CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 dicembre 1981
Cassazione n. 47373/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/12/1981 avverso l'ordinanza emessa in data 11/04/2022 dal Tribunale di Siracusa visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 11/04/2022, il Tribunale di Siracusa, adito con richiesta di riesame ex art. 322 cod. proc. pen. da GIGLIUTO Francesco, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un autocarro e di una pala meccanica emesso nel procedimento a suo carico dal G.i.p. del Tribunale di Siracusa in data 26/03/2022. 2. Ricorre per cassazione il GIGLIUTO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente censura la ricostruzione recepita dal Tribunale, ritenuta frammentaria e non corrispondente ai fatti. 2.2. Violazione dell'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006. Si deduce che il ricorrente non aveva fatto parte di gruppi creatori di una discarica abusiva, e che non era configurabile alcuna connotazione imprenditoriale nell'attività illecita rilevata, che aveva carattere occasionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Del tutto estraneo alla sfera di intervento di questa Suprema Corte è il primo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali concernenti la ricostruzione del fatto. Si ritiene infatti pacificamente applicabile l'insegnamento di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). Nella specie, deve certamente esclusa - anche alla luce di quanto si dirà nel paragrafo seguente - che il percorso motivazionale tracciato dal Giudice del riesame presenti criticità riconducibili alla "violazione di legge" nel senso qui appena ricordato. 2. Manifestamente infondata è la residua censura. Questa Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che «il concetto di gestione di una discarica abusiva - già previsto dall'art. 25 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successivamente recepito dall'art. 256, comma terzo, del d. Igs. n. 152 del 2006 e, da ultimo, dall'art. 6, comma primo, lett. e), del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito in I. 30 novembre 2008, n. 210 - deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto- reato, strutturalmente permanente. Di conseguenza, devono ritenersi sanzionate non solo le condotte di iniziale trasformazione di un sito a luogo adibito a discarica, ma anche tutte quelle che contribuiscano a mantenere tali, nel corso del tempo, le condizioni del sito stesso» (Sez. 3, n. 12159 del 15/12/2016, dep. 2017, Messina, Rv. 270354 - 01). In tale prospettiva, che si condivide e qui si intende ribadire, la ritenuta sussistenza del fumus del reato contestato appare immune da censure qui deducibili, alla luce della ricostruzione fattuale accolta nel provvedimento impugnato, laddove si consideri in particolare: che la pala meccanica e l'autocarro di proprietà del GIGLIUTO erano stati sequestrati in data 24/03/2022 unitamente ad un'area sita in Augusta adibita a discarica di materiali edili da demolizione, debitamente livellati; che la misura reale era stata disposta dopo la visione dei filmati dell'impianto di videosorveglianza; che dalla visione delle riprese relative al 19/03/2022 era emerso l'ingresso nell'area di una pala meccanica e di un autocarro, ed il sopraggiungere in auto, durante le operazioni, di un soggetto identificato nell'odierno ricorrente; che quest'ultimo era poi più volte tornato sul posto per controllare i lavori di livellamento in corso, intrattenendosi anche con i proprietari del terreno; che il sequestro dei mezzi intestati al GIGLIUTO era stato disposto presso l'azienda di quest'ultimo, essendo stati riconosciuti dagli operanti come quelli visionati nel filmato (anche l'auto del ricorrente, rinvenuta presso la sua abitazione, corrispondeva nella marca, nel tipo e nel colore a quella ripresa nel filmato). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som