CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 16594/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso il 17 marzo 2021, il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] disponeva il sequestro preventivo per equivalente dei beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], fino alla concorrenza della somma di euro 116.111,00, somma ritenuta corrispondente al profitto del reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, reato in ordine al quale la Rao era stata condannata in primo grado alla pena di anni 1 di reclusione, con l'accusa di non avere presentato, quale legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", le dichiarazioni annuali relative agli anni di imposta 2011 e 2012, per un ammontare di iva evasa pari nel 2011 a 56.635 euro e nel 2012 a 59.476 euro. Con ordinanza del 15 luglio 2021, il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma del decreto impugnato, disponeva la restituzione dell'importo pari al 50% del buono fruttifero serie n. TF212A201106 nei confronti della terza interessata [OSCURATO:PERSONA], madre dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale calabrese, la Gangemi, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, oggetto di doglianza è la carenza di motivazione, nonché il travisamento del fatto, osservandosi che i giudici dell'impugnazione cautelare avevano deciso in maniera differente due posizioni identiche tra loro, posto che sia il buono fruttifero di cui è stato disposto il dissequestro del 50%, sia il libretto di deposito n. 20753494 per cui è stato rigettato il riesame sono cointestati alla Rao e alla Gangemi, per cui anche il 50% del libretto doveva essere restituito alla Gangemi, quale soggetto estraneo al reato. Con il secondo motivo, la difesa censura il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale del Riesame non ha considerato che la P.G., nell'eseguire il sequestro, non ha compiuto alcuna indagine per verificare se, quantomeno nei conti cointestati, le risorse presenti fossero in qualche modo riconducibili all'autore del reato, avendo il provvedimento gravato escluso in maniera illogica che la somma accreditata periodicamente fosse riferibile alla pensione della ricorrente, essendo evidente che l'intera somma accantonata fosse nella esclusiva titolarità della Gangemi, trattandosi della sua pensione e giustificandosi la contitolarità del libretto e del buono fruttifero con la necessità di consentire alla Rao di compiere le operazioni nell'interesse dell'anziana madre, impossibilità a recarsi all'Ufficio postale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, in quanto privo della necessaria procura speciale.1. In via preliminare, in ordine alle modalità di costituzione in giudizio dei terzi interessati, occorre richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174, Sez. 2, n. 31044 del 13/06/2013, Rv. 256839, Sez. 6, n. 11796 del 4/03/2010, Rv. 246485 e Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Rv. 245440), secondo cui per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici, deve trovare applicazione la regola che l'art. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale. La posizione processuale del terzo interessato è infatti nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quella dell'indagato e dell'imputato che, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. "personalissimi". Non così per il terzo interessato, perché questi, al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.; su questa falsariga, si è altresì affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale, non essendo sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame (cfr. Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, deo. 2018, Rv. 271722). 2. Tanto premesso, deve rilevarsi che all'odierno ricorso per cassazione non è stata allegata alcuna procura speciale, per cui, a prescindere da ogni considerazione sul merito delle doglianze sollevate, non può ritenersi validamente istaurato il rapporto giuridico processuale, almeno con riferimento al giudizio di legittimità, non essendo decisiva l'eventuale esistenza della procura speciale in relazione al giudizio celebrato dinanzi al Tribunale del Riesame. 3. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse della Gangemi deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto poi conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condann la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro temna in favore della Cassa delle — ammen