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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34776/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Brescia, che, dopo breve discussione, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Brescia con sentenza del 14/10/2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 25/1/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] - ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 494 cod. pen. in quello di cui all'art. 496 cod. pen., esclusa la circostanza aggravante delle più persone riunite contestata al capo G) e riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua circostanza aggravante - rideterminava la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

E), cod. proc. pen., con riferimento alla attendibilità della persona offesa, per mancanza, é t - manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Evidenzia con riferimento al reato di cui al capo F) che [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del reato di violenza privata, mai ha dichiarato di essere stato minacciato dai componenti del gruppo di indiani-pakistani di cui faceva parte il ricorrente di interrompere la chiamata alle forze dell'ordine altrimenti sarebbe stato percosso; che, dunque, erra la Corte territoriale laddove ricava siffatta circostanza dalle dichiarazioni di altri soggetti presenti, peraltro non si sa bene a che distanza fossero rispetto allo svolgimento dei fatti.

Rileva che, anche con riferimento alla rapina contestata sub G), esistono insanabili contraddizioni, atteso che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] sono de relato da quanto appreso da [OSCURATO:PERSONA], l'unico ad essere rientrato nel parco per recuperare gli oggetti che avevano lasciato e che nessuno dei soggetti presenti ai fatti ha riconosciuto nel corso delle individuazioni fotografiche effettuate nella fase delle indagini l'odierno ricorrente come colui che pose in essere la rapina in contestazione. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

E), cod. proc. pen., con riferimento alla attendibilità della persona offesa, per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla presenza di un'arma e, dunque, in punto di sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen., contestata al capo G).

Rileva che l'Esti, escusso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella ricostruzione dei fatti non ha mai evocato la presenza di una bottiglia con la quale sarebbe stato minacciato, avendo piuttosto evidenziato come fosse stato impaurito dallo sguardo minaccioso del rapinatore con il ciuffo biondo; che solo all'esito della individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa in data 16/7/2018 compare la bottiglia intera, che poi diventa rotta nel corso della individuazione fotografica di persona del 6/3/2019.

Tali evidenti discrasie incidono negativamente sulla attendibilità dell'Esti. 2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

E), cod. proc. pen. in relazione all'omessa motivazione in punto di quantificazione della pena per i singoli reati di cui al capo E).

Osserva che, una volta individuato quale reato più grave la rapina di cui al capo G), la Corte ha effettuato un aumento di tre mesi di reclusione per i reati di cui al capo E), segnatamente minaccia, percosse e tentate lesioni personali, senza tuttavia specificare l'aumento per ogni singolo reato. 2.3 Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

E), cod. proc. pen. per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo F) e, comunque, per la mancata esclusione della circostanza aggravante di aver agito in più di cinque persone riunite, con conseguente richiesta di emissione di sentenza di non doversi procedere per essere il reato di violenza privata estinto per remissione di querela.

Dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] non emergono minacce di alcun genere da parte del gruppo di indiani-pakistani, che si sarebbe dileguato dopo aver appreso che il [OSCURATO:PERSONA] era a telefono con le forze dell'ordine e, se anche si volesse ritenere integrato il reato in forma tentata, deve essere esclusa la circostanza aggravante contestata, in quanto la persona offesa ha riferito di cinque e non di sei persone che avrebbero posto in essere la condotta delittuosa.

L'ulteriore conseguenza, secondo la difesa, è la pronuncia di una sentenza di proscioglimento per mancanza della condizione di procedibilità, essendosi reso disponibile il [OSCURATO:PERSONA] a rimettere la querela eventualmente proposta. 2.4 Con il quinto motivo eccepisce violazione dell'art. 506, comma 1, lett.

E), cod. proc. pen., con riferimento alla omessa motivazione in ordine all'aumento di pena irrogato per la continuazione per il reato di cui al capo F), che non consente di comprendere se l'aumento abbia avuto ad oggetto il reato consumato o in forma tentata e quale sia stata l'entità. 2.5 Con il sesto motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

E), cod. proc. pen. per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo H).

Evidenzia che tra i tanti soggetti presenti ai fatti solo uno, [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato che gli imputati avevano piccoli bastoni di ferro e anelli di ferro attorcigliati alle nocche delle mani, a mo' di tirapugni, mentre due delle persone offese, che hanno avuto contatti ravvicinati con il gruppo indiano-pakistano, non hanno riferito nulla in proposito; senza tacere che nessuna di dette armi improprie è stata rinvenuta e che risulta difficile ipotizzare che, avendo tutti gli imputati in mano bottiglie di vetro, potessero impugnare anche bastoni e tirapugni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è destituito di fondamento. 1.1 II primo, il secondo ed il quarto motivo sono inammissibili, atteso che, ipotizzando nella sostanza un travisamento del fatto, ripropongono una rilettura delle emergenze probatorie non deducibile in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede, invero, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Corte di cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sezione 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sezione 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 -- 01; Sezione 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01).

In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, sia in relazione alle minacce di cui al capo F) rivolte a [OSCURATO:PERSONA], che in ordine alla indicazione dell'odierno ricorrente quale autore della rapina di cui al capo G), cioè come il soggetto che aveva i capelli rasati ed una cresta bionda (poi riconosciuto in sede di individuazione fotografica di persona e nel dibattimento a carico di un coimputato), sia ancora in relazione all'uso della bottiglia per commettere la rapina in discorso, sia infine con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen. contestata al capo F), atteso c:he tutti il gruppo di cittadini stranieri si avvicinò minaccioso al [OSCURATO:PERSONA].

Non solo, perché rispetto a tali valutazioni di puro merito ed a fronte di una doppia conforme di condanna, il ricorrente si è limitato a riportare nel corpo del motivi che si stanno scrutinando frammenti dichiarativi ritenuti decisivi, senza adempiere all'onere di allegazione richiesti) dal principio di autosufficienza del ricorso che si presenta, pertanto, con riferimento ai motivi oggetto di scrutinio, generico ed incompleto in quanto si risolve nella deduzione di un travisamento della prova dichiarativa, senza l'allegazione della stessa.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, allorché con il ricorso per cassazione sia dedotto un error in procedendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

C) cod. proc. pen., la Corte è giudice anche del fatto e che, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sezione 3, 24979 del 22/12/2017, F., Rv. 273525 - 01; Sezione 1, n. 8521 del 9/1/2013, Chahid, Rv. 2553(:4 - 01).

Diversamente, quando viene invocato un atto che contiene un elemento di prova, il principio cosiddetto della "autosufficienza del ricorso" - costantemente affermato dalla giurisprudenza civile, in relazione al disposto di cui all'art. 360, n. 5, coci. proc. civ. - deve essere rispettato anche nel processo penale, di talché è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza) ovvero mediante l'allegazione in copia, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sezione 1, n. 16706 del 18/3/2008, Falcone, Rv. 240123 - 01).

Orbene, tale impostazione rimane valida ed attuale anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, disp. al:t. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che prevede che copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice» sia inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso e che, nel caso in cui tali atti siano mancanti, ne sia fatta attestazione.

Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta comunque in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso.

In conclusione, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria (Sezione 5, n. 5897 del 3/12/2020, Cossu, Rv. 280419 - 01; Sezione 2, n. 35164 del 8/5/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01). 1.2 Il terzo motivo deve, invece, essere rigettato.

In particolare, si osserva che - nel disporre l'aumento per la continuazione con i tre reati contestati al capo E), specificamente indicati uno per uno («aumentata per la continuazione con i delitti di minaccia, percosse e tentate lesioni», si legge in motivazione) - la Corte territoriale ha effettuato un aumento di pena pari a mesi tre di reclusione ed euro centoventi di multa, così dimostrando, sia pure implicitamente, di averli ritenuti di pari gravità e, dunque, tutti meritevoli dello stesso aumento di pena (peraltro, anche il giudice di primo grado aveva effettuato analogo aumento della pena det:entiva).

Del resto, trattasi di reati maturati nello stesso contesto spazio temporale, in danno della stessa persona offesa, espressivi di analogo disvalore, che sono stati oggetto di una valutazione unitaria, di un giudizio complessivo, come del resto dimostra la scelta della pubblica accusa di contestarli in un unico capo di imputazione.

In conclusione, ritiene il Collegio che l'aumento di pena disposto dal giudice dell'appello sia stato pari a mesi uno di reclusione ed euro quaranta di multa per ognuno dei tre reati contestati sub E). 1.3 Manifestamente destituito di fondamento è il quinto imotivo, atteso che a differenza di quanto sostiene la difesa - la sentenza impugnata, alla pagina 14, con riferimento all'aumento di pena irrogato per la continuazione con il reato di cui al capo F) fa espresso riferimento al tentativo di violenza privata ed indica puntualmente l'aumento di pena in mesi due di reclusione ed euro cento di multa. 1.4 L'ultimo motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, che alle pagine 12 e 13 motiva in maniera congrua ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, in merito alla sussistenza del reato di cui all'art. 4 legge 110/1975, rispondendo in maniera puntuale alle doglianze difensive, evidenziando come [OSCURATO:PERSONA] avesse descritto con dovizia di particolari le armi improprie di cui erano muniti i componenti del gruppo di aggressori e come il mancato sequestro delle stesse si spieghi agevolmente con la circostanza per cui l'imputato ed i suoi correi sapessero che erano state allertate le forze dell'ordine, oltre che con lo iato temporale tra i fatti per cui si procede e le perquisizioni domiciliari effettuate a distanza di molti mesi.

Orbene, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01). 1.5 La corretta instaurazione del rapporto processuale mpone di verificare se sia decorso il termine di prescrizione, specie in relazione alla contravvenzione di cui al capo H), atteso che per gli altri reati è all'evidenza non prossimo: ebbene, risalendo il reato sub H) alla data del 14/7/2018, ad oggi non risulta prescritto.

2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Brescia, che, dopo breve discussione, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia con sentenza del 14/10/2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 25/1/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] - ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 494 cod. pen. in quello di cui all'art. 496 cod. pen., esclusa la circostanza aggravante delle più persone riunite contestata al capo G) e riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua circostanza aggravante - rideterminava la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., con riferimento alla attendibilità della persona offesa, per mancanza, é t - manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Evidenzia con riferimento al reato di cui al capo F) che [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del reato di violenza privata, mai ha dichiarato di essere stato minacciato dai componenti del gruppo di indiani-pakistani di cui faceva parte il ricorrente di interrompere la chiamata alle forze dell'ordine altrimenti sarebbe stato percosso; che, dunque, erra la Corte territoriale laddove ricava siffatta circostanza dalle dichiarazioni di altri soggetti presenti, peraltro non si sa bene a che distanza fossero rispetto allo svolgimento dei fatti. Rileva che, anche con riferimento alla rapina contestata sub G), esistono insanabili contraddizioni, atteso che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] sono de relato da quanto appreso da [OSCURATO:PERSONA], l'unico ad essere rientrato nel parco per recuperare gli oggetti che avevano lasciato e che nessuno dei soggetti presenti ai fatti ha riconosciuto nel corso delle individuazioni fotografiche effettuate nella fase delle indagini l'odierno ricorrente come colui che pose in essere la rapina in contestazione. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., con riferimento alla attendibilità della persona offesa, per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla presenza di un'arma e, dunque, in punto di sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen., contestata al capo G). Rileva che l'Esti, escusso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella ricostruzione dei fatti non ha mai evocato la presenza di una bottiglia con la quale sarebbe stato minacciato, avendo piuttosto evidenziato come fosse stato impaurito dallo sguardo minaccioso del rapinatore con il ciuffo biondo; che solo all'esito della individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa in data 16/7/2018 compare la bottiglia intera, che poi diventa rotta nel corso della individuazione fotografica di persona del 6/3/2019. Tali evidenti discrasie incidono negativamente sulla attendibilità dell'Esti. 2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen. in relazione all'omessa motivazione in punto di quantificazione della pena per i singoli reati di cui al capo E). Osserva che, una volta individuato quale reato più grave la rapina di cui al capo G), la Corte ha effettuato un aumento di tre mesi di reclusione per i reati di cui al capo E), segnatamente minaccia, percosse e tentate lesioni personali, senza tuttavia specificare l'aumento per ogni singolo reato. 2.3 Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen. per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo F) e, comunque, per la mancata esclusione della circostanza aggravante di aver agito in più di cinque persone riunite, con conseguente richiesta di emissione di sentenza di non doversi procedere per essere il reato di violenza privata estinto per remissione di querela. Dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] non emergono minacce di alcun genere da parte del gruppo di indiani-pakistani, che si sarebbe dileguato dopo aver appreso che il [OSCURATO:PERSONA] era a telefono con le forze dell'ordine e, se anche si volesse ritenere integrato il reato in forma tentata, deve essere esclusa la circostanza aggravante contestata, in quanto la persona offesa ha riferito di cinque e non di sei persone che avrebbero posto in essere la condotta delittuosa. L'ulteriore conseguenza, secondo la difesa, è la pronuncia di una sentenza di proscioglimento per mancanza della condizione di procedibilità, essendosi reso disponibile il [OSCURATO:PERSONA] a rimettere la querela eventualmente proposta. 2.4 Con il quinto motivo eccepisce violazione dell'art. 506, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., con riferimento alla omessa motivazione in ordine all'aumento di pena irrogato per la continuazione per il reato di cui al capo F), che non consente di comprendere se l'aumento abbia avuto ad oggetto il reato consumato o in forma tentata e quale sia stata l'entità. 2.5 Con il sesto motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen. per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo H). Evidenzia che tra i tanti soggetti presenti ai fatti solo uno, [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato che gli imputati avevano piccoli bastoni di ferro e anelli di ferro attorcigliati alle nocche delle mani, a mo' di tirapugni, mentre due delle persone offese, che hanno avuto contatti ravvicinati con il gruppo indiano-pakistano, non hanno riferito nulla in proposito; senza tacere che nessuna di dette armi improprie è stata rinvenuta e che risulta difficile ipotizzare che, avendo tutti gli imputati in mano bottiglie di vetro, potessero impugnare anche bastoni e tirapugni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è destituito di fondamento. 1.1 II primo, il secondo ed il quarto motivo sono inammissibili, atteso che, ipotizzando nella sostanza un travisamento del fatto, ripropongono una rilettura delle emergenze probatorie non deducibile in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede, invero, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Corte di cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sezione 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sezione 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 -- 01; Sezione 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, sia in relazione alle minacce di cui al capo F) rivolte a [OSCURATO:PERSONA], che in ordine alla indicazione dell'odierno ricorrente quale autore della rapina di cui al capo G), cioè come il soggetto che aveva i capelli rasati ed una cresta bionda (poi riconosciuto in sede di individuazione fotografica di persona e nel dibattimento a carico di un coimputato), sia ancora in relazione all'uso della bottiglia per commettere la rapina in discorso, sia infine con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen. contestata al capo F), atteso c:he tutti il gruppo di cittadini stranieri si avvicinò minaccioso al [OSCURATO:PERSONA]. Non solo, perché rispetto a tali valutazioni di puro merito ed a fronte di una doppia conforme di condanna, il ricorrente si è limitato a riportare nel corpo del motivi che si stanno scrutinando frammenti dichiarativi ritenuti decisivi, senza adempiere all'onere di allegazione richiesti) dal principio di autosufficienza del ricorso che si presenta, pertanto, con riferimento ai motivi oggetto di scrutinio, generico ed incompleto in quanto si risolve nella deduzione di un travisamento della prova dichiarativa, senza l'allegazione della stessa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, allorché con il ricorso per cassazione sia dedotto un error in procedendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. C) cod. proc. pen., la Corte è giudice anche del fatto e che, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sezione 3, 24979 del 22/12/2017, F., Rv. 273525 - 01; Sezione 1, n. 8521 del 9/1/2013, Chahid, Rv. 2553(:4 - 01). Diversamente, quando viene invocato un atto che contiene un elemento di prova, il principio cosiddetto della "autosufficienza del ricorso" - costantemente affermato dalla giurisprudenza civile, in relazione al disposto di cui all'art. 360, n. 5, coci. proc. civ. - deve essere rispettato anche nel processo penale, di talché è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza) ovvero mediante l'allegazione in copia, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sezione 1, n. 16706 del 18/3/2008, Falcone, Rv. 240123 - 01). Orbene, tale impostazione rimane valida ed attuale anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, disp. al:t. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che prevede che copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice» sia inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso e che, nel caso in cui tali atti siano mancanti, ne sia fatta attestazione. Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta comunque in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. In conclusione, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria (Sezione 5, n. 5897 del 3/12/2020, Cossu, Rv. 280419 - 01; Sezione 2, n. 35164 del 8/5/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01). 1.2 Il terzo motivo deve, invece, essere rigettato. In particolare, si osserva che - nel disporre l'aumento per la continuazione con i tre reati contestati al capo E), specificamente indicati uno per uno («aumentata per la continuazione con i delitti di minaccia, percosse e tentate lesioni», si legge in motivazione) - la Corte territoriale ha effettuato un aumento di pena pari a mesi tre di reclusione ed euro centoventi di multa, così dimostrando, sia pure implicitamente, di averli ritenuti di pari gravità e, dunque, tutti meritevoli dello stesso aumento di pena (peraltro, anche il giudice di primo grado aveva effettuato analogo aumento della pena det:entiva). Del resto, trattasi di reati maturati nello stesso contesto spazio temporale, in danno della stessa persona offesa, espressivi di analogo disvalore, che sono stati oggetto di una valutazione unitaria, di un giudizio complessivo, come del resto dimostra la scelta della pubblica accusa di contestarli in un unico capo di imputazione. In conclusione, ritiene il Collegio che l'aumento di pena disposto dal giudice dell'appello sia stato pari a mesi uno di reclusione ed euro quaranta di multa per ognuno dei tre reati contestati sub E). 1.3 Manifestamente destituito di fondamento è il quinto imotivo, atteso che a differenza di quanto sostiene la difesa - la sentenza impugnata, alla pagina 14, con riferimento all'aumento di pena irrogato per la continuazione con il reato di cui al capo F) fa espresso riferimento al tentativo di violenza privata ed indica puntualmente l'aumento di pena in mesi due di reclusione ed euro cento di multa. 1.4 L'ultimo motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, che alle pagine 12 e 13 motiva in maniera congrua ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, in merito alla sussistenza del reato di cui all'art. 4 legge 110/1975, rispondendo in maniera puntuale alle doglianze difensive, evidenziando come [OSCURATO:PERSONA] avesse descritto con dovizia di particolari le armi improprie di cui erano muniti i componenti del gruppo di aggressori e come il mancato sequestro delle stesse si spieghi agevolmente con la circostanza per cui l'imputato ed i suoi correi sapessero che erano state allertate le forze dell'ordine, oltre che con lo iato temporale tra i fatti per cui si procede e le perquisizioni domiciliari effettuate a distanza di molti mesi. Orbene, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01). 1.5 La corretta instaurazione del rapporto processuale mpone di verificare se sia decorso il termine di prescrizione, specie in relazione alla contravvenzione di cui al capo H), atteso che per gli altri reati è all'evidenza non prossimo: ebbene, risalendo il reato sub H) alla data del 14/7/2018, ad oggi non risulta prescritto. 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle s
Sentenza Cassazione n. 34776/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris