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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30379/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 marzo 2022, la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione del Tribunale di Catania con cui la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], era stata condannata alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione quale aumento in continuazione sulla pena irrogata con precedente sentenza in ordine al delitto di cui all'art. 314 cod. pen.; fatto commesso in Paternò in data 8 aprile 2008; Secondo l'accusa [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ufficiale giudiziario in servizio presso il Tribunale Civile e Penale di Catania„ avendo la disponibilità della somma di euro 6.416,66 consegnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale offerta reale da eseguire in favore della "[OSCURATO:PERSONA] 86", se ne appropriava non restituendola ai depositanti a seguito di formale mancata accettazione dell'offerta.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], impugna la citata sentenza articolando due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo deduce vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 314 cod. pen., 125, 530 e 546, comma 1, cod. proc. pen., quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto di peculato.

La difesa censura la parte della decisione che ha ritenuto sussistente il dolo del delitto con riferimento alla volontà di appropriarsi del denaro laddove i Giudici di merito hanno omesso di motivare circa la dedotta impossibilità della Pinzone di terminare la procedura di restituzione delle somme ricevute dagli offerenti in favore della cooperativa in quanto nel frattempo tratta in arresto.

La Corte di appello ha ritenuto apoditticamente che i tempi necessari per la restituzione fossero irragionevoli ed intollerabili senza però specificare quale criterio sia stato adottato per tale arbitraria valutazione.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 -bis, 81 e 133 cod. pen. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

La Corte di appello, nonostante precise censure formulate nei confronti della decisione di primo grado nella parte in cui avevano ritenuto di non riconoscere le circostanze attenuanti e ridurre la pena, ometteva una puntuale motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.

2. Deve ribadirsi la pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ipotesi di peculato, l'appropriazione del denaro, riscosso dal privato per conto di un ente pubblico, si realizza non già per effetto del mero ritardo nel versamento, bensì allorquando si realizza la certa interversione del titolo del possesso (Sez. 6, n. 5233 del 19/11/2019, dep. 2020, Boggione, Rv. 278708 - 01).

Conformandosi a tale principio la Corte di merito, rinviando alla decisione di primo grado già puntuale sul medesimo aspetto, ha espressamente rilevato come la somma di denaro fosse stata reiteratamente richiesta alla Pinzone dall'avvocato, su incarico dei propri assistiti, che la aveva consegnata in contante al fine di effettuare l'offerta reale in favore della cooperativa edilizia e, nonostante vi fossero state ripetute richieste, il denaro non veniva restituito.

Completa e logica risulta la parte della decisione che, richiamando la testimonianza resa dalla collega che aveva preso il posto della ricorrente, ha dato conto dell'assenza di impedimenti in ordine alla dedotta difficoltà di operare la annotazione sui registri cartacei che avrebbe dovuto precedere la riconsegna della somma, smentendo la prospettata esistenza di adempimenti non assolti da parte del legale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L'adempimento formale che avrebbe dovuto compiere la ricorrente rientrava nell'ordinario svolgimento delle funzioni di ufficiale giudiziario, mentre la somma in contante consegnata doveva semplicemente essere restituita una volta accertata la mancata accettazione dell'offerta reale da parte del destinatario, circostanza portata formalmente a conoscenza della Pinzone all'atto della richiesta di restituzione della somma formulata dal difensore.

Esplicita, è stata ritenuta la parte della testimonianza della dottoressa Reina, ufficiale giudiziario UNEP (riportata alle pagg. 5 e 6 della sentenza del Tribunale), ove vengono indicate le concrete e formali attività poste in essere dalla Pinzone da cui emergeva, attraverso il raffronto con il cosiddetto modello C ed il modello F, che le somme non risultavano più in carico all'Amministrazione, ma neppure restituite all'avente diritto.

Proprio tale elemento, che rendeva palese un implicito - ma chiaro - rifiuto di consegnare il denaro ricevuto in assolvimento della funzione connessa al pubblico ufficio cui era deputata (somma che non era stata restituita neppure al momento dell'esame dei testi), risulta determinante ai fini della ritenuta sussistenza dell'interversione del possesso che segna il momento a partire dal quale si consuma il delitto di peculato.

Dopo tutto, la ricorrente non ha mai prospettato che le somme ricevute fossero state versate a qualsiasi titolo all'amministrazione e per tale motivo impedita alla restituzione, tanto che nel giudizio di primo grado la difesa della Pinzone aveva richiesto, seppure in via subordinata, che la condotta fosse sussunta nella ipotesi di peculato d'uso, delitto che presuppone l'intervenuto impossessamento della somma di denaro e l'utilizzo "momentaneo" dello stesso, deduzione confutata già dal Tribunale che ha, da un canto, evidenziato come non potesse ritenersi sussistente l'ipotesi attenuata del peculato d'uso con riferimento a somme di denaro che, per la natura fungibile, non avrebbero neppure astrattamente consentito un utilizzo momentaneo della res (in tal senso, cfr. Sez. 6, n. 49474 del 04/12/2015, Stanca, Rv. 266242 - 01, secondo cui il peculato d'uso è configurabile solo in relazione a cose di specie e non al denaro, menzionato in modo.alternativo solo nel primo comma dell'art. 314 cod. pen., in quanto la sua natura fungibile non consente - dopo l'uso - la restituzione della stessa cosa, ma solo del "tantundem", irrilevante ai fini dell'integrazione dell'ipotesi attenuata), d'altro canto, che la restituzione della somma fosse rimasta mera affermazione sfornita di documentazione alcuna, visto che neppure al momento dell'esame dibattimentale del difensore (avvenuta nel 2017) emergeva che il denaro fosse stato restituito.

La linearità della condotta appropriativa che ha interessato la vicenda, rende apodittica ogni affermazione della ricorrente tesa a smentire la sussistenza del dolo, che emerge dall'analisi degli elementi sintomatici ben analizzati dai Giudici di merito allorché hanno fatto riferimento alla palesata volontà di non restituire la somma nonostante fossero state avanzate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] plurime richieste di riavere indietro le somme (indirizzate formalmente anche al difensore della ricorrente) che non potevano più assolvere - intervenuto il rifiuto del rappresentante della cooperativa edilizia - alla funzione per cui erano state consegnate al pubblico ufficiale.

3. Manifestamente infondato risulta il secondo motivo in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena.

La Corte territoriale ha con completezza e logicità evidenziato gli aspetti che portavano a condividere le valutazioni effettuate dal primo giudice quanto a circostanze attenuanti generiche, apprezzando, oltre la carenza di elementi positivamente valorizzabili tali da confutare le considerazioni espresse sul punto dal Tribunale, la personalità negativa della ricorrente desunta dalle modalità della condotta attraverso la quale si impossessava della somma di denaro di consistente entità per coloro che la avevano consegnata e la pervicacia dimostrata nel non consegnare la somma.

Egualmente adeguata risulta la parte della sentenza che argomenta in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio ritenuto congruo in ragione degli stessi elementi con particolare riferimento alla capacità a delinquere ed alla mancata restituzione della somma di denaro ricevuta.

4. Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 marzo 2022, la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione del Tribunale di Catania con cui la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], era stata condannata alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione quale aumento in continuazione sulla pena irrogata con precedente sentenza in ordine al delitto di cui all'art. 314 cod. pen.; fatto commesso in Paternò in data 8 aprile 2008; Secondo l'accusa [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ufficiale giudiziario in servizio presso il Tribunale Civile e Penale di Catania„ avendo la disponibilità della somma di euro 6.416,66 consegnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale offerta reale da eseguire in favore della "[OSCURATO:PERSONA] 86", se ne appropriava non restituendola ai depositanti a seguito di formale mancata accettazione dell'offerta. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], impugna la citata sentenza articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 314 cod. pen., 125, 530 e 546, comma 1, cod. proc. pen., quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto di peculato. La difesa censura la parte della decisione che ha ritenuto sussistente il dolo del delitto con riferimento alla volontà di appropriarsi del denaro laddove i Giudici di merito hanno omesso di motivare circa la dedotta impossibilità della Pinzone di terminare la procedura di restituzione delle somme ricevute dagli offerenti in favore della cooperativa in quanto nel frattempo tratta in arresto. La Corte di appello ha ritenuto apoditticamente che i tempi necessari per la restituzione fossero irragionevoli ed intollerabili senza però specificare quale criterio sia stato adottato per tale arbitraria valutazione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 -bis, 81 e 133 cod. pen. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La Corte di appello, nonostante precise censure formulate nei confronti della decisione di primo grado nella parte in cui avevano ritenuto di non riconoscere le circostanze attenuanti e ridurre la pena, ometteva una puntuale motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato. 2. Deve ribadirsi la pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ipotesi di peculato, l'appropriazione del denaro, riscosso dal privato per conto di un ente pubblico, si realizza non già per effetto del mero ritardo nel versamento, bensì allorquando si realizza la certa interversione del titolo del possesso (Sez. 6, n. 5233 del 19/11/2019, dep. 2020, Boggione, Rv. 278708 - 01). Conformandosi a tale principio la Corte di merito, rinviando alla decisione di primo grado già puntuale sul medesimo aspetto, ha espressamente rilevato come la somma di denaro fosse stata reiteratamente richiesta alla Pinzone dall'avvocato, su incarico dei propri assistiti, che la aveva consegnata in contante al fine di effettuare l'offerta reale in favore della cooperativa edilizia e, nonostante vi fossero state ripetute richieste, il denaro non veniva restituito. Completa e logica risulta la parte della decisione che, richiamando la testimonianza resa dalla collega che aveva preso il posto della ricorrente, ha dato conto dell'assenza di impedimenti in ordine alla dedotta difficoltà di operare la annotazione sui registri cartacei che avrebbe dovuto precedere la riconsegna della somma, smentendo la prospettata esistenza di adempimenti non assolti da parte del legale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'adempimento formale che avrebbe dovuto compiere la ricorrente rientrava nell'ordinario svolgimento delle funzioni di ufficiale giudiziario, mentre la somma in contante consegnata doveva semplicemente essere restituita una volta accertata la mancata accettazione dell'offerta reale da parte del destinatario, circostanza portata formalmente a conoscenza della Pinzone all'atto della richiesta di restituzione della somma formulata dal difensore. Esplicita, è stata ritenuta la parte della testimonianza della dottoressa Reina, ufficiale giudiziario UNEP (riportata alle pagg. 5 e 6 della sentenza del Tribunale), ove vengono indicate le concrete e formali attività poste in essere dalla Pinzone da cui emergeva, attraverso il raffronto con il cosiddetto modello C ed il modello F, che le somme non risultavano più in carico all'Amministrazione, ma neppure restituite all'avente diritto. Proprio tale elemento, che rendeva palese un implicito - ma chiaro - rifiuto di consegnare il denaro ricevuto in assolvimento della funzione connessa al pubblico ufficio cui era deputata (somma che non era stata restituita neppure al momento dell'esame dei testi), risulta determinante ai fini della ritenuta sussistenza dell'interversione del possesso che segna il momento a partire dal quale si consuma il delitto di peculato. Dopo tutto, la ricorrente non ha mai prospettato che le somme ricevute fossero state versate a qualsiasi titolo all'amministrazione e per tale motivo impedita alla restituzione, tanto che nel giudizio di primo grado la difesa della Pinzone aveva richiesto, seppure in via subordinata, che la condotta fosse sussunta nella ipotesi di peculato d'uso, delitto che presuppone l'intervenuto impossessamento della somma di denaro e l'utilizzo "momentaneo" dello stesso, deduzione confutata già dal Tribunale che ha, da un canto, evidenziato come non potesse ritenersi sussistente l'ipotesi attenuata del peculato d'uso con riferimento a somme di denaro che, per la natura fungibile, non avrebbero neppure astrattamente consentito un utilizzo momentaneo della res (in tal senso, cfr. Sez. 6, n. 49474 del 04/12/2015, Stanca, Rv. 266242 - 01, secondo cui il peculato d'uso è configurabile solo in relazione a cose di specie e non al denaro, menzionato in modo.alternativo solo nel primo comma dell'art. 314 cod. pen., in quanto la sua natura fungibile non consente - dopo l'uso - la restituzione della stessa cosa, ma solo del "tantundem", irrilevante ai fini dell'integrazione dell'ipotesi attenuata), d'altro canto, che la restituzione della somma fosse rimasta mera affermazione sfornita di documentazione alcuna, visto che neppure al momento dell'esame dibattimentale del difensore (avvenuta nel 2017) emergeva che il denaro fosse stato restituito. La linearità della condotta appropriativa che ha interessato la vicenda, rende apodittica ogni affermazione della ricorrente tesa a smentire la sussistenza del dolo, che emerge dall'analisi degli elementi sintomatici ben analizzati dai Giudici di merito allorché hanno fatto riferimento alla palesata volontà di non restituire la somma nonostante fossero state avanzate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] plurime richieste di riavere indietro le somme (indirizzate formalmente anche al difensore della ricorrente) che non potevano più assolvere - intervenuto il rifiuto del rappresentante della cooperativa edilizia - alla funzione per cui erano state consegnate al pubblico ufficiale. 3. Manifestamente infondato risulta il secondo motivo in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena. La Corte territoriale ha con completezza e logicità evidenziato gli aspetti che portavano a condividere le valutazioni effettuate dal primo giudice quanto a circostanze attenuanti generiche, apprezzando, oltre la carenza di elementi positivamente valorizzabili tali da confutare le considerazioni espresse sul punto dal Tribunale, la personalità negativa della ricorrente desunta dalle modalità della condotta attraverso la quale si impossessava della somma di denaro di consistente entità per coloro che la avevano consegnata e la pervicacia dimostrata nel non consegnare la somma. Egualmente adeguata risulta la parte della sentenza che argomenta in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio ritenuto congruo in ragione degli stessi elementi con particolare riferimento alla capacità a delinquere ed alla mancata restituzione della somma di denaro ricevuta. 4. Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla C
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