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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43817/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che, quanto alla responsabilità dell'imputato, il ricorso tratta argomenti già vagliati dalla Corte di appello senza evidenziare manifeste illogicità nella motivazione adottata nella sentenza impugnata; ritenuto che la Corte di appello ha motivatamente escluso l'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen. considerando i precedenti penali gravi e anche specifici dell'imputato; ritenuto che, nel negare le circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha non incongruamente valorizzato i precedenti penali e l'assenza di elementi di valutazione favorevoli, mentre del tutto generico rimane l'assunto difensivo secondo cui la Corte avrebbe dovuto escludere la recidiva solo per ridurre a pena; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che, quanto alla responsabilità dell'imputato, il ricorso tratta argomenti già vagliati dalla Corte di appello senza evidenziare manifeste illogicità nella motivazione adottata nella sentenza impugnata; ritenuto che la Corte di appello ha motivatamente escluso l'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen. considerando i precedenti penali gravi e anche specifici dell'imputato; ritenuto che, nel negare le circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha non incongruamente valorizzato i precedenti penali e l'assenza di elementi di valutazione favorevoli, mentre del tutto generico rimane l'assunto difensivo secondo cui la Corte avrebbe dovuto escludere la recidiva solo per ridurre a pena; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 43817/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris