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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2026

Cassazione n. 23973/2026

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llo Stato;-ricorrente -controI.T.N. – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 1064/2019, depositata il 17/9/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10492/2020Numero sezionale 5461/2026Numero di raccolta generale 23973/2026Data pubblicazione 23/07/2026Con sentenza n. 1064/2019, depositata il 17/9/2019, la CommissioneTributaria Regionale della Liguria, in controversia su impugnazione diavviso di attribuzione in surroga di rendita catastale ad immobilidemaniali, ex art. 1, comma 336, legge n. 311/2004, oltre sanzioni,emesso a seguito di accatastamento di una serie di unità immobiliarifacenti parte del complesso "[OSCURATO:PERSONA]", ha rigettato sia l'appellodella I.T.N. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che l’appello incidentaledell'Agenzia delle Entrate.Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, sulla base di due motivi, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste mediante controricorso, illustrato con memoria.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso, l’amministrazione censura, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., per aver la C.T.R. erroneamente applicato d'ufficiol'esimente ex art. 8 d.lgs. n. 546/1992 dell'incertezza normativa oggettivaper le sanzioni pecuniarie per omessa presentazione della denuncia diaccatastamento, prescindendo da una specifica domanda del contribuentein sede di ricorso introduttivo.2.

Col secondo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’ art. 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 1, comma 336, leggen. 311/2004, nonché, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3,cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ., per aver la CTRerroneamente ritenuto la sussistenza dei presupposti dell'incertezzanormativa oggettiva ai fini dell'esenzione dalle sanzioni pecuniarie.3.

Osserva preliminarmente il Collegio che, secondo quanto si evincedagli atti di causa, la sentenza n. 90/2015 della CTP [OSCURATO:PERSONA] ha datoNumero registro generale 10492/2020Numero sezionale 5461/2026Numero di raccolta generale 23973/2026Data pubblicazione 23/07/2026luogo a due autonomi giudizi di impugnazione, quello (avente n.r.g.1573/2015, promosso da ITN e nel quale l’Agenzia ha proposto appelloincidentale) che si è concluso con la sentenza della CTR Liguria n.1064/2019, di rigetto di entrambi gli appelli, per cui è il presente giudiziodi legittimità, e l’appello (promosso dalla sola Agenzia) definito con lasentenza n. 1059/2019, avverso la quale è stato proposto autonomoricorso per cassazione, deciso con ordinanza di questa Corte n.30223/2021, che ha altresì disposto il rinvio della causa ex art. 383 cod.proc. civ.3.1.

Orbene, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale di questaCorte, nell'ipotesi in cui avverso una sentenza di merito siano propostedistinte impugnazioni, la mancata riunione delle due impugnazioni, conconseguente decisione di uno dei due giudizi, mentre non incide -comportandone la nullità̀ - sulla validità̀ della pronuncia già ̀ adottata(anche laddove quest'ultima abbia avuto per oggetto l'impugnazioneesperita successivamente, essendosi determinata l'inversione dei duemezzi), preclude tuttavia, in forza del principio di unità della decisionenonché́ dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata,l'esame dell'altro ricorso, il quale diventa improcedibile (Cass. 26 febbraio1985, n. 1640; 16 settembre 1993, n. 9548; 16 febbraio 1998, n. 1637; 2novembre 2001, n. 13578; 27 marzo 2003, n. 4605; 22 luglio 2004, n.13633; 23 giugno 2005, n. 13531; 12 ottobre 2007, n. 21432; sez. un., 7luglio 2009, n. 15843; 20 maggio 2010, n. 12430; 21 dicembre 2011, n.27898; 7 novembre 2013, n. 25054; 29 maggio 2014, n. 12038; 11 aprile2016, n. 7016; 6 luglio 2020, n. 13849).3.2.

A questo orientamento, consolidatosi ulteriormente dopo sez. un.,7 luglio 2009, n. 15843, si ritiene di dare continuità̀.3.3.

Pertanto, risultando, nel caso di specie, proposti avverso la stessasentenza di primo grado due distinti appelli, mai riuniti, che a loro voltahanno dato luogo ad altrettanto distinti ricorsi per cassazione, uno deiNumero registro generale 10492/2020Numero sezionale 5461/2026Numero di raccolta generale 23973/2026Data pubblicazione 23/07/2026quali già deciso con la citata l’ordinanza n. 30223/2021, si impone, inapplicazione dei su esposti principi, la dichiarazione di improcedibilità delricorso per cui è causa.3.4.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata senza rinvio, datal'impossibilità di giungere a una pronuncia di merito in ragione dellarilevata violazione del principio del ne bis in idem.4.

Resta assorbita la questione di estinzione del giudizio formulata daI.T.N., deducendo di aver ricevuto, nelle more del giudizio di legittimità, lanotifica della cartella di pagamento n. 095 2022 00092320 15 000, con cuil’Agenzia delle Entrate-Riscossione avrebbe “portato a riscossione il ruolooggetto dell’atto presupposto della sentenza impugnata (provvedimento diSP SP102638/2013)”, per cui la I.T.N. assume di aver presentato — indata 20 aprile 2023 (prot. n.

W-2023042005890144) — dichiarazione diadesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 231-252,della legge 29 dicembre 2022, n. 197, includendovi il carico di cui allacartella, ricevendo da ADER, in data 8 settembre 2023, la comunicazione(con documento n.

AD-09590202303277771280) di esito positivo delladomanda di definizione, con la contestuale attestazione che, per talecarico, il debito da pagare ai fini della definizione agevolata era “pari a€0,00, in quanto integralmente costituito da sanzioni non dovute pereffetto di legge”.4.1.

Peraltro, gli elementi dedotti dalla controricorrente o comunquerisultanti dagli atti prodotti non sono sufficienti a collegare la sanzione percui è causa a quella oggetto della cartella di pagamento interessata dalladomanda di definizione agevolata.4.2.

Al contrario, dall’estratto della cartella riprodotto nell’istanza diestinzione del processo del 17/6/2026 emerge che l’atto riscossivoriguarda “somme iscritte a ruolo per sanzione amministrativa ai sensidell’art. 31 del regio Dl [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 652, convertito con modificazioniNumero registro generale 10492/2020Numero sezionale 5461/2026Numero di raccolta generale 23973/2026Data pubblicazione 23/07/2026dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 successive variazioni e integrazioni,nonché dell’art.8, comma 6, della legge 1 ottobre 1969, n. 679; oneriaccessori; tributi speciali catastali.

Avviso di accertamento n.SP102638/2013.

Esiti ordinanza Cassazione civile sez. 6 n. 30223/2022” ,per un importo di euro 4.200, mentre la sentenza della CTP fa riferimentoal diverso importo di euro

9.656.4.3. Né possono rinvenirsi elementi utili dall’ordinanza n. 30223/2022citata nella cartella di pagamento, che riguarda un avviso di accertamentorelativo ad IRES, IVA ed IRAP emesso a carico di altro contribuente.5.

Le peculiari ragioni di ordine processuale alla base della statuizionedi improcedibilità,̀ in uno al consolidarsi in corso di causadell’orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa decisa conl’ordinanza n. 30223/2021 (relativa alla necessità o meno di una domandadel contribuente al fine di attivare il potere del giudice di disapplicazionedelle sanzioni per l’obiettiva incertezza normativa), giustificano lacompensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata; compensa le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 8 luglio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo Stato;-ricorrente -controI.T.N. – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 1064/2019, depositata il 17/9/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10492/2020Numero sezionale 5461/2026Numero di raccolta generale 23973/2026Data pubblicazione 23/07/2026Con sentenza n. 1064/2019, depositata il 17/9/2019, la CommissioneTributaria Regionale della Liguria, in controversia su impugnazione diavviso di attribuzione in surroga di rendita catastale ad immobilidemaniali, ex art. 1, comma 336, legge n. 311/2004, oltre sanzioni,emesso a seguito di accatastamento di una serie di unità immobiliarifacenti parte del complesso "[OSCURATO:PERSONA]", ha rigettato sia l'appellodella I.T.N. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che l’appello incidentaledell'Agenzia delle Entrate.Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, sulla base di due motivi, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste mediante controricorso, illustrato con memoria.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso, l’amministrazione censura, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., per aver la C.T.R. erroneamente applicato d'ufficiol'esimente ex art. 8 d.lgs. n. 546/1992 dell'incertezza normativa oggettivaper le sanzioni pecuniarie per omessa presentazione della denuncia diaccatastamento, prescindendo da una specifica domanda del contribuentein sede di ricorso introduttivo.2. Col secondo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’ art. 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 1, comma 336, leggen. 311/2004, nonché, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3,cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ., per aver la CTRerroneamente ritenuto la sussistenza dei presupposti dell'incertezzanormativa oggettiva ai fini dell'esenzione dalle sanzioni pecuniarie.3. Osserva preliminarmente il Collegio che, secondo quanto si evincedagli atti di causa, la sentenza n. 90/2015 della CTP [OSCURATO:PERSONA] ha datoNumero registro generale 10492/2020Numero sezionale 5461/2026Numero di raccolta generale 23973/2026Data pubblicazione 23/07/2026luogo a due autonomi giudizi di impugnazione, quello (avente n.r.g.1573/2015, promosso da ITN e nel quale l’Agenzia ha proposto appelloincidentale) che si è concluso con la sentenza della CTR Liguria n.1064/2019, di rigetto di entrambi gli appelli, per cui è il presente giudiziodi legittimità, e l’appello (promosso dalla sola Agenzia) definito con lasentenza n. 1059/2019, avverso la quale è stato proposto autonomoricorso per cassazione, deciso con ordinanza di questa Corte n.30223/2021, che ha altresì disposto il rinvio della causa ex art. 383 cod.proc. civ.3.1. Orbene, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale di questaCorte, nell'ipotesi in cui avverso una sentenza di merito siano propostedistinte impugnazioni, la mancata riunione delle due impugnazioni, conconseguente decisione di uno dei due giudizi, mentre non incide -comportandone la nullità̀ - sulla validità̀ della pronuncia già ̀ adottata(anche laddove quest'ultima abbia avuto per oggetto l'impugnazioneesperita successivamente, essendosi determinata l'inversione dei duemezzi), preclude tuttavia, in forza del principio di unità della decisionenonché́ dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata,l'esame dell'altro ricorso, il quale diventa improcedibile (Cass. 26 febbraio1985, n. 1640; 16 settembre 1993, n. 9548; 16 febbraio 1998, n. 1637; 2novembre 2001, n. 13578; 27 marzo 2003, n. 4605; 22 luglio 2004, n.13633; 23 giugno 2005, n. 13531; 12 ottobre 2007, n. 21432; sez. un., 7luglio 2009, n. 15843; 20 maggio 2010, n. 12430; 21 dicembre 2011, n.27898; 7 novembre 2013, n. 25054; 29 maggio 2014, n. 12038; 11 aprile2016, n. 7016; 6 luglio 2020, n. 13849).3.2. A questo orientamento, consolidatosi ulteriormente dopo sez. un.,7 luglio 2009, n. 15843, si ritiene di dare continuità̀.3.3. Pertanto, risultando, nel caso di specie, proposti avverso la stessasentenza di primo grado due distinti appelli, mai riuniti, che a loro voltahanno dato luogo ad altrettanto distinti ricorsi per cassazione, uno deiNumero registro generale 10492/2020Numero sezionale 5461/2026Numero di raccolta generale 23973/2026Data pubblicazione 23/07/2026quali già deciso con la citata l’ordinanza n. 30223/2021, si impone, inapplicazione dei su esposti principi, la dichiarazione di improcedibilità delricorso per cui è causa.3.4. La sentenza impugnata va, dunque, cassata senza rinvio, datal'impossibilità di giungere a una pronuncia di merito in ragione dellarilevata violazione del principio del ne bis in idem.4. Resta assorbita la questione di estinzione del giudizio formulata daI.T.N., deducendo di aver ricevuto, nelle more del giudizio di legittimità, lanotifica della cartella di pagamento n. 095 2022 00092320 15 000, con cuil’Agenzia delle Entrate-Riscossione avrebbe “portato a riscossione il ruolooggetto dell’atto presupposto della sentenza impugnata (provvedimento diSP SP102638/2013)”, per cui la I.T.N. assume di aver presentato — indata 20 aprile 2023 (prot. n. W-2023042005890144) — dichiarazione diadesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 231-252,della legge 29 dicembre 2022, n. 197, includendovi il carico di cui allacartella, ricevendo da ADER, in data 8 settembre 2023, la comunicazione(con documento n. AD-09590202303277771280) di esito positivo delladomanda di definizione, con la contestuale attestazione che, per talecarico, il debito da pagare ai fini della definizione agevolata era “pari a€0,00, in quanto integralmente costituito da sanzioni non dovute pereffetto di legge”.4.1. Peraltro, gli elementi dedotti dalla controricorrente o comunquerisultanti dagli atti prodotti non sono sufficienti a collegare la sanzione percui è causa a quella oggetto della cartella di pagamento interessata dalladomanda di definizione agevolata.4.2. Al contrario, dall’estratto della cartella riprodotto nell’istanza diestinzione del processo del 17/6/2026 emerge che l’atto riscossivoriguarda “somme iscritte a ruolo per sanzione amministrativa ai sensidell’art. 31 del regio Dl [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 652, convertito con modificazioniNumero registro generale 10492/2020Numero sezionale 5461/2026Numero di raccolta generale 23973/2026Data pubblicazione 23/07/2026dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 successive variazioni e integrazioni,nonché dell’art.8, comma 6, della legge 1 ottobre 1969, n. 679; oneriaccessori; tributi speciali catastali. Avviso di accertamento n.SP102638/2013. Esiti ordinanza Cassazione civile sez. 6 n. 30223/2022” ,per un importo di euro 4.200, mentre la sentenza della CTP fa riferimentoal diverso importo di euro 9.656.4.3. Né possono rinvenirsi elementi utili dall’ordinanza n. 30223/2022citata nella cartella di pagamento, che riguarda un avviso di accertamentorelativo ad IRES, IVA ed IRAP emesso a carico di altro contribuente.5. Le peculiari ragioni di ordine processuale alla base della statuizionedi improcedibilità,̀ in uno al consolidarsi in corso di causadell’orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa decisa conl’ordinanza n. 30223/2021 (relativa alla necessità o meno di una domandadel contribuente al fine di attivare il potere del giudice di disapplicazionedelle sanzioni per l’obiettiva incertezza normativa), giustificano lacompensazione delle spese dell’intero giudizio. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata; compensa le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 8 luglio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 23973/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris