Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2016/2026
ECLI:EU:C:2026:253
Testo integrale del provvedimento
62024CJ0455_INF
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 marzo 2026 –
UC/Consiglio
(causa C‑455/24 P)
«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche – Elenco delle persone assoggettate a restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione europea – Inclusione del nome del ricorrente – Ricorso di annullamento»
1.
Atti delle istituzioni – Natura giuridica – Atto legislativo – Nozione – Atti adottati sulla base dell’articolo 29 TUE e dell’articolo 215 TFUE – Esclusione – Rispetto del principio di legalità in caso di restrizioni ai diritti fondamentali adottate in materia di misure restrittive – Incidenza sulla qualificazione degli atti – Assenza
[Artt. 29 e 31, § 1, TUE; artt. 215 e 289, § 3, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 52, § 1; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2022/2377; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, 2016/2230 e 2022/2373]
(v. punti 43‑45, 48‑53)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Scelta della base giuridica – Fondamento sull’articolo 215 TFUE anziché sull’articolo 75 TFUE
[Artt. 75 e 215 TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231 e (PESC) 2022/2377; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, 2016/2230 e 2022/2373]
(v. punti 46, 47)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Ambito di applicazione – Persone dedite allo sfruttamento o al commercio illecito di risorse naturali – Nozione – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche – Rispetto del principio di legalità
[Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/2377 e (PESC) 2022/2398, art. 3, § 2, f); regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, f), e 2022/2373 e 2022/2397]
(v. punti 90, 91)
4.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata – Inserimento che può essere sostenuto da alcuni motivi e non da altri – Validità dell’inserimento
[Decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/2377 e (PESC) 2022/2398, art. 3, § 2, f); regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, art. 2 ter, § 1, f), e 2022/2373 e 2022/2397]
(v. punto 92)
5.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Base giuridica – Misure restrittive previste da una decisione e da un regolamento adottati, rispettivamente, sul fondamento dell’articolo 29 TUE e dell’articolo 215 TFUE – Competenza del Consiglio ad adottare misure restrittive autonome e distinte da quelle raccomandate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite – Motivazione – Obbligo – Portata
[Art. 29 TUE; art. 215 TFUE; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2016/2231, (PESC) 2022/2377 e (PESC) 2022/2398, art. 3, § 1 e § 2; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, art. 2 bis, § 1, e 2 ter, § 1 e 2, 2016/2230, 2022/2373 e 2022/2397]
(v. punti 105‑109)
6.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2010/788/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/2377 e (PESC) 2022/2398; regolamenti del Consiglio nn. 1183/2005, 2022/2373 e 2022/2397]
(v. punti 115‑118)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
UC è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.