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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 42330/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore dei ricorrenti ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 28/04/2021, il Tribunale di Vallo della Lucania aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di furto in abitazione aggravato e li aveva condannati, il primo, alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa, il secondo, alla pena di anni 5, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 1,250 di multa.

Investita dall'impugnazione degli imputati, la Corte di appello di Salerno, con sentenza deliberata il 02/11/2021, ha rideterminato in anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 1.400 di multa la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia vizi di motivazione.

La sentenza impugnata non risponde alle censure difensive circa le caratteristiche somatiche di Verde (non presenti nella prima denuncia e comparse dopo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva elaborato e sottoposto un album fotografico alla persona offesa a distanza di giorni), l'individuazione del singolo segmento di condotta ascrivibile al coimputato e la mancanza di riscontri oggettivi, mentre errata è anche la sequenza delle date della vicenda e della somma di cui si contesta l'ammanco, che dimostra l'erronea percezione della persona offesa rispetto ai profili individualizzanti della condotta.

La sentenza impugnata non motiva circa i presupposti della minorata difesa.

2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla richiesta riqualificazione a norma dell'art. 116 cod. pen.

A differenza di quanto sostenuto dalla Corte di appello, che pure richiama le dichiarazioni eteroaccusatorie di Verde, la motivazione circa la riqualificazione è mancante, anche sul perchè le dichiarazioni di Verde debbano essere considerate tamquam non esset.

2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.I motivi denunciano vizi di motivazione e inosservanza degli artt. 61, primo comma, n. 5) e 62-bis cod. pen. in relazione all'applicazione della aggravante della minorata difesa e al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il primo (nella parte relativa all'affermazione di responsabilità) e il secondo motivo del ricorso nell'interesse di Verde, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

Il ricorso deduce l'inattendibilità della persona offesa, facendo leva sul diverso contenuto della denuncia, presentata dalla vittima due giorni dopo i fatti, e della sua integrazione, resa dopo altri cinque giorni, ma le doglianze risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Rimarcato che la vittima aveva identificato i due imputati come le persone che si introdussero nella propria abitazione con il pretesto di vendere un quadro con un'immagine sacra, la sentenza impugnata sottolinea che, nella versione della persona offesa, entrambi gli uomini si erano introdotti nell'appartamento.

D'altra parte, osserva ancora il giudice di appello, lo stesso Verde ha ammesso di aver accompagnato il coimputato fino all'esterno dell'appartamento della vittima, in tal modo avvalorando l'esattezza del riconoscimento e la complessiva affidabilità della denuncia, «non potendo seriamente ipotizzarsi che l'esponente sia stato tanto lucido da riconoscere il prevenuto soltanto per averlo visto di sfuggita all'esterno dell'immobile e sia invece incorso in un clamoroso errore, dovuto all'età avanzata, quando ha sostenuto che entrambi i soggetti si introdussero nella sua abitazione».

Il ricorso si sottrae alla puntuale disamina critica del complessivo ragionamento del giudice di appello, fondato non solo sui dati probatori offerti dalla vittima, ma anche sull'argomento logico desunto dall'"incrocio" di tali dati con le stesse dichiarazioni dell'imputato.

Manifestamente infondata è poi la deduzione circa l'assenza di riscontri al racconto della vittima (peraltro, nell'economia delle valutazioni del giudice di appello, da solo sufficiente a giustificare l'affermazione di responsabilità), posto che la sentenza impugnata valorizza, proprio a titolo di riscontro delle dichiarazioni della persona offesa, l'attività di polizia giudiziaria che aveva controllato i due coimputati, in altra circostanza, a bordo della stessa auto transitata nei pressi dell'abitazione della vittima in orario compatibile con quello del furto.Le ulteriori doglianze articolate con il primo motivo in ordine alle date e alla somma sottratta sono del tutto aspecifiche, in quanto non correlate alla completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349).

Esclusa l'accoglibilità delle doglianze attinenti alla credibilità del racconto della persona offesa, resta parimenti esclusa quella delle censure - articolate con il secondo motivo - che invocano l'applicazione dell'art. 116 cod. pen., risultando, come rilevato dalla Corte distrettuale, priva di fondamento probatorio la tesi di Verde circa una diversa condotta posta in essere da uno dei coimputati.

3. Del pari inammissibili sono le censure, articolate da entrambi i ricorsi, in ordine all'aggravante della minorata difesa e alle circostanze attenuanti generiche.

Le prime sono inammissibili, in quanto, lungi dal far leva su una considerazione astrattizzante, come sostenuto dai ricorrenti, il giudice di appello valorizza il dato dell'età avanzata della donna (nata nel 1938, quindi più che ottantenne all'epoca dei fatti), in correlazione con la - non contestata - aggravante del mezzo fraudolento, il che rende manifestamente infondate le censure.

Peraltro, gli atti di appello di entrambi gli imputati non articolavano specifiche censure con riguardo alla circostanza aggravante de qua, non ritualmente devoluta, quindi, al giudice di appello, il che conferma l'inammissibilità delle doglianze.

Manifestamente infondate sono le doglianze circa la conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Sul punto, la Corte distrettuale ha fatto riferimento al notevole disvalore del fatto e alle peculiari modalità della condotta (postulanti un'adeguata preparazione e non trascurabile capacità delinquenziale): rilievi, questi, non scalfiti dalle doglianze dei ricorrenti, tanto più che, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore dei ricorrenti ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 28/04/2021, il Tribunale di Vallo della Lucania aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di furto in abitazione aggravato e li aveva condannati, il primo, alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa, il secondo, alla pena di anni 5, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 1,250 di multa. Investita dall'impugnazione degli imputati, la Corte di appello di Salerno, con sentenza deliberata il 02/11/2021, ha rideterminato in anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 1.400 di multa la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione. La sentenza impugnata non risponde alle censure difensive circa le caratteristiche somatiche di Verde (non presenti nella prima denuncia e comparse dopo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva elaborato e sottoposto un album fotografico alla persona offesa a distanza di giorni), l'individuazione del singolo segmento di condotta ascrivibile al coimputato e la mancanza di riscontri oggettivi, mentre errata è anche la sequenza delle date della vicenda e della somma di cui si contesta l'ammanco, che dimostra l'erronea percezione della persona offesa rispetto ai profili individualizzanti della condotta. La sentenza impugnata non motiva circa i presupposti della minorata difesa. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla richiesta riqualificazione a norma dell'art. 116 cod. pen. A differenza di quanto sostenuto dalla Corte di appello, che pure richiama le dichiarazioni eteroaccusatorie di Verde, la motivazione circa la riqualificazione è mancante, anche sul perchè le dichiarazioni di Verde debbano essere considerate tamquam non esset. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.I motivi denunciano vizi di motivazione e inosservanza degli artt. 61, primo comma, n. 5) e 62-bis cod. pen. in relazione all'applicazione della aggravante della minorata difesa e al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo (nella parte relativa all'affermazione di responsabilità) e il secondo motivo del ricorso nell'interesse di Verde, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Il ricorso deduce l'inattendibilità della persona offesa, facendo leva sul diverso contenuto della denuncia, presentata dalla vittima due giorni dopo i fatti, e della sua integrazione, resa dopo altri cinque giorni, ma le doglianze risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Rimarcato che la vittima aveva identificato i due imputati come le persone che si introdussero nella propria abitazione con il pretesto di vendere un quadro con un'immagine sacra, la sentenza impugnata sottolinea che, nella versione della persona offesa, entrambi gli uomini si erano introdotti nell'appartamento. D'altra parte, osserva ancora il giudice di appello, lo stesso Verde ha ammesso di aver accompagnato il coimputato fino all'esterno dell'appartamento della vittima, in tal modo avvalorando l'esattezza del riconoscimento e la complessiva affidabilità della denuncia, «non potendo seriamente ipotizzarsi che l'esponente sia stato tanto lucido da riconoscere il prevenuto soltanto per averlo visto di sfuggita all'esterno dell'immobile e sia invece incorso in un clamoroso errore, dovuto all'età avanzata, quando ha sostenuto che entrambi i soggetti si introdussero nella sua abitazione». Il ricorso si sottrae alla puntuale disamina critica del complessivo ragionamento del giudice di appello, fondato non solo sui dati probatori offerti dalla vittima, ma anche sull'argomento logico desunto dall'"incrocio" di tali dati con le stesse dichiarazioni dell'imputato. Manifestamente infondata è poi la deduzione circa l'assenza di riscontri al racconto della vittima (peraltro, nell'economia delle valutazioni del giudice di appello, da solo sufficiente a giustificare l'affermazione di responsabilità), posto che la sentenza impugnata valorizza, proprio a titolo di riscontro delle dichiarazioni della persona offesa, l'attività di polizia giudiziaria che aveva controllato i due coimputati, in altra circostanza, a bordo della stessa auto transitata nei pressi dell'abitazione della vittima in orario compatibile con quello del furto.Le ulteriori doglianze articolate con il primo motivo in ordine alle date e alla somma sottratta sono del tutto aspecifiche, in quanto non correlate alla completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349). Esclusa l'accoglibilità delle doglianze attinenti alla credibilità del racconto della persona offesa, resta parimenti esclusa quella delle censure - articolate con il secondo motivo - che invocano l'applicazione dell'art. 116 cod. pen., risultando, come rilevato dalla Corte distrettuale, priva di fondamento probatorio la tesi di Verde circa una diversa condotta posta in essere da uno dei coimputati. 3. Del pari inammissibili sono le censure, articolate da entrambi i ricorsi, in ordine all'aggravante della minorata difesa e alle circostanze attenuanti generiche. Le prime sono inammissibili, in quanto, lungi dal far leva su una considerazione astrattizzante, come sostenuto dai ricorrenti, il giudice di appello valorizza il dato dell'età avanzata della donna (nata nel 1938, quindi più che ottantenne all'epoca dei fatti), in correlazione con la - non contestata - aggravante del mezzo fraudolento, il che rende manifestamente infondate le censure. Peraltro, gli atti di appello di entrambi gli imputati non articolavano specifiche censure con riguardo alla circostanza aggravante de qua, non ritualmente devoluta, quindi, al giudice di appello, il che conferma l'inammissibilità delle doglianze. Manifestamente infondate sono le doglianze circa la conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, la Corte distrettuale ha fatto riferimento al notevole disvalore del fatto e alle peculiari modalità della condotta (postulanti un'adeguata preparazione e non trascurabile capacità delinquenziale): rilievi, questi, non scalfiti dalle doglianze dei ricorrenti, tanto più che, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pro
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