CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05157/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35961/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 38 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliata; - c ontroricorrente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito Pec, presso il cui studio in Agrigento, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, è elettivamente domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIAn. 1806/12/14, depositata in data 24/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva la notifica della cartella di pagamento 291 2011 0020993324 in data 23/04/2012 relativa agli avvisi di accertamento n. 250192 del 12/10/2011 e n. 250205 del 25/10/2011, con cui [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., all’esito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, gli intimava il pagamento della somma di € 35.515,17 relativa ad IRAP non versata per l’anno d’imposta 2008. 2. Impugnava i predetti atti innanzi alla C.t.p. di Agrigento, Sezione IV, chiedendone l’annullamento per inesistenza del ruolo e della notificazione della cartella di pagamento, illegittimità della cartella esattoriale perché emessa da soggetto privo della qualifica di agente della riscossione, difetto di motivazione, analoghe illegittimità riferite all’avviso di accertamento; si costituivano l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. rivendicando la legittimità del proprio operato. 3. Con sentenza n. 641/04/2014, depositata il 18/02/2014, la predetta C.t.p. rigettava il ricorso confermando, in sintesi, la legittimità dei ruoli esattoriali, l’inesistenza dei vizi della notifica degli atti impugnati e la legittimazione della società che ha proceduto alla notifica degli atti stessi. 4. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi alla C.t.r. della Sicilia ribadendo le censure già mosse avverso gli atti impugnati; resistevano l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. 5. Con sentenza n. 1806/12/2018, depositata in data 24/04/2018, la C.t.r adita rigettava l’appello con riguardo a tutti i motivi, ribadendo la legittimità degli atti impugnati e della procedura di notifica per raggiungimento dello scopo. 6. Avverso la predetta sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a dodici motivi. L’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. si sono costituite con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]. Proc. gen. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria e conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per la quale il contribuente ha depositato memoria con cui eccepisce l’inammissibilità della costituzione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per difetto di valida procura alle liti del difensore legale; ribadisce i vizi denunciati con i motivi secondo e undicesimo del ricorso; dichiara di rinunciare ai motivi primo, terzo, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e dodicesimo. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha depositato memoria con cui contesta le conclusioni della parte privata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 4, commi 1 e 5 d.lgs. 261/1999, artt. 3, 4, 12 e 14 l. 890/82 e art. 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.” per essere stata la notifica della cartella esattoriale effettuata da un soggetto non legittimato ossia il Consorzio stabile Olimpo per conto di una società postale privata, la TNT [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] deriva che la procedura notificatoria non avrebbe osservato le norme sopra richiamate, con la conseguente inesistenza della notifica stessa e l’impossibilità di ritenere sanato il predetto vizio per effetto del raggiungimento dello scopo dell’atto. 2. Con il secondo motivo viene dedotta la “violazione e falsa applicazione ex art. 2697 c.c., artt. 148 e 156 cod. proc. civ., art. 26 d.P.R. 602/1973, art. 60 d.P.R. 600/1973, art. 45 d.lgs. 112/1999 e art.112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.” Il ricorrente ribadisce l’illegittimità della notifica degli atti impugnati contestando la legittimità del conferimento della procedura notificatoria da parte dell’Agente della riscossione a società vincitrici di una pubblica gara. 3. Con il terzo motivo viene dedotta la “violazione e falsa applicazione ex art. 2697 c.c., artt. 112, 148, 156 e 160 cod. proc. civ., art. 26 d.P.R. 602/1973, art. 60 d.P.R. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.” Il ricorrente rileva che dalla relata di notifica dell’atto impugnato risulta omessa la data di notifica così determinandone l’inesistenza, insuscettibile di sanatoria non essendo il destinatario dell’atto nelle condizioni di poter svolgere l’impugnativa avverso esso nei termini di legge. La sentenza impugnata avrebbe dunque dovuto rilevare l’inesistenza giuridica della notifica e non l’ha fatto. 4. Con il quarto motivo viene dedotta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 148 e 156 cod. proc. civ., art. 26 d.P.R. 602/1973, art. 60 d.P.R. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.” Il ricorrente evidenzia che la relata di notifica non contiene gli elementi necessari per ritenere l’atto legittimo. Il modello usato sarebbe poi difforme da quello legale previsto da codice di rito. In particolare, difetta dell’indicazione dell’identità, qualifica e sottoscrizione del notificatore. La copia della relata prodotta in giudizio reca, invece, un timbro da cui si desumono le predette informazioni necessarie, assente nella copia del contribuente di talchè se ne evince la manomissione. Rileva che non è necessaria la proposizione della querela di falso per far valere la difformità tra le due relate perché la copia priva degli elementi identificativi del notificatore è sprovvista dei segni distintivi della conformità legale e che detta conformità non può essere attestata dall’Agente della Riscossione trattandosi di atto processuale di parte. La sentenza impugnata non ha preso posizione sul punto, omettendo di pronunciarsi. Da qui la sua illegittimità. 5. Con il quinto motivo viene dedotta la “violazione e falsa applicazione art. 26, comma 5 d. P.R. 602/1973, art, 2697 c.c., art. 60 d.P.R. 600/1973 e art 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.”. Il ricorrente contesta le conclusioni raggiunte nell’impugnata sentenza circa il fatto che la notificazione degli atti impugnati sia stata idoneamente provata dall’Agenzia per le ragioni già esposte in relazione ai precedenti motivi. 6. Con il sesto motivo viene dedotta la “violazione e falsa applicazione art. 26 d. P.R. 602/1973, art. 2697 c.c., art. 60 d.P.R. 600/1973 e art.112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.”. Il giudice tributario avrebbe errato nel ritenere valida la notifica degli atti impugnati in virtù della validità dei documenti depositati dall’Agente della Riscossione che, se ha potere di asseverazione di atti ai fini della procedura riscossiva, non ha però potestà di autenticazione degli atti da lui formati a fini giudiziali. 7. Con il settimo motivo viene dedotta la “violazione e falsa applicazione art. 22, comma 5, d.lgs. 546/1992, artt. 2712 e 2719 c.c. e art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.”. Il contribuente lamenta la non corrispondenza al vero delle conclusioni rassegnate nell’impugnata sentenza nella parte in cui si afferma che egli avrebbe contestato genericamente ed in maniera indifferenziata la validità delle copie fotostatiche prodotte dall’Agente della riscossione comprovanti l’avvenuta notifica degli atti impugnati. I giudici tributari sarebbero incorsi in una violazione del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ. per non avere pronunciato rispetto alle specifiche osservazioni del ricorrente circa i vizi della relata prodotta in copia dall’Agente della riscossione. 8. Con l’ottavo motivo viene dedotta la “violazione e falsa applicazione art. 18 d.P.R. 445/2000, art. 2697 c.c., art. 26 d. P.R. 602/1973, art, 2697 c.c., art. 60 d.P.R. 600/1973 e art 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.”. L’impugnata sentenza è illegittima nella parte in cui i giudici tributari hanno erroneamente ritenuto che la produzione documentale offerta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (estratto di ruolo e copia della relata di notifica) fosse valida, non pronunciandosi rispetto ai rilievi del contribuente circa la mancata osservanza da parte dei predetti atti delle prescrizioni di cui all’art. 18 d.P.R. 445/2000. 9. Con il nono motivo viene dedotta la “violazione e falsa applicazione art. 148 cod. proc. civ., art. 2697 c.c., art. 26 d.P.R. 602/1973, art. 2697 c.c., art. 60 d.P.R. 600/1973, artt. 3, 24 e 111 Cost., art. 7, comma 4 d.lgs. 546/1992 e art 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.”. La mancata produzione degli originali degli atti impugnati da parte dell’Agente della riscossione determina, secondo il ricorrente, il mancato raggiungimento della prova della contestata notificazione, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza. Ed invero, avendo l’Agente della Riscossione il ruolo di parte nel giudizio, l’ammissione della predetta produzione documentale che determina la conformità legale delle copie prodotte violerebbe l’art. 3 Cost., consentendo al predetto soggetto di assumere una inammissibile posizione privilegiata nel processo tributario. 10. Con il decimo motivo viene dedotta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990, art. 7 l. 212/2000 e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.”. Il ricorrente denuncia l’omessa motivazione della cartella di pagamento oggetto d’impugnazione non indicando la modalità di calcolo degli interessi, ma solo la cifra totale degli interessi dovuti. La sentenza impugnata è dunque illegittima nella parte in cui è priva di motivazione sul punto. 11. Con l’undicesimo motivo viene dedotta la “violazione e falsa applicazione dell’art. art. 2697 c.c., art. 26 d.P.R. 602/1973, art. 60 d.P.R. 600/1973, art 112 e 156 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.”. Il ricorrente torna ancora una volta sulla differenza tra l’inesistenza e la nullità della notifica di un atto richiamando l’orientamento delle SS.UU. nn. 14916 e 14917 del 2016, concludendo per l’inesistenza della notifica dell’atto di cui trattasi e per l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla questione prospettata nel ricorso d’appello. 12. Con il dodicesimo motivo viene dedotta la “violazione dell’art.2697 c.c., art. 36 bis d.P.R. 600/73 e art. 54bis d.P.R. 633/73, art. 6, comma 5 l. 212/00 e art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.”. Il ricorrente ritiene che l’impugnata sentenza sia illegittima anche nella parte in cui ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non era tenuta a comunicare al contribuente l’esito della liquidazione prima di procedere alle iscrizioni a ruolo, sussistendo ragionevoli incertezze. 13. Il ricorso risulta infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 13.1. Deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione di inammissibilità della costituzione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. asseritamente dovuta alla omessa produzione in giudizio di una valida procura alle liti del difensore legale costituito da cui emerga il potere di rappresentanza sostanziale. Ed invero, risulta dagli atti che, in data 26.11.2025, è stata depositata la procura rilasciata dal Presidente della predetta società al Direttore Generale f.f. con autenticazione notarile del 28.04.2015 dalla quale, alla lettera l), emerge la rappresentanza sostanziale del predetto direttore e, alla lettera m), il potere di nominare difensori. Ne deriva la piena legittimità del conferimento del mandato al difensore costituito nel presente giudizio. 14. Avendo il ricorrente rinunciato ai motivi primo, terzo, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e dodicesimo, si provvederà di seguito all’esame dei soli motivi residui, ossia il secondo, il quarto e l’undicesimo. I predetti motivi si riferiscono tutti alla presunta illegittimità della notifica degli atti impugnati -per il conferimento da parte dell’Agente della riscossione della procedura notificatoria a società privata (secondo), perché la relata di notifica difetta degli elementi essenziali previsti dalla legge (quarto) e più in generale perché la notifica è inesistente (undicesimo) -e saranno, pertanto, trattati congiuntamente. 14.1. Deve intanto rilevarsi, in via preliminare, che questa Corte ha da tempo chiarito che la notifica di un atto è inesistente, oltre che in caso di totale mancanza materiale di tale atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali ed idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo, invece, ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, in quanto tale sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo (Cass. n. 21865 del 2016 -Rv. 641550 - 01). I predetti elementi costitutivi della procedura notificatoria vanno identificati: a) nell'attività di trasmissione dell’atto, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Sez. U. n. 14916/2016 (Rv. 640603 -01). 14.2. Con riferimento al presunto difetto del primo dei requisiti dei quali è richiesta la ricorrenza per considerare una notifica esistente, ossia il potere del soggetto notificatore di eseguire una tale attività, di cui al secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata ha dato atto che [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a denunciare detto vizio, senza addurre alcuna prova concreta, ribadendo la doglianza anche nel ricorso per Cassazione senza fornire alcuna ulteriore specificazione in merito. Appare comunque utile evidenziare che la l. 890/82, all’art. 1, ha previsto che la notificazione degli atti giudiziari possa essere effettuata mediante il servizio postale tramite operatori dotati di licenza, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, secondo periodo, del d. lgs. n. 261/1999, attuativo della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio. In particolare, la l. 124/2017 ha modificato, con l’art. 1, comma 57, la già citata l. 890/1982 specificando che il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla citata legge n. 890 deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi e, al comma 58, che l'autorità nazionale di regolamentazione, organismo designato a svolgere le funzioni di regolamentazione del settore postale di cui alla direttiva 2008/6/CE, determina nell’osservanza delle norme del d.lgs. 261/1999, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi in questione e i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi. Con specifico riferimento alla notifica della cartella di pagamento, anche l’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 ribadisce, poi, che essa possa essere notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge. Orbene, emerge dagli atti che l’ex Agente della Riscossione per le province siciliane, la SERIT Sicilia, ha pubblicato nella GUEE del 13/09/2008 un avviso di appalto avente ad oggetto “Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione integrale del processo di notifica degli atti esattoriali in ogni sua fase, dalla stampa del documento alla rendicontazione finale degli atti”. Tra gli altri soggetti, partecipava a detta procedura il raggruppamento temporaneo d’imprese TNT [OSCURATO:PERSONA] srl ed [OSCURATO:PERSONA] che, all’esito della conclusione delle operazioni di gara, risultava aggiudicatario del servizio. In particolare, è in atti il verbale di aggiudicazione da cui risulta che il predetto RTI era in possesso dei requisiti di legge per la partecipazione, della capacità tecnica necessaria all’espletamento del servizio e della connessa capacità economico-finanziaria, così come descritte nel bando di gara e nei capitolati ad esso annessi e che aveva, pertanto, tutti i requisiti per svolgere l’attività di cui si discute. Preme, peraltro, ricordare come di recente questa Corte abbiastatuito (n. 30901 del 03/12/2024 (Rv. 673125-01) che la notifica di un atto processuale da parte di un operatore postale privato, ancora privo di titolo abilitativo pur dopo l'introduzione della l. n. 124 del 2017, è nulla e non inesistente, per cui è efficace solo quando il vizio di notifica è sanato dalla costituzione del destinatario e la consegna dell'atto giudiziario è tempestiva per il riconoscimento della data da parte del destinatario stesso o anche per la sottoscrizione del documento descrittivo dell'operazione di consegna del plico, la quale, tuttavia, equivalendo ad una scrittura privata, perché formata da operatore privo di potere certificativo, è assoggettabile a disconoscimento. 15. Il quarto motivo appare, invece, di difficile comprensione a causa di alcuni errori contenuti nella illustrazione che depongono per la sua inammissibilità per violazione del disposto dell’art. 366, comma 1, nn. 4) e 6) cod. proc. civ. Ed invero, l’esposizione del motivo e dei documenti in esso richiamati appare confusa: in una prima parte del ricorso, infatti, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla cartella di pagamento n. 0291291 2007 0020762314000 ed a presunte irregolarità della sottoscrizione e identificazione del messo [OSCURATO:PERSONA] e della data di notifica indicata come 1.12.07, laddove nell’individuare l’oggetto del ricorso (p. 1) e poi nella trattazione del motivo (v. da p. 18) si riferisce alla cartella di pagamento avente n. 0291291 2011 0020993324000, la stessa pacificamente individuata anche dai controricorrenti come oggetto del giudizio, e notificata, in data 23.4.2012, dal messo [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, contrariamente a quanto affermato nell’atto introduttivo del presente giudizio, non vi è alcuna incertezza né sull’identità del notificatore, individuato con nome e cognome e con l’indicazione del relativo codice identificativo, né sull’avvenuta sottoscrizione dell’atto, né sulla data di notifica, così come sopra già ricordato, né tantomeno sul contenuto dell’atto stesso. Quanto alla presunta difformità della copia in possesso del ricorrente rispetto all’originale, il ricorrente non ha proceduto ad effettuare contestazioni specifiche denunciando, come dovuto, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., in modo chiaro e circostanziato, i vizi dell’atto (Cass. n. 27633/2018 (Rv. 651376-01), limitandosi, invece, ad affermare genericamente che la sua copia era meno leggibile dell’originale, facendo derivare da questa sola circostanza una presunta manomissione dell’atto. In verità, come sopra già evidenziato, dallo stesso ricorso si evince la corrispondenza tra i dati indicati nella copia dell’atto in possesso del ricorrente e quelli riportati nell’atto prodotto in giudizio dai controricorrenti (nominativo del messo, data di notifica, cartella notificata), così che in presenza di identiche informazioni non può certo affermarsi la manomissione della relata per il solo fatto che la copia si presenti con una tonalità più chiara dell’originale, essendo ciò dovuto all’uso della carta carbone. In ogni caso, al di là dell’inammissibilità del presente motivo per le ragioni anzidette, esso deve anche essere considerato nel merito del tutto infondato, così come già affermato dalla sentenza impugnata. 15.1. Sulla base della già citata distinzione tra notifica nulla e inesistente, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato la sanabilità del vizio di nullità della notifica in virtù del richiamo al principio del raggiungimento dello scopo dell’atto di cui all’art. 156 cod. proc. civ. L’articolo in questione prevede, infatti, che “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Con specifico riferimento alla materia tributaria, questa Corte con indirizzo ormai consolidato, ha affermato l’applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo alla notifica di atti tributari viziata da nullità (si vedano fra le altre le pronunce n. 34282/2025; n. 11474/2025 (Rv. 675023-01); n. 27326/2024 (Rv. 672725-01); n. 21184/2022 (Rv. 665307 - 01); n. 17198/2017 (Rv. 644931 - 01); n. 6678/2017; n. 17501 del 2002) e la sanabiltà del menzionato vizio riguardante un atto impositivo tramite la sua impugnazione, non essendo sufficiente la mera conoscenza dell’atto da parte del destinatario dello stesso, poiché il raggiungimento dello scopo, quale condizione della sanatoria, si verifica solo quando si avvera l’evento successivo cui l’atto è preordinato, ossia quel comportamento che rappresenta l’attuazione dell’obbligo, l’adempimento dell’onere o l’esercizio del potere, la cui concretizzazione è prevista quale effetto dell’atto viziato. Il principio in questione è stato poi affermato anche con riferimento più specificamente alla notifica della cartella di pagamento (Cass. n. 6417 del 5.3.2019), essendo stato ribadito che la natura sostanziale e non processuale della cartella non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, come accade tramite il rinvio operato dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile. 15.2. Nel caso di specie è pacifico che la cartella di pagamento impugnata, sia stata notificata al ricorrente in data 23/4/2012, ai sensi dell’art. 139, comma 2, cod. proc. civ., tramite consegna nelle mani della moglie. [OSCURATO:PERSONA] ha, poi, impugnato l’atto tempestivamente, svolgendo le proprie articolate difese nei vari gradi di giudizio fino al presente, producendo in giudizio la copia integrale dell’atto notificatagli. Emerge dunque la infondatezza di tutti i motivi finalizzati a denunciare l’inesistenza della notifica dell’atto impugnato, essendo palese che la stessa abbia raggiunto il suo scopo, consentendo al destinatario dell’atto, non solo di avere piena contezza delle contestazioni elevate nei suoi confronti, ma soprattutto di articolare le proprie difese tempestivamente dinanzi all’autorità giudiziaria competente, come in concreto infatti è avvenuto. Correttamente dunque la sentenza impugnata ha dato atto della infondatezza del presente motivo affermando “non è superfluo evidenziare che, nel caso in esame, è stato proprio il contribuente a dimostrare, con la produzione in giudizio dell’impugnata cartella di pagamento, che la notifica della stessa ha raggiunto il suo scopo, per cui non può essere pronunciata la nullità del procedimento notificatorio (Cass. n. 2197/2015)”. 16. L’undicesimo motivo deve considerarsi ripetitivo dei precedenti e perciò inammissibile atteso che il ricorrente, per suo tramite, fa valere doglianze già affrontate con essi, quali l’inesistenza giuridica della notifica dell’atto impugnato perché privo degli elementi essenziali “idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, non potendosi considerare tale l’attività di colui il quale non si è identificato, né risulta identificabile”, nonché per l’asserita impossibilità di verificare se l’attività di trasmissione fosse stata svolta da soggetto qualificato e dotato in base alla legge della possibilità giuridica di compiere l’attività in questione. 16.1. Si è già detto, infatti, come sia lo stesso ricorrente a dare atto nel ricorso introduttivo di avere ricevuto la notifica della cartella di pagamento di cui si discute, producendo copia della relata contenente tutte le informazioni corrispondenti a quelle della copia prodotta in giudizio dall’Agente della riscossione. Nella relata era indicato il nominativo del messo ed il relativo codice identificativo, la sottoscrizione, la data di notifica e cioè tutte le informazioni di cui il ricorrente lamenta la mancanza. Con riguardo al potere di notificare l’atto in questione, si è sopra riferito come esso derivi dal verbale di aggiudicazione della gara con cui [OSCURATO:PERSONA] ha conferito al RTI aggiudicatario il servizio di notifica degli atti in parola ai sensi dell’art. 45 d.lgs. n. 112/1999. 17. In conclusione, tutte le doglianze del ricorrente sono infondate e meritano di essere rigettate, mentre la sentenza impugnata va confermata. 18. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in favore delle controricorrenti come in dispositivo in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia. 18.1. Deve anche darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese processuali che si liquidano in € 4.100,00 per ciascuna parte, o