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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 20539/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5883/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

SALERNO n. 74/2013depositata il 04/03/2013 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, l’Agenzia delle entrate ha proposto appello davanti alla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Campania contro la sentenza n. 48 del 22/1/2010 con cui la [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Avellino, aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] «n.q. di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. - corrente in Mercogliano (AV) » contro l’avviso di accertamento emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] per l’anno 2004 recante maggiore IVA, IRES ed IRAP sul presupposto della partecipazione della società ad una cd. frode carosello su acquisti intracomunitari con evasione dell’IVA relativa alla prima cessione interna.

2. Si è costituita l' « appellata - [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione», e la CTR Campania, con la sentenza sopra indicata, ha ritenuto che, pur provata la natura di cartiere delle società emittenti le fatture, non vi fosse prova della consapevolezza da parte della cessionaria della partecipazione ad una frode e ha giudicato illegittimo l’accertamento di maggiori ricavi non sussistendo i presupposti per l’applicazione degli studi di settore.

3. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con due mezzi.

4. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] che deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il ricorso è inammissibile. 2.E’ indubitabile, sulla scorta di quanto riportato dalla sentenza della CTR, che il ricorso iniziale era stato proposto dall’[OSCURATO:SOCIETA], quale destinataria dell’avviso di accertamento impugnato, e che il giudizio di merito si è svolto avendo come parte la società, in persona del suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso per cassazione, però, ind ica come controparte [OSCURATO:PERSONA] in proprio, e non quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]; il ricorso è stato notificato al Petruzziello che, sempre in proprio, si è costituito nel presente giudizio di legittimità senza nulla eccepire sulpunto. 4.Vale, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione proposto contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio di merito èinammissibile per difetto di rituale instaurazione del processo, e ciò preclude l'integrazione del contraddittorio nei confronti deisoggetti legittimati, non potendosi ordinare l'evocazione in giudizio di altrisoggetti in una situazione di radicale carenza del rapporto processuale di base (Cass. n. 25779 del 2016; Cass. sez. un. n. 15145 del 2001). 5.Quanto alle spese, sussistono i presupposti per compensarle atteso che la causa è stata decisa su un rilievo officioso.

P.Q.M. dichiara inam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5883/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 74/2013depositata il 04/03/2013 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, l’Agenzia delle entrate ha proposto appello davanti alla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Campania contro la sentenza n. 48 del 22/1/2010 con cui la [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Avellino, aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] «n.q. di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. - corrente in Mercogliano (AV) » contro l’avviso di accertamento emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] per l’anno 2004 recante maggiore IVA, IRES ed IRAP sul presupposto della partecipazione della società ad una cd. frode carosello su acquisti intracomunitari con evasione dell’IVA relativa alla prima cessione interna. 2. Si è costituita l' « appellata - [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione», e la CTR Campania, con la sentenza sopra indicata, ha ritenuto che, pur provata la natura di cartiere delle società emittenti le fatture, non vi fosse prova della consapevolezza da parte della cessionaria della partecipazione ad una frode e ha giudicato illegittimo l’accertamento di maggiori ricavi non sussistendo i presupposti per l’applicazione degli studi di settore. 3. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con due mezzi. 4. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] che deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il ricorso è inammissibile. 2.E’ indubitabile, sulla scorta di quanto riportato dalla sentenza della CTR, che il ricorso iniziale era stato proposto dall’[OSCURATO:SOCIETA], quale destinataria dell’avviso di accertamento impugnato, e che il giudizio di merito si è svolto avendo come parte la società, in persona del suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso per cassazione, però, ind ica come controparte [OSCURATO:PERSONA] in proprio, e non quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]; il ricorso è stato notificato al Petruzziello che, sempre in proprio, si è costituito nel presente giudizio di legittimità senza nulla eccepire sulpunto. 4.Vale, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione proposto contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio di merito èinammissibile per difetto di rituale instaurazione del processo, e ciò preclude l'integrazione del contraddittorio nei confronti deisoggetti legittimati, non potendosi ordinare l'evocazione in giudizio di altrisoggetti in una situazione di radicale carenza del rapporto processuale di base (Cass. n. 25779 del 2016; Cass. sez. un. n. 15145 del 2001). 5.Quanto alle spese, sussistono i presupposti per compensarle atteso che la causa è stata decisa su un rilievo officioso. P.Q.M. dichiara inam
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