CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18490/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che chiedono il rigetto del ricorso e la c:ondanna alle spese come da nota allegata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data 14 maggio 2018 dal Tribunale di Torino, appellata dal ricorrente con la quale il predetto era stato condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione, per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., ascritto al capo D) e per il reato di appropriazione indebita ascrittogli al capo B), oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], persone offese del capo B), nonché in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] persone offese in relazione al capo D). Al ricorrente si contesta di avere in concorso con [OSCURATO:PERSONA], sua convivente, condannata per gli stessi reati (non ricorrente), di essersi appropriato degli arredi dell'abitazione di via Colli 24 in Torino, venduta con tutta la mobilia a [OSCURATO:PERSONA], e per avere sporto una querela per i reati di usura e truffa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur sapendoli innocenti, asserendo di avere ricevuto in prestito la somma di 400 mila euro con l'obbligo di restituirla dopo un anno con l'interesse usurario del 20%, allegando alla querela la falsa scrittura privata di un contratto preliminare relativo alla promessa di vendere l'immobile di [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], al prezzo di euro 1.800.000,00 euro, che secondo la falsa prospettazione della querela era servito a dissimulare il prestito usurario, mentre in realtà la somma predetta era stata versata a titolo di caparra/acconto sul prezzo per la sottoscrizione di due diversi ed autentici contratti preliminari cli vendita (in Torino dal 24 dicembre 2013 al 12 maggio 2014). Nella sentenza di primo grado era stata dichiarata la prescrizione del reato di truffa ascritto alla sola Blencio, ai danni di [OSCURATO:PERSONA] altra persona offesa, al quale la predetta aveva promesso in vendita l'immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 62 facendosi corrispondere una caparra di 250 mila euro, sebbene lo stesso immobile era stato oggetto di un precedente contratto preliminare sottoscritto per la promessa di vendita a favore di [OSCURATO:PERSONA] e tacendo anche il titolo giudiziale già trascritto in conservatoria a favore di [OSCURATO:PERSONA], moglie di Nigro, cui era stato assegnato in sede di separazione. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di appello ha negato detto beneficio perché il Nigro ne aveva già beneficiato in passato, sicchè per poterne usufruire una seconda volta avrebbe dovuto risarcire il danno patito dalle persone offese. Al riguardo si osserva che a seguito di incidente di esecuzione promosso da Nigro è stata disposta in data 30 gennaio 2020 la revoca del decreto penale di condanna emesso in data 20 dicembre 2014 dal G.i.p. del Tribunale di Ivrea che aveva condannato il Nigro alla pena di 4.850 euro di multa con il beneficio della sospensione condizionale della pena.Inoltre la prognosi negativa espressa dalla Corte di appello è infondata atteso che dopo i fatti commessi nel presente procedimento risalenti a 7 anni or sono il Nigro non ha più commesso reati. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in merito all'accertamento del reato di appropriazione sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo del reato. Si contesta che gli arredi dell'immobile di via Colli erano stati descritti come di proprietà della Blencio dal teste [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la mancata assunzione dl una prova decisiva costituita dalla richiesta di riassunzione della testimonianza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] presente all'incontro avvenuto con Rovere e Supertino per risolvere le problematiche successive all'erogazione del prestito usurario, dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla veridicità dell'affermazione della Blencio di aver fatto eseguire una copia conforme all'originale del preliminare di vendita dell'immobile di corso Montevecchio del prezzo di euro 1.800.000,00. Si censura la motivazione che ha dato credito alla versione resa dalle parti civili, Rovere e Supertino, a fronte delle testimonianze rese dai testi della difesa ([OSCURATO:PERSONA], Maitre, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) tutte dirimenti per ricostruire la natura simulata dei tre contratti preliminari di compravendita sottoscritti in data 3 giugno 2011, finalizzati a giustificare la dazione della somma di euro 400 mila effettuata a titolo di prestito personale remunerato con elevato tasso d'interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché ripropone le stesse questioni già affrontate in appello, svalutando circostanze significative evidenziate dai giudici di merito, come indici di inattendibilità e assenza di buona fede di quanto denunciato. Quanto al primo motivo in relazione all'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena si deve rilevare che la Corte di appello ha negato detto beneficio per un duplice ordine di ragioni, di cui uno soltanto è stato censurato con valide ed ammissibili argomentazioni in ragione della revoca del decreto penale di condanna del 20 dicembre 2014, con cui era stato già concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Sicchè, pur prescindendo dall'erroneo riferimento della motivazione impugnata alla precedente concessione del beneficio della sospensione con decreto penale di condanna revocato per sopravvenuta depenalizzazione del reato, la prognosi negativa in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati, basata sulla valutazione sfavorevole del comportamento complessivo tenuto dell'imputato per la insistenza con cui, anche dopo l'archiviazione del procedimento per usura scaturito dalla propria denuncia calunniosa, ha continuato a sostenere una tesi falsa e gravida di conseguenze negative per gli accusati senza mai curarsi del danno loro arrecato, non può essere rivista in ,sede di legittimità. Si tratta, infatti, di un giudizio di fatto, basato su una motivazione che appare nel suo complesso adeguata ed immune da vizi logici o giuridici perché dà conto degli elementi, indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati rilevanti ai fini della valutazione della capacità a delinquere, non potendosi apprezzare come unico elemento di rilievo quello dedotto dal ricorrente dell'intervallo temporale decorso dopo i fatti senza commettere reati, in quanto la prognosi negativa da parte dei giudici di merito non è stata basata sulle risultanze del certificato del casellario giudiziale ma sulla valutazione del comportamento tenuto dall'imputato in relazione alla vicenda sub judice oltre che sulla ravvisata gravità del fatto. 2. In riferimento al secondo motivo dedotto in merito al reato di appropriazione degli arredi dell'immobile, le censure del ricorrente sono manifestamente infondate perché l'effettiva proprietà degli arredi in capo alla sua persona quale venditore dell'immobile non assume alcuna rilevanza ai fini penali, trattandosi di beni mobili che erano pacificamente nella disponibilità materiale del venditore e di cui il predetto non avrebbe potuto trasferire il possesso ad altri dopo la loro vendita quali accessori e pertinenze dell'immobile, tenuto conto della loro incidenza sulla determinazione del prezzo di vendita e fatti salvi i diritti dei terzi che avrebbero dovuto essere tutelati attraverso le ordinarie procedure giudiziarie previste per l'evizione dei beni compravenduti. 3. Quanto al terzo motivo si deve rilevare l'inammissibilità di tutte le censure che appaiono rivolte a riproporre la versione dei fatti sostenuta dall'imputato circa la natura simulata dei tre contratti preliminari di compravendita ed il carattere usurario del prestito dissimulato, sulla base di argomenti che sono stati già valutati e respinti con adeguata motivazione nella sentenza impugnata. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di responsabilità, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico con le quali il ricorrente non si confronta, sia con riferimento alle ragioni della ritenuta attendibilità della versione dei fatti resa dalle persone offese per la coerenza della loro narrazione con le prove documentali acquisite e sia con riferimento alle rilevate incongruenze e contraddizioni dell'opposta versione dei fatti sostenuta dall'imputato, smentita dalle prove documentali e dalle condotte fraudolente sottese tanto alla stipula dei preliminari di vendita, relative ad immobili già oggetto di precedenti atti dispositivi non portati a conoscenza della controparte, quanto all'inadempimento sistematico di tutte le obbligazioni assunte. Dalle esposte considerazioni, discende che la sentenza censurata non presenta affatto quella carenza o illogicità della motivazione che alla stregua dei principi affermati da questa Corte di Cassazione, può indurre a ritenere sussistente il vizio denunciato, poiché pone in adeguata connessione logica una serie di elementi di fatto correttamente apprezzati nella loro obiettività, né si tratta di una decisione manifestamente contraddittoria, essendo sorretta nei suoi punti es- senziali da argomentazioni non viziate da errori nell'applicazione delle regole della logica anche con riferimento alla ravvisata superfluità delle richieste di rinnovazione dell'istruttoria per l'assunzione di nuove prove per testi su circostanze di fatto già ritenute smentite dalle prove assunte nel corso del primo grado di giudizio. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Tenuto conto delle peculiarità e complessità della vicenda, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di costituzione e difesa delle parti civili per il giudizio di legittimità. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Compensa integralmente le s