CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 07538/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; - le conclusioni scritte, presentate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che nell'interesse del ricorrente ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata o, in subordine, l'annullare senza rinvio dello stesso provvedimento, per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 gennaio 2020 (dep. il 2 aprile 2020) la Corte di appello di Potenza - per quel che qui rileva -, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Domenico CLAPS ha confermato la pronuncia in data 11 aprile 2018, con la quale il Tribunale di Matera aveva affermato la responsabilità dell'imputato (in concorso con Eugenio SANTOMASSIMO) per il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico e abuso d'ufficio (artt. 479 e 323 cod. pen.) commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anno uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. L'imputato è stato ritenuto responsabile dei detti delitti per avere falsamente attestato (quale responsabile dell'area tecnica del Comune di Aliano e direttore dei lavori) l'ultimazione e la regolare esecuzione da parte di Eugenio SANTOMASSIMO dei lavori commessi dallo stesso Comune e di aver, di conseguenza, adottato il provvedimento di liquidazione di un acconto in favore del SANTOMASSIMO. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di Domenico CLAPS, formulando due motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.) - sono state denunciate la violazione della legge penale e la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di entrambi i delitti in imputazione. 2.2. Con il secondo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), d), ed e), cod. proc. pen.) - sono stati dedotti la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione in relazione alla mancata assunzione della testimonianza di Franco PEPE. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo - deducendo, in relazione alla ritenuta sussistenza di entrambi i delitti in imputazione, la violazione di legge e la carenza di motivazione - il ricorrente ha assunto che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a condividere la decisione del primo Giudice (anche sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di abuso d'ufficio e sul concorso di esso con il falso in imputazione): - senza pronunciarsi sugli analitici motivi di appello (che avevano censurato in maniera puntuale la decisione gravata e il percorso argomentativo di essa) e facendo riferimento alla sola deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA] PEPE, cui ha attribuito centralità (nonostante si trattasse di un soggetto interessato e nonostante l'inverosimiglianza di quanto da lei riferito in ordine alle ammissioni del CLAPS innanzi a lei) e che invece è priva di attendibilità ed inutilizzabile; - senza esporre le ragioni per cui non ha apprezzato le deposizioni degli altri testi, così compiendo un'analisi atomistica e parcellizzata e travisando la prova;- e motivando in maniera contraddittoria rispetto al diniego della richiesta di escussione (ex art. 603, cod. proc. pen.) del teste Franco • PEPE (oggetto, per vero, del secondo motivo di ricorso e che sarà vagliato in relazione a esso). Ancora, la Corte di merito: - in maniera contraddittoria e illogica avrebbe affermato che sarebbe stato proprio il sopralluogo effettuato dal CLAPS con [OSCURATO:PERSONA] PEPE a rappresentare il presupposto del primo dei provvedimenti di revoca (emessi dal CLAPS in autotutela), ma non sarebbe comprensibile il momento in cui il Giudice di appello ha collocato il medesimo sopralluogo (tenuto conto sia che la stessa PEPE non ha ricordato quando è avvenuto sia di quanto esposto dagli altri testi), profilo rispetto al quale sarebbe incorso in un evidente travisamento della prova; - in maniera non condivisibile avrebbe attribuito un deficit contenutistico all'atto di appello e non avrebbe dato conto del fatto che il Pubblico ministero aveva chiesto al primo Giudice di rendere una pronuncia di assoluzione; - non avrebbe considerato, in relazione all'acconto liquidato dal SANTOMASSIMO (oggetto di revoca in autotutela), che nonostante non fosse stata completata la strada (cui inerivano le opere commesse), erano stati eseguiti anche altri lavori (richiesti e sollecitati da Franco PEPE, all'epoca assessore comunale), che la somma liquidata "copriva" «quanto effettivamente realizzato» (dato erroneamente negato dalla sentenza impugnata, che non avrebbe considerato la deposizione del responsabile dell'area tecnica del Comune dott. [OSCURATO:PERSONA]) e che «nel compendio probatorio risult[a] comunque il completamento della strada». Infine: - non sarebbe stata acquisita in giudizio la prova certa del prescritto elemento psicologico in capo al CLAPS, poiché i provvedimenti di revoca da lui emessi in autotutela sarebbero stati ritenuti strumentali con un'affermazione «quasi preconcetta e dogmatica» e nonostante dall'esame dell'imputato sia emersa la sua buona fede (in quanto egli ha dichiarato di essersi solo fidato dell'istruttoria svolta dai suoi collaboratori e di aver riparato con gli atti emessi in autotutela agli «incolpevoli errori determinati dalla leggerezza e dall'affidamento»), tenuto conto che il CLAPS ad Aliano conosceva solo il sindaco e non conosceva direttamente l'aggiudicatario dei lavori e tenuto conto che egli aveva lavorato (come esposto dal maresciallo dei Carabinieri MUCCI) «in condizioni ambientali e burocratiche [...] critiche»; - non sussisterebbe perciò neppure l'elemento soggettivo del falso che, peraltro, sarebbe inoffensivo perché tempestivamente sono stati emessi gli atti amministrativi in autotutela. 1.2. Il motivo in esame è manifestamente infondato. Nel caso in esame: - a fronte di una sentenza di primo grado analiticamente motivata, che ha dato conto in maniera dettagliata degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria (facendo riferimento non solo alle prove orali ma anche ai documenti in atti) e dell'apprezzamento di essi ed ha argomentato compiutamente anche sulla qualificazione giuridica dei fatti del CLAPS (cfr.sentenza di primo grado) e ha fatto riferimento pure alle allegazioni difensive che ha disatteso in maniera puntuale e specifica / . - l'atto di appello ha in amplissima misura mosso critiche generiche alla prima pronuncia, negando la correttezza della ricostruzione del Tribunale sulla base di assedi apodittici e mediante un richiamo del tutto scarno alle deposizioni testimoniali da cui avrebbero dovuto trarsi elementi a discarico, senza effettivamente addurre elementi ulteriori rispetto a quelli apprezzati dal Tribunale; e parimenti, prospettando in maniera del tutto assertiva il livore «per evidenti ragioni di natura politica» che avrebbe animato i testi SCELZI e PEPE e l'inverosimiglianza di quanto da quest'ultima riferito; - sotto tale ultimo profilolloggetto la Corte territoriale ha esposto le ragioni per cui ha attribuito credibilità alla PEPE, non solo escludendo il suo intento di calunniare ma rimarcando la precisione e la logica e il difetto di contraddizioni, oltre che la sussistenza di elementi estrinseci a sostegno di quanto da lei rassegnato; - nel resto, la sentenza impugnata, dopo aver espressamente dato conto della genericità dell'appello e richiamato e condiviso espressamente la sentenza di primo grado, ha indicato in maniera logica - si ribadisce, in difetto di critiche specifiche, i dati dirimenti che ha posto a sostegno della statuizione di conferma (ossia quelli da_cui ha tratto la falsità di quanto attestato dal CLAPS e richiamando il narrato della PEPE, quelli da cui ha tratto la sussistenza del prescritto elemento soggettivo di entrambi i delitt). Questa Corte ha già chiarito che, «in tema di integrazione delle motivazioni tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, il giudice dell'appello può motivare per relazione se l'impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate» (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019 - dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 - 01). E, in forza di tale principio di diritto, deve ritenersi che la Corte di appello abbia compiutamente motivato rispetto a quanto allegato - come esposto, in maniera generica - con l'atto di appello. 2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione con riguardo alla testimonianza di Franco PEPE. Ad avviso del ricorrente sarebbe stata la valorizzazione della deposizione di [OSCURATO:PERSONA] PEPE a rendere contraddittorio il rigetto della richiesta di esaminare Franco PEPE; difatti, in ragione del ruolo istituzionale e amministrativo di quest'ultimo e delle sue relazioni con più soggetti coinvolti nella vicenda in discorso, egli avrebbe potuto chiarire molti aspetti di essa e dei rapporti correlati, e in particolare dei propri rapporti con la nipote [OSCURATO:PERSONA] PEPE e con l'impresa esercitata dal SANTOMASSIMO e avrebbe potuto offrire elementi favorevoli al CLAPS. 2.1 II motivo in esame è manifestamente infondato e generico. Anzitutto, deve rilevarsi che: - «la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'ad. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado» (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01; Sez. 1, n.. 3972 del 28/11/2013, dep. 2014, Inguì, Rv. 259136; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240995), ipotesi che nella specie non ricorre, atteso che lo si/esso ricorso ha riferito di aver chiesto l'esme del PEPE già ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.; - «la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta [...] a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente» (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035 - 01); - difatti, «deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante» (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 - 01). Ne deriva che, dunque, la mancata escussione del teste non può rilevare sub specie di tale vizio. Quanto, invece, al vizio di motivazione, deve osservarsi che: - la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel giudizio di appello, costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820- 01; Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01); - l'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 1, n. 40705/2018, cit.; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487; Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068); - in sede di ricorso per cassazione, la Mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello, ossia solo attraverso l'evidenziazione di vizi della deliberazione assunta sulla regiudicanda, e della relativa motivazione, che appaiano manifestamente conseguenti alla erronea decisione di non provvedere all'integrazione della prova, d'ufficio o su richiesta delle parti processuali (Sez. 5, n. 32379 del 12/12/2018, Irnpellizzeri, Rv. 273577 - 01, secondo cui «ciò che conta [...] è la desumibilità, dal tessuto argomentativo della sentenza, posto in relazione alle censure difensive, di una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale»; cfr. pure Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799 - 01); - nel caso in esame il ricorrente ha ritenuto che la Corte di merito avrebbe dovuto disporre l'escussione di Franco PEPE poiché ha valorizzato la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] PEPE; quest'ultima - come riporta la sentenza impugnata - ha riferito che il CLAPS, in occasione del sopralluogo per la verifica dell'esecuzione delle opere in discorso, aveva ammesso che il SANTOMASSIMO non aveva correttamente eseguito i lavori a lui affidati e rappresentato che lo stesso imprenditore era cugino del vicesindaco del Comune di Aliano (dato confermato dall'istruttoria) e «per questo godeva di protezione politica»; e da ciò ha tratto la sussistenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo; - rispetto a tale argomentazione non può ravvisarsi il dedotto vizio di motivazione (la contraddittorietà) per non aver ammesso la deposizione di Franco PEPE, atteso che la difesa ha addotto in maniera del tutto generica che egli dovrebbe deporre sui propri rapporti con la nipote e con gli altri soggetti in discorso, e ciò non può dirsi in grado di incidere sul tessuto argomentativo della sentenza tenuto conto degli elementi, compresa la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] PEPE, su cui essa si è fondata. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/11/2021. Il Presidente stefAitopt c_ t Il presente provvedimento, redatto dal [OSCURATO:PERSONA], viene sottoscritt