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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31914/2026

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quisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto alla Corte di accogliere il ricorso e annullare con rinvio l'ordinanzaimpugnata;Letta la memoria dei difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che hanno concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 5 febbraio 2026, il Tribunale di Catanzaro, inaccogl imento de l l ' i s tanza d i r iesame proposta ne l l ' in teresse d iXXXXXXXXXXXXXXX, ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Crotone del 23 gennaio 2026 con cui, ritenendosussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in relazione ai delitti dimaltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale e sequestro dipersona commessi ai danni della moglie XXXXXXXXXXXXXXXXXX e del figliominore XXXXXXXXXXXXXX, di cui agli artt. 61, n. 5, 81, 99, 572, commi 1 e 2,cod. pen. (capo 1), 99, 582 e 585, cod. pen. (capo 2), 61 n. 5, 81, 609 -ter,comma 1, nn. 1, 2, 5 e 5-quater, e comma 2, cod. pen. (capo 3), 61, n. 5, 81,99 605, commi 1 e 2 n. 1, comma 3, cod. pen. (capo 4), gli era stata applicata lamisura cautelare della custodia in carcere.2.

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Crotone, ha propostoricorso avverso la predetta ordinanza, affidato a un unico articolato motivo, colquale denuncia la violazione della legge penale processuale, in specie dell'art.192 cod. proc. pen., in relazione alla valutazione delle prove dichiarative, edell’art. 273 cod. proc. pen., con riguardo alle condizioni di applicabilità dellemisure cautelari, e il correlato vizio di motivazione illogica e contraddittoria.Si deduce che la valutazione della inattendibilità intrinseca delledichiarazioni rese dalla persona offesa XXXXXXXXXXXXXXXXXX è priva di unadeguato supporto motivazionale, tanto più che si fa riferimento alledichiarazioni rese fra il 26 dicembre 2025 e il 2 gennaio 2026, contenute nelleannotazioni di polizia giudiziaria in ragione delle difficoltà ad esprimersi initaliano e della indisponibilità di un interprete, mentre le prime dichiarazioni resea s.i.t. sono quelle dell'8 gennaio 2026, cui fanno seguito quelle del 12 gennaiosuccessivo, nelle quali la donna ha riferito senza alcuna ritrosia di una serie dibrutali condotte maltrattanti di cui era stata vittima da quando era giunta inItalia, propalazioni dunque prive delle denunciate discrasie interne e comunquenon adeguatamente valutate dal Tribunale del riesame; oltretutto l'inizialeriluttanza delle vittime di violenza domestica nel raccontare i fatti, anchesecondo il costante insegnamento della giurisprudenza, non è idonea di per sé adinficiare la valutazione di attendibilità.Denuncia altresì il P.M. ricorrente la illogicità e contraddittorietà dellamotivazione in quanto:è stata erroneamente desunta la capacità della persona offesa di parlarein italiano, ritenuta dirimente per la valutazione della sua attendibilità, dalledichiarazioni dei testi della difesa, familiari dell'imputato, mentre non sono stateconsiderate quelle di testi neutri quali gli operanti della Polizia di Statointervenuti nel dicembre 2025 e i sanitari che avevano con lei interloquito;è stata esclusa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, conevidente violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., sulla base delle sole provefornite dalla difesa, tutti i parenti e amici dell'indagato, senza considerare ledichiarazioni delle due persone offese, incluso il minore, e le dichiarazioni deglialtri testi, indubbiamente neutrali, quali le maestre d’asilo del minore e il portieredell'albergo di Torino;sono state illogicamente svalutate, in aperta violazione del disposto dicui agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., le dichiarazioni del portiere dell'albergo equelle del minore Sirai, con riguardo a quest'ultimo senza motivare in ordine alleragioni della inattendibilità in termini autonomi rispetto alle propalazioni dellamadre, con evidente travisamento perlomeno con riguardo all'affermazione chequesti avrebbe confusamente affermato che le zie, sorelle del padre, erano degliuomini.3.

Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di annullare con rinviol'ordinanza impugnata ritenuto di dover integralmente sottoscrivere il ricorso delpubblico ministero presso il Tribunale di Crotone.4.

I difensori del XXXXXXXX, con memoria difensiva del 12 maggio2026, previa analitica esposizione di tutte le emergenze indiziarie e della provadifensiva già valorizzata dal Tribunale del riesame, hanno sollecitato il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è ammissibile.2.

L'articolato motivo è generico per aspecificità estrinseca oltre cheintrinseca.Va in premessa osservato che, in tema di misure cautelari personali, ilgiudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizidi colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (ex art.274 cod. proc. pen.) deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazionedi specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo dilegittimità, in particolare, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, nésostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti ela rilevanza dei dati probatori.

Di conseguenza non possono ritenersiammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, sirisolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione dicircostanze esaminate dal giudice di merito: quindi, ove sia denunciato il viziodi motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei graviindizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente seil giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convintodella sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato everificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio deglielementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chedevono governare l 'apprezzamento delle risultanze probatorie (v.sull'argomento Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 3/05/2007,Terranova, Rv. 237012).

Diviene dunque conseguente ribadire che, in tema diimpugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione èammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge,ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo icanoni della logica ed i principi di diritto.

Esso invece non lo è quando proponecensure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in unadiversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01).Alla stregua di questo inquadramento le doglianze formulate dalProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro non possonoricevere favorevole vaglio in questa sede risultando collidere immediatamentecon le indicate coordinate, così da non addivenire all'effettivo superamentodella soglia di ammissibilità.3.

E' da considerare che il Tribunale, a seguito delle doglianze svolte dalXXXXXXXX ha riesaminato l'intero quadro indiziario, a partire dalle dichiarazioniaccusatorie della persona offesa e dei soggetti indicati nell'ordinanza geneticaper aver reso importanti riscontri, valutati invece di scarso rilievo econcretamente eccentrici rispetto al nucleo delle condotte offensive contestate,per poi affrontare il tema delle aperte contraddizioni intrinseche ed estrinsecheal propalato della persona offesa, quali altresì emerse dalle indagini difensiveversate in atti; in specie le dichiarazioni del titolare di una palestra e delgestore di un money transfer di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di parenti e vicinidi casa della coppia, del cognato e datore di lavoro del XXXXXXXX, i quali tutticoncordavano nel riferire che la donna comunicava abitualmente in italiano, chemaneggiava del denaro e viveva, da sola o in compagnia del figlio, momenti dio r d i n a r i a s o c i a l i t à e d i i n t e r a z i o n e c o n l a r e a l t à l o c a l eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; elementi nel complesso palesemente antiteticirispetto all'accusa di segregazione, tale da sostanziare il delitto di sequestro dipersona, avanzata dalla persona offesa, e comunque in grado di minaresignificativamente la credibilità della donna.Ebbene, le doglianze del ricorrente, oltretutto versate in fatto, nonaffrontano la ratio decidendi nel suo complesso in quanto non investono gliargomenti, basati anche sugli elementi tratti dalle indagini difensive, che hannoportato il Tribunale del riesame a escludere, perlomeno in questa fase, sial'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dellaXXXXXXXXXXX, che quellaestrinseca, alla luce delle plurime smentite al suo narrato.

Non si confrontaminimamente con la circostanza che le affermazioni della donna rese anchenell'immediatezza dei fatti, quando venne trovata che vagava alla stazioneferroviaria, in ordine al fatto di essere stata abbandonata dal coniuge, cheintendeva fare rientro da solo in Calabria, sono smentite dalla prova delpregresso acquisto dei biglietti aerei per tutta la famiglia, ciò che, comelogicamente osservato dal Tribunale, rende verosimile la versione che fosse ladonna ad essersi rifiutata di tornare in Calabria; non risulta considerata altresìla circostanza che i referti medici in riscontro alla denunciata aggressione del 26dicembre 2025, rilasciati dal nosocomio di XXXXXXX all'esito delle dimissionidella donna e del figlio, non riportano contenuti coerenti con l'esito dellepercosse e delle lesioni denunciate (per la donna prognosi di giorni zero,nessuna traccia di una recente epistassi o di contusioni al volto, per il bambinoprognosi di giorni tre in cui si dava atto di una escoriazione cicatrizzata ad unagamba, di cui nell'immediatezza neppure erano state precisate le cause, masoprattutto non vi era nessun riferimento a un gonfiore o rossore dei testicolidel bambino o tracce di lesioni perianali).Quanto alla capacità della persona offesa di parlare in italiano oggetto dicensura, anche qui, al di là del fatto che la prima denuncia di maltrattamenti èstata fatta direttamente ai sanitari mentre si trovava ricoverata, e non risultache in quel momento vi fosse un interprete, osserva il Collegio che taleconclusione non si basa affatto, o non soltanto, sulle dichiarazioni dei familiaridell'imputato, risultando al contrario argomentata sulle dichiarazioni di testineutri, quali anche il titolare da una palestra e il gestore di un money transfer,ove la donna si recava abitualmente per inviare denaro in Marocco.4.

Va altresì considerato che secondo il consolidato insegnamento diquesta Corte di legittimità, nel caso in cui sia denunciato, con ricorso percassazione, il vizio della motivazione del provvedimento emesso dal tribunaledel riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la verificadelle ragioni affermative della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagatoe il controllo della congruenza della motivazione devono, nel caso di dubbio,tener conto della regola di giudizio del "favor rei", da cui consegue che, se duesignificati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deveprivilegiarsi quello più favorevole all'indagato, che può essere accantonato soloqualora risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 3,n. 31022 del 22/03/2023, Rv. 284982 - 03; Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019,Rv. 275699 - 01).5.

L'ordinanza gravata, nel fare corretta applicazione di siffatto principio,risulta ampiamente e concretamente motivata su tutti gli aspetti, non ci sonolacune o illogicità manifeste, il Tribunale di riesame ha preso in esameaccuratamente sia le dichiarazioni della persona offesa, che quelle del figliominore, adottato dall'imputato, anch'egli persona offesa, sia quelle dei testi adifesa che dei cosiddetti testi di riscontro, valutazioni e argomentazioni che nonrisultano aggredite dalle censure mirate a sollecitare una non consentitarivalutazione, oltretutto del solo materiale dichiarativo raccolto nelle indagini dip.g., senza considerare minimamente gli ulteriori elementi offerti dalle indaginidifensive che vanno a comporre il quadro complessivo su cui si fondal'annullamento dell'ordinanza genetica.6.

Infine, va rimarcato che secondo l’oramai consolidato orientamentodella giurisprudenza di legittimità (da ultimo Sez. 6 n. 40720 del 12/11/2025,Pmt.

C. Scadurra, Sez. 6 n. 40721 del 12/11/2025, Pmt. c.

Bezziccheri e Sez.6, n. 40725 del 12/11/2025, Pmt. c.

Catella, non massimate), il pubblicoministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso ilpresupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità percarenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delleesigenze cautelari, che possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso incui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera lapresunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46219 del25/11/2021, Marcus, Rv. 282355 - 01).Di conseguenza, quantomeno con riferimento alle contestazioniprovvisorie diverse dalla violenza sessuale, per le quali non opera alcunapresunzione legislativa di sussistenza delle esigenze cautelari, l'accoglimentodell'impugnazione in ordine al profilo esclusivo dei gravi indizi di colpevolezzanon potrebbe condurre all'applicazione della misura coercitiva e, quindi,sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante (explurimis: Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Pmt. c.

Acanfora, Rv. 281010-01;Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, Pmt. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276375,con riferimento all'inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso percassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza direiezione dell'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta dimisura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alleesigenze cautelari, si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimentodella sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza).Nel caso di specie, il pubblico ministero ricorrente ha solo censuratol’ordinanza impugnata per quanto concerne i profili inerenti alla ritenutacarenza dei gravi indizi di colpevolezza, senza nulla aggiungere circa laperdurante sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari; ne consegue, conriguardo alle imputazioni provvisorie di cui ai capi 1), 2) e 4), un ulterioreprofilo di inammissibilità del ricorso.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
quisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto alla Corte di accogliere il ricorso e annullare con rinvio l'ordinanzaimpugnata;Letta la memoria dei difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che hanno concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 5 febbraio 2026, il Tribunale di Catanzaro, inaccogl imento de l l ' i s tanza d i r iesame proposta ne l l ' in teresse d iXXXXXXXXXXXXXXX, ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Crotone del 23 gennaio 2026 con cui, ritenendosussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in relazione ai delitti dimaltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale e sequestro dipersona commessi ai danni della moglie XXXXXXXXXXXXXXXXXX e del figliominore XXXXXXXXXXXXXX, di cui agli artt. 61, n. 5, 81, 99, 572, commi 1 e 2,cod. pen. (capo 1), 99, 582 e 585, cod. pen. (capo 2), 61 n. 5, 81, 609 -ter,comma 1, nn. 1, 2, 5 e 5-quater, e comma 2, cod. pen. (capo 3), 61, n. 5, 81,99 605, commi 1 e 2 n. 1, comma 3, cod. pen. (capo 4), gli era stata applicata lamisura cautelare della custodia in carcere.2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Crotone, ha propostoricorso avverso la predetta ordinanza, affidato a un unico articolato motivo, colquale denuncia la violazione della legge penale processuale, in specie dell'art.192 cod. proc. pen., in relazione alla valutazione delle prove dichiarative, edell’art. 273 cod. proc. pen., con riguardo alle condizioni di applicabilità dellemisure cautelari, e il correlato vizio di motivazione illogica e contraddittoria.Si deduce che la valutazione della inattendibilità intrinseca delledichiarazioni rese dalla persona offesa XXXXXXXXXXXXXXXXXX è priva di unadeguato supporto motivazionale, tanto più che si fa riferimento alledichiarazioni rese fra il 26 dicembre 2025 e il 2 gennaio 2026, contenute nelleannotazioni di polizia giudiziaria in ragione delle difficoltà ad esprimersi initaliano e della indisponibilità di un interprete, mentre le prime dichiarazioni resea s.i.t. sono quelle dell'8 gennaio 2026, cui fanno seguito quelle del 12 gennaiosuccessivo, nelle quali la donna ha riferito senza alcuna ritrosia di una serie dibrutali condotte maltrattanti di cui era stata vittima da quando era giunta inItalia, propalazioni dunque prive delle denunciate discrasie interne e comunquenon adeguatamente valutate dal Tribunale del riesame; oltretutto l'inizialeriluttanza delle vittime di violenza domestica nel raccontare i fatti, anchesecondo il costante insegnamento della giurisprudenza, non è idonea di per sé adinficiare la valutazione di attendibilità.Denuncia altresì il P.M. ricorrente la illogicità e contraddittorietà dellamotivazione in quanto:è stata erroneamente desunta la capacità della persona offesa di parlarein italiano, ritenuta dirimente per la valutazione della sua attendibilità, dalledichiarazioni dei testi della difesa, familiari dell'imputato, mentre non sono stateconsiderate quelle di testi neutri quali gli operanti della Polizia di Statointervenuti nel dicembre 2025 e i sanitari che avevano con lei interloquito;è stata esclusa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, conevidente violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., sulla base delle sole provefornite dalla difesa, tutti i parenti e amici dell'indagato, senza considerare ledichiarazioni delle due persone offese, incluso il minore, e le dichiarazioni deglialtri testi, indubbiamente neutrali, quali le maestre d’asilo del minore e il portieredell'albergo di Torino;sono state illogicamente svalutate, in aperta violazione del disposto dicui agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., le dichiarazioni del portiere dell'albergo equelle del minore Sirai, con riguardo a quest'ultimo senza motivare in ordine alleragioni della inattendibilità in termini autonomi rispetto alle propalazioni dellamadre, con evidente travisamento perlomeno con riguardo all'affermazione chequesti avrebbe confusamente affermato che le zie, sorelle del padre, erano degliuomini.3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di annullare con rinviol'ordinanza impugnata ritenuto di dover integralmente sottoscrivere il ricorso delpubblico ministero presso il Tribunale di Crotone.4. I difensori del XXXXXXXX, con memoria difensiva del 12 maggio2026, previa analitica esposizione di tutte le emergenze indiziarie e della provadifensiva già valorizzata dal Tribunale del riesame, hanno sollecitato il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è ammissibile.2. L'articolato motivo è generico per aspecificità estrinseca oltre cheintrinseca.Va in premessa osservato che, in tema di misure cautelari personali, ilgiudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizidi colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (ex art.274 cod. proc. pen.) deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazionedi specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo dilegittimità, in particolare, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, nésostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti ela rilevanza dei dati probatori. Di conseguenza non possono ritenersiammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, sirisolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione dicircostanze esaminate dal giudice di merito: quindi, ove sia denunciato il viziodi motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei graviindizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente seil giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convintodella sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato everificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio deglielementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chedevono governare l 'apprezzamento delle risultanze probatorie (v.sull'argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 3/05/2007,Terranova, Rv. 237012). Diviene dunque conseguente ribadire che, in tema diimpugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione èammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge,ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo icanoni della logica ed i principi di diritto. Esso invece non lo è quando proponecensure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in unadiversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 - 01).Alla stregua di questo inquadramento le doglianze formulate dalProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro non possonoricevere favorevole vaglio in questa sede risultando collidere immediatamentecon le indicate coordinate, così da non addivenire all'effettivo superamentodella soglia di ammissibilità.3. E' da considerare che il Tribunale, a seguito delle doglianze svolte dalXXXXXXXX ha riesaminato l'intero quadro indiziario, a partire dalle dichiarazioniaccusatorie della persona offesa e dei soggetti indicati nell'ordinanza geneticaper aver reso importanti riscontri, valutati invece di scarso rilievo econcretamente eccentrici rispetto al nucleo delle condotte offensive contestate,per poi affrontare il tema delle aperte contraddizioni intrinseche ed estrinsecheal propalato della persona offesa, quali altresì emerse dalle indagini difensiveversate in atti; in specie le dichiarazioni del titolare di una palestra e delgestore di un money transfer di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di parenti e vicinidi casa della coppia, del cognato e datore di lavoro del XXXXXXXX, i quali tutticoncordavano nel riferire che la donna comunicava abitualmente in italiano, chemaneggiava del denaro e viveva, da sola o in compagnia del figlio, momenti dio r d i n a r i a s o c i a l i t à e d i i n t e r a z i o n e c o n l a r e a l t à l o c a l eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; elementi nel complesso palesemente antiteticirispetto all'accusa di segregazione, tale da sostanziare il delitto di sequestro dipersona, avanzata dalla persona offesa, e comunque in grado di minaresignificativamente la credibilità della donna.Ebbene, le doglianze del ricorrente, oltretutto versate in fatto, nonaffrontano la ratio decidendi nel suo complesso in quanto non investono gliargomenti, basati anche sugli elementi tratti dalle indagini difensive, che hannoportato il Tribunale del riesame a escludere, perlomeno in questa fase, sial'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dellaXXXXXXXXXXX, che quellaestrinseca, alla luce delle plurime smentite al suo narrato. Non si confrontaminimamente con la circostanza che le affermazioni della donna rese anchenell'immediatezza dei fatti, quando venne trovata che vagava alla stazioneferroviaria, in ordine al fatto di essere stata abbandonata dal coniuge, cheintendeva fare rientro da solo in Calabria, sono smentite dalla prova delpregresso acquisto dei biglietti aerei per tutta la famiglia, ciò che, comelogicamente osservato dal Tribunale, rende verosimile la versione che fosse ladonna ad essersi rifiutata di tornare in Calabria; non risulta considerata altresìla circostanza che i referti medici in riscontro alla denunciata aggressione del 26dicembre 2025, rilasciati dal nosocomio di XXXXXXX all'esito delle dimissionidella donna e del figlio, non riportano contenuti coerenti con l'esito dellepercosse e delle lesioni denunciate (per la donna prognosi di giorni zero,nessuna traccia di una recente epistassi o di contusioni al volto, per il bambinoprognosi di giorni tre in cui si dava atto di una escoriazione cicatrizzata ad unagamba, di cui nell'immediatezza neppure erano state precisate le cause, masoprattutto non vi era nessun riferimento a un gonfiore o rossore dei testicolidel bambino o tracce di lesioni perianali).Quanto alla capacità della persona offesa di parlare in italiano oggetto dicensura, anche qui, al di là del fatto che la prima denuncia di maltrattamenti èstata fatta direttamente ai sanitari mentre si trovava ricoverata, e non risultache in quel momento vi fosse un interprete, osserva il Collegio che taleconclusione non si basa affatto, o non soltanto, sulle dichiarazioni dei familiaridell'imputato, risultando al contrario argomentata sulle dichiarazioni di testineutri, quali anche il titolare da una palestra e il gestore di un money transfer,ove la donna si recava abitualmente per inviare denaro in Marocco.4. Va altresì considerato che secondo il consolidato insegnamento diquesta Corte di legittimità, nel caso in cui sia denunciato, con ricorso percassazione, il vizio della motivazione del provvedimento emesso dal tribunaledel riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la verificadelle ragioni affermative della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagatoe il controllo della congruenza della motivazione devono, nel caso di dubbio,tener conto della regola di giudizio del "favor rei", da cui consegue che, se duesignificati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deveprivilegiarsi quello più favorevole all'indagato, che può essere accantonato soloqualora risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 3,n. 31022 del 22/03/2023, Rv. 284982 - 03; Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019,Rv. 275699 - 01).5. L'ordinanza gravata, nel fare corretta applicazione di siffatto principio,risulta ampiamente e concretamente motivata su tutti gli aspetti, non ci sonolacune o illogicità manifeste, il Tribunale di riesame ha preso in esameaccuratamente sia le dichiarazioni della persona offesa, che quelle del figliominore, adottato dall'imputato, anch'egli persona offesa, sia quelle dei testi adifesa che dei cosiddetti testi di riscontro, valutazioni e argomentazioni che nonrisultano aggredite dalle censure mirate a sollecitare una non consentitarivalutazione, oltretutto del solo materiale dichiarativo raccolto nelle indagini dip.g., senza considerare minimamente gli ulteriori elementi offerti dalle indaginidifensive che vanno a comporre il quadro complessivo su cui si fondal'annullamento dell'ordinanza genetica.6. Infine, va rimarcato che secondo l’oramai consolidato orientamentodella giurisprudenza di legittimità (da ultimo Sez. 6 n. 40720 del 12/11/2025,Pmt. C. Scadurra, Sez. 6 n. 40721 del 12/11/2025, Pmt. c. Bezziccheri e Sez.6, n. 40725 del 12/11/2025, Pmt. c. Catella, non massimate), il pubblicoministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso ilpresupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità percarenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delleesigenze cautelari, che possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso incui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera lapresunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46219 del25/11/2021, Marcus, Rv. 282355 - 01).Di conseguenza, quantomeno con riferimento alle contestazioniprovvisorie diverse dalla violenza sessuale, per le quali non opera alcunapresunzione legislativa di sussistenza delle esigenze cautelari, l'accoglimentodell'impugnazione in ordine al profilo esclusivo dei gravi indizi di colpevolezzanon potrebbe condurre all'applicazione della misura coercitiva e, quindi,sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante (explurimis: Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Pmt. c. Acanfora, Rv. 281010-01;Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, Pmt. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276375,con riferimento all'inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso percassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza direiezione dell'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta dimisura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alleesigenze cautelari, si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimentodella sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza).Nel caso di specie, il pubblico ministero ricorrente ha solo censuratol’ordinanza impugnata per quanto concerne i profili inerenti alla ritenutacarenza dei gravi indizi di colpevolezza, senza nulla aggiungere circa laperdurante sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari; ne consegue, conriguardo alle imputazioni provvisorie di cui ai capi 1), 2) e 4), un ulterioreprofilo di inammissibilità del ricorso. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 31914/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris