CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11720/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iciliata in Roma, viadei Portoghesi n. 12– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA].– intimata –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodell’Abruzzo n. 123/01/2025, depositata il 4.03.2025 e notificata il16.04.2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CGT-1 di Pescara rigettava il ricorso proposto dalla Moosecabets.r.l.s., quale esercente attività di raccolta di scommesse (CTD) per contodel bookmaker estero [OSCURATO:PERSONA], avverso l’avviso di accertamento eNumero registro generale 12351/2025Numero sezionale 2357/2026Numero di raccolta generale 11720/2026Data pubblicazione 29/04/2026l’atto di contestazione di sanzione, relativi all’imposta unica sullescommesse per l’anno 2017;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 dell’Abruzzo accoglieval’appello proposto dalla contribuente, osservando, per quanto qui rileva,che:- l’art. 1, comma 945 della l. n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) hatrasformato l'imposta sulle scommesse da imposta indiretta in impostadiretta, per cui il nuovo sistema di tassazione doveva essere applicatoanche ai ricavi dell'attività imprenditoriale della società contribuente;- non vi erano motivi per escludere la contribuente da tale nuovo sistemaimpositivo solo perché non collegata al totalizzatore nazionale e comunquein posizione asseritamente "illegale", trattandosi di profili che - aprescindere dalla loro fondatezza - non incidevano sull'aspettospecificamente tributario, che deve comunque essere sempre improntatoal principio di proporzionalità;- l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto, quindi, rideterminare iricavi della contribuente secondo il criterio del margine, rimanendoassorbite tutte le altre questioni;- l’ADM impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo;- la contribuente rimaneva intimata.[OSCURATO:PERSONA]- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1,comma 945, della l. n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), per avere laCGT di secondo grado erroneamente ritenuto applicabile alla contribuenteil nuovo sistema di tassazione sul margine, che riguarda, invece,esclusivamente gli operatori economici del circuito di raccolta legale e nonsi estende a quelli che, come nel caso di specie, raccolgono scommessesenza essere collegati al totalizzatore nazionale, ai quali continua adapplicarsi la norma speciale di cui all’art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011 e,Numero registro generale 12351/2025Numero sezionale 2357/2026Numero di raccolta generale 11720/2026Data pubblicazione 29/04/2026dal 1° gennaio 2016, la disciplina di cui all’art. 1, commi 643 e 644, lett.g), legge n. 190/2014, mai abrogati o modificati dalla legge di stabilità2016, tant’è che, proprio al fine garantire ai bookmaker privi diconcessione statale e ai propri CTD una nuova e ulteriore possibilità diemersione fiscale per la regolarizzazione e reprimere comportamentiilleciti a tutela di finalità pubbliche (quali la lotta alla ludopatia, la tuteladei minori e delle fasce sociali più deboli), le disposizioni di cui sopra sonostate oggetto di modifiche, essendo stati estesi con l’articolo 1, comma926, lettera d) della legge 208/2015 i termini per aderire allaregolarizzazione fino al 2016;- il motivo è fondato;- l’art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015 prevede che: “A decorreredal 1º gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesseippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincitecorrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su retefisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza.”;- al riguardo va ribadito il principio recentemente affermato da questaCorte, secondo il quale «in tema di imposta unica sulle scommesse, ilnuovo metodo di determinazione dell'imponibile e dell'imposta, introdottodall'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, si applica solo neiconfronti di chi esercita un'attività di raccolta gestita in modo regolare everificabile, mentre a coloro che non hanno regolarizzato la propriaposizione continua ad applicarsi il metodo di calcolo forfetario introdottodall'art. 1, comma 644, lett. g) della l. n. 190 del 2014 e successivemodificazioni, dato che il mancato collegamento al totalizzatore nazionaleimpedisce una ricostruzione analitica dell'attività effettivamente svolta. Ilcontribuente, tuttavia, può sempre fornire gli elementi ritenuti utili perdimostrare la tipologia e l'entità degli eventi oggetto di scommessa e solose prova l'effettivo ammontare delle giocate in concreto effettuate, dellevincite pagate e, quindi, dei costi realmente sostenuti, risulta applicabile ilNumero registro generale 12351/2025Numero sezionale 2357/2026Numero di raccolta generale 11720/2026Data pubblicazione 29/04/2026regime ordinario di tassazione, previsto dall'art. 1, comma 945, della l. n.208 del 2015, in luogo del metodo di accertamento fondato sulladeterminazione forfetaria della base imponibile di cui all'art. 1, comma644, lett. g) della l. n. 190 del 2014.» (Cass. n. 9346 del 2026);- la nuova norma, infatti, non ha abrogato né il comma 643 dell’art. 1,della l. n. 190 del 2014, che aveva previsto una procedura diregolarizzazione per i soggetti che “comunque offrono scommesse convincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, ancheesteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delledogane e dei monopoli”, né il comma 644, lett. g) del medesimo art. 1della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 1, comma 926, della l.n. 208 del 2015, secondo il quale l'imposta unica di cui al d.lgs. n. 504 del1998 si applica, per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016,su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media dellaraccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto diraccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per ilperiodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonchè conl'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero3.1), del citato d.lgs. n. 504 del 1998, mentre per i periodi di impostaprecedenti si continua ad applicare il metodo previsto dall’art. 24, comma10, del d.l. n. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111del 2011;- il fatto che l'interessato si sia sottratto ad ogni forma di regolarizzazione(che avrebbe permesso all’Amministrazione finanziaria di comprenderel’ambito e l’entità della sua attività di raccolta), lo pone tout court in unasituazione di non conformità ai principi di buona fede e di legittimoaffidamento, sicché non può invocare, a proprio favore, una disposizionediretta a disciplinare situazioni imprenditoriali regolarmente gestite;- poiché non risulta che la ricorrente abbia regolarizzato la propriaposizione, alla stessa continua ad applicarsi, per l’anno oggetto diaccertamento (2017), il metodo di calcolo forfetario introdotto dall’art. 1,Numero registro generale 12351/2025Numero sezionale 2357/2026Numero di raccolta generale 11720/2026Data pubblicazione 29/04/2026comma 644, lett. g) della l. n. 190 del 2014, e successive modificazioni,dato che il mancato collegamento al totalizzatore nazionale impedisce unaricostruzione analitica dell’attività effettivamente svolta;- il meccanismo introdotto, difatti, in assenza degli elementi utili allaricostruzione analitica dell’attività, ha una chiara valenza induttiva, afronte della quale, tuttavia, il contribuente può sempre fornire gli elementiprobatori ritenuti rilevanti (che nella specie non risultano dedotti), al finedi dimostrare la tipologia e l’entità degli eventi oggetto di scommessa;- la determinazione induttiva dell'imposta corrisponde a un criterioragionevole e non esclude la prova contraria da parte del contribuente,essendo così sempre garantite le esigenze di difesa, di corrispondenza traimposizione e capacità contributiva e di imparzialità dell'azioneamministrativa (Cass. n. 7673 del 2025);- il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata, conrinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo pernuovo esame e per la liquidazione delle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 marzo 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]