e trascritto l'esatto contenuto del decreto col quale il giudice delegato aveva dichiarato l'esecutività dello stato passivo, cosicché il tribunale di Verona avrebbe potuto e dovuto procedere all'indagine di merito a esso devoluta; Ric. 2020 n. 05005 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -2- in prossimità dell'adunanza la società ha depositato anche una memoria; la curatela non ha svolto difese. Considerato che: I. - per quanto questa Corte abbia affermato che la verifica della tempestività dell'opposizione ex art. 98 legge fall. è questione rilevabile d'ufficio, indipendentemente dall'eccezione di parte e dalla eventuale contumacia del curatore, sicché è dovere del giudice controllare la data di ricezione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dello stato passivo allegata al fascicolo fallimentare (previa sua acquisizione) o al ricorso in opposizione (v. Cass. n. 24551-16, Cass. n. 9464-21), resta il fatto che il tribunale di Verona ha reso la decisione sulla scorta di un ben differente assunto: quello per cui spettava invece all'opponente l'onere di produrre in ogni caso la comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo (art. 97 legge fall.), in aggiunta alla copia del provvedimento ex art. 347 cod. proc. civ., onde consentire la verifica della tempestività dell'opposizione; II. - è decisivo constatare che la ricorrente ha appuntato le sue doglianze sulla sola questione della produzione della copia (autentica) del provvedimento impugnato, ma nessuna censura ha svolto nei confronti della suddetta specifica ulteriore affermazione del giudice a quo; la quale invece integra un'autonoma ratio idonea a sorreggere da sola il rigetto dell'opposizione, per quanto in rito; Ric. 2020 n. 05005 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -3- III. - per costante giurisprudenza, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali ratíones decídendí (Cass. Sez. U n. 7931-13, Cass. n. 9752-17, Cass. n. 18119-20); tale è la situazione di specie, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2021.