CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 ottobre 2021
Cassazione n. 01146/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENSIIZA id; - N3 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 15/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha applicato, sull'accordo delle parti, la pena di anni due e mesi otto di reclusione a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di lesioni personali gravissime cagionate alla persona offesa, a cui era stato legato da relazione affettiva. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 448 bis cod. proc. pen. in punto di illegalità della pena per erronea applicazione degli artt. 133 e 133 bis cod. proc. pen. Sostiene la Difesa che il giudice ha omesso il vaglio dei criteri di commisurazione della pena declinati dalle citate disposizioni di legge. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Ai sensi dell'art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen., le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata con le forme del "patteggiamento" sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale, in quanto il negozio processuale liberamente concluso tra le parti e consacrato nella decisione, non solo limita in modo assoluto la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi altrettanto assoluti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. 2. Nella giurisprudenza di legittimità si afferma, da sempre, anche successivamente alla introduzione dell'art. 448 co. 2 bis cit., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, che, nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti, non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019 Rv. 275915 ). 3. La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute (Sez. 3, n. 18735 del 27/03/2001, Ciliberti, Rv. 219852; in termini: Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, Matteliano, Rv. 254980; Sez. 6, n. 38943 del 18/09/2003, P.G. in proc. Conciatori, Rv. 227718). 4. A corollario di tale principio, la stessa giurisprudenza ha precisato che è esclusa la possibilità di ricorrere in sede di legittimità censurando eventuali errori di calcolo, ovvero le valutazioni concernenti il bilanciamento e la misura delle diminuzioni della pena per effetto dell'applicazione di circostanze attenuanti. Tanto perché, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti,. l'accordo si forma, non sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale (Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, Cannizzo, Rv. 263217; Sez. 6, n.44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151; Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, deo. 2006, Federico, Rv. 233185). 5. Si è chiarito, al riguardo, che l'illegalità della pena sussiste solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale, ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata, salvo che non sia frutto di errore macroscopico (Sez. Un., n. 6240 del 27/11/2014 dep. 2015, B., Rv. 262327). 6. Va, dunque, ribadito che è inammissibilmente proposto, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione. (Sez. 5 n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509). 7. Nel caso di specie, la pena irrogata si mantiene nei limiti edittali, e neppure vi è contestazione sul punto, e da tanto discende la inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 400,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 27 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] BeIrRont