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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23920/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/SMIre le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Torino, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui era stata rigettata la richiesta di estinzione del reato di bancarotta semplice di cui alla sentenza emessa dallo stesso G.i.p. ex art. 444 cod. proc. pen. in data 13/01/2016, irrevocabile il 30/01/2016, con la quale era stata applicata al suddetto la pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, sostituita con la multa di euro 20.000,00.

Ha, invero, ritenuto condivisibile l'argomento su cui si è fondato il rigetto del primo Giudice, ossia che l'effetto estintivo del reato di cui al patteggiamento doveva ritenersi precluso per avere l'imputato nei cinque anni successivi alla data di irrevocabilità della suddetta sentenza e precisamente 1'8 febbraio 2016 (data della sentenza dichiarativa di fallimento) commesso altro delitto di bancarotta semplice, ancorché estinto per esito positivo della messa alla prova, come da sentenza del G.i.p. del Tribunale di Torino in data 12/01/2021.

Fondando detto assunto sulla giurisprudenza secondo cui è preclusa la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento se nel termine di cinque anni l'autore di quel reato commette un nuovo delitto, pur se questo è stato oggetto di altra sentenza di patteggiamento ed è stato dichiarato estinto per non avere l'interessato commesso altro reato nei successivi cinque anni, non rientrando tra gli effetti penali che cessano a seguito dell'estinzione del reato oggetto di sentenza irrevocabile di patteggiamento, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., il carattere ostativo del reato stesso.

Il ragionamento, quindi, del Giudice dell'esecuzione, sia in sede di primo rigetto che in sede di opposizione, si fonda sull'equiparabilità tra l'accertamento operato in sede di decisione sulla ammissibilità o meno della richiesta messa alla prova e quello operato in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti; e sull'esclusivo rilievo, ai fini della preclusione della estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., della commissione nei cinque anni di un nuovo reato accertato giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore.

2.1. Con i primi due motivi di impugnazione si deducono rispettivamente vizio di motivazione e violazione di legge penale, con riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 168-bis, comma 1, e 168-ter, comma 1, cod. pen., 464-septies, comma 1, e 445, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione per la difesa avrebbe tenuto conto di una sentenza successiva, che ha definito un procedimento con declaratoria di estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., erroneamente equiparata a quella emessa in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, sul presupposto che questa, al pari di quella, comporterebbe l'accertamento della commissione di un reato.

E ciò in contrasto con le precisazioni della Corte costituzionale sull'istituto della messa alla prova circa l'assenza di un'attribuzione di colpevolezza e sull'accesso con essa, in difetto di un formale accertamento di responsabilità, ad un trattamento alternativo alla pena che sarebbe stata inflitta nel caso di un eventuale condanna.

2.2. Col terzo e il quarto motivo di ricorso si denunciano vizio di motivazione e violazione dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

Il ricorrente rileva che il delitto di cui alla seconda sentenza è in realtà anteriore a quello della prima sentenza, in quanto la condotta di bancarotta semplice commessa da Giletti di cui a questa sentenza non va oltre il 13 aprile 2011 (pur essendo intervenuta la dichiarazione di fallimento solo in data 8 febbraio 2016), sicché non ricorrerebbe comunque il presupposto, richiesto dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., della commissione di un delitto nel termine di cinque anni. [OSCURATO:PERSONA]

1. A parte la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo, di cui al terzo e al quarto motivo di impugnazione sulla data di commissione della successiva bancarotta, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui il momento consumativo dei reati fallimentari coincide con la data di dichiarazione del fallimento della società (ex plurimis Sez. 2 5, n. 7999 del 13/01/2021, Cianciani, Rv. 280496), la cui valutazione resta comunque assorbita, il ricorso è fondato con riguardo ai primi due motivi.

1.1. Invero, secondo la ricostruzione esegetica dell'istituto della messa alla prova operata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, e Sez.

U n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli) e della Corte costituzionale (sentenze n. 91 e n. 218 del 2018), come attentamente evidenziato nell'analitica requisitoria del Procuratore generale, la sentenza che definisce il procedimento con declaratoria di estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non comporta l'accertamento della commissione di un reato.

La messa alla prova, anche se può assimilarsi al patteggiamento per la base consensuale del procedimento e del conseguente trattamento, presenta aspetti che da questo la differenziano, al punto da non consentire un riferimento nei termini tradizionali alle categorie costituzionali penali e processuali, perché il carattere innovativo della messa alla prova «segna un ribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio» (Sez.

U, n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli, in motivazione).

La nuova figura realizza una rinuncia statuale alla potestà punitiva condizionata al buon esito di un periodo di prova controllata e assistita e si connota, sotto il profilo processuale, come procedimento speciale alternativo al giudizio, e, sotto il profilo sostanziale, come una causa di estinzione del reato, perseguendo «scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene "infranta" la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto» (sempre Sez.

U, n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli).

E', quindi, rilevante la differenza tra l'istituto in esame e il patteggiamento, in quanto la sentenza che dispone l'applicazione della pena su richiesta delle parti, «pur non potendo essere pienamente identificata con una vera e propria sentenza di condanna (cfr.

Corte costituzionale, sentenza n. 251 del 1991),è tuttavia a questa "equiparata" ex art. 445 del codice di procedura penale» (Corte costituzionale, ordinanza n. 73 del 1993) e conduce all'irrogazione della pena prevista per il reato contestato, anche se diminuita fino a un terzo, mentre l'esito positivo della prova conduce ad una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato.

Con la conseguenza che la sentenza di patteggiamento costituisce un titolo esecutivo per l'applicazione di una sanzione tipicamente penale, mentre l'ordinanza che dispone la sospensione del processo e ammette l'imputato alla prova non costituisce un titolo per dare esecuzione alle relative prescrizioni, perché il trattamento programmato non è una sanzione penale, eseguibile coattivamente, ma dà luogo a un'attività rimessa alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell'imputato, il quale liberamente può farla cessare determinando la ripresa del corso del processo sospeso.

In definitiva, pur non mancando nella messa alla prova, in via incidentale e allo stato degli atti (essendo l'accertamento definitivo rimesso all'eventuale prosieguo di giudizio nel caso di esito negativo della prova) una considerazione della responsabilità dell'imputato - posto che il giudice, in base all'art. 464-bis cod. proc. pen., deve verificare che non ricorrano le condizioni "per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129" cod. proc. pen. e anche a tale scopo può esaminare gli atti del fascicolo del pubblico ministero, valutare la richiesta dell'imputato, eventualmente disponendone la comparizione, ex art. 464 -quater, comma 2, cod. proc. pen., e, se lo ritiene necessario, acquisire ulteriori informazioni, in applicazione dell'art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. - non può dirsi che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 464 -septies cod. proc. pen. sia equiparabile a quella emessa in sede di applicazione della pena .su richiesta delle parti e comporti l'accertamento della commissione di un reato.

1.2. Orbene, nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice dell'esecuzione, deve escludersi la ricorrenza del presupposto, che preclude l'estinzione del reato di cui alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, della commissione di un delitto nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato di detta sentenza, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. peri.

2. Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata e va disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino.

P. Q. M.Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/SMIre le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Torino, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui era stata rigettata la richiesta di estinzione del reato di bancarotta semplice di cui alla sentenza emessa dallo stesso G.i.p. ex art. 444 cod. proc. pen. in data 13/01/2016, irrevocabile il 30/01/2016, con la quale era stata applicata al suddetto la pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, sostituita con la multa di euro 20.000,00. Ha, invero, ritenuto condivisibile l'argomento su cui si è fondato il rigetto del primo Giudice, ossia che l'effetto estintivo del reato di cui al patteggiamento doveva ritenersi precluso per avere l'imputato nei cinque anni successivi alla data di irrevocabilità della suddetta sentenza e precisamente 1'8 febbraio 2016 (data della sentenza dichiarativa di fallimento) commesso altro delitto di bancarotta semplice, ancorché estinto per esito positivo della messa alla prova, come da sentenza del G.i.p. del Tribunale di Torino in data 12/01/2021. Fondando detto assunto sulla giurisprudenza secondo cui è preclusa la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento se nel termine di cinque anni l'autore di quel reato commette un nuovo delitto, pur se questo è stato oggetto di altra sentenza di patteggiamento ed è stato dichiarato estinto per non avere l'interessato commesso altro reato nei successivi cinque anni, non rientrando tra gli effetti penali che cessano a seguito dell'estinzione del reato oggetto di sentenza irrevocabile di patteggiamento, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., il carattere ostativo del reato stesso. Il ragionamento, quindi, del Giudice dell'esecuzione, sia in sede di primo rigetto che in sede di opposizione, si fonda sull'equiparabilità tra l'accertamento operato in sede di decisione sulla ammissibilità o meno della richiesta messa alla prova e quello operato in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti; e sull'esclusivo rilievo, ai fini della preclusione della estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., della commissione nei cinque anni di un nuovo reato accertato giudizialmente con sentenza passata in giudicato. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore. 2.1. Con i primi due motivi di impugnazione si deducono rispettivamente vizio di motivazione e violazione di legge penale, con riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 168-bis, comma 1, e 168-ter, comma 1, cod. pen., 464-septies, comma 1, e 445, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione per la difesa avrebbe tenuto conto di una sentenza successiva, che ha definito un procedimento con declaratoria di estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., erroneamente equiparata a quella emessa in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, sul presupposto che questa, al pari di quella, comporterebbe l'accertamento della commissione di un reato. E ciò in contrasto con le precisazioni della Corte costituzionale sull'istituto della messa alla prova circa l'assenza di un'attribuzione di colpevolezza e sull'accesso con essa, in difetto di un formale accertamento di responsabilità, ad un trattamento alternativo alla pena che sarebbe stata inflitta nel caso di un eventuale condanna. 2.2. Col terzo e il quarto motivo di ricorso si denunciano vizio di motivazione e violazione dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente rileva che il delitto di cui alla seconda sentenza è in realtà anteriore a quello della prima sentenza, in quanto la condotta di bancarotta semplice commessa da Giletti di cui a questa sentenza non va oltre il 13 aprile 2011 (pur essendo intervenuta la dichiarazione di fallimento solo in data 8 febbraio 2016), sicché non ricorrerebbe comunque il presupposto, richiesto dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., della commissione di un delitto nel termine di cinque anni. [OSCURATO:PERSONA] 1. A parte la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo, di cui al terzo e al quarto motivo di impugnazione sulla data di commissione della successiva bancarotta, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui il momento consumativo dei reati fallimentari coincide con la data di dichiarazione del fallimento della società (ex plurimis Sez. 2 5, n. 7999 del 13/01/2021, Cianciani, Rv. 280496), la cui valutazione resta comunque assorbita, il ricorso è fondato con riguardo ai primi due motivi. 1.1. Invero, secondo la ricostruzione esegetica dell'istituto della messa alla prova operata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, e Sez. U n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli) e della Corte costituzionale (sentenze n. 91 e n. 218 del 2018), come attentamente evidenziato nell'analitica requisitoria del Procuratore generale, la sentenza che definisce il procedimento con declaratoria di estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non comporta l'accertamento della commissione di un reato. La messa alla prova, anche se può assimilarsi al patteggiamento per la base consensuale del procedimento e del conseguente trattamento, presenta aspetti che da questo la differenziano, al punto da non consentire un riferimento nei termini tradizionali alle categorie costituzionali penali e processuali, perché il carattere innovativo della messa alla prova «segna un ribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio» (Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli, in motivazione). La nuova figura realizza una rinuncia statuale alla potestà punitiva condizionata al buon esito di un periodo di prova controllata e assistita e si connota, sotto il profilo processuale, come procedimento speciale alternativo al giudizio, e, sotto il profilo sostanziale, come una causa di estinzione del reato, perseguendo «scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene "infranta" la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto» (sempre Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli). E', quindi, rilevante la differenza tra l'istituto in esame e il patteggiamento, in quanto la sentenza che dispone l'applicazione della pena su richiesta delle parti, «pur non potendo essere pienamente identificata con una vera e propria sentenza di condanna (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 251 del 1991),è tuttavia a questa "equiparata" ex art. 445 del codice di procedura penale» (Corte costituzionale, ordinanza n. 73 del 1993) e conduce all'irrogazione della pena prevista per il reato contestato, anche se diminuita fino a un terzo, mentre l'esito positivo della prova conduce ad una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato. Con la conseguenza che la sentenza di patteggiamento costituisce un titolo esecutivo per l'applicazione di una sanzione tipicamente penale, mentre l'ordinanza che dispone la sospensione del processo e ammette l'imputato alla prova non costituisce un titolo per dare esecuzione alle relative prescrizioni, perché il trattamento programmato non è una sanzione penale, eseguibile coattivamente, ma dà luogo a un'attività rimessa alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell'imputato, il quale liberamente può farla cessare determinando la ripresa del corso del processo sospeso. In definitiva, pur non mancando nella messa alla prova, in via incidentale e allo stato degli atti (essendo l'accertamento definitivo rimesso all'eventuale prosieguo di giudizio nel caso di esito negativo della prova) una considerazione della responsabilità dell'imputato - posto che il giudice, in base all'art. 464-bis cod. proc. pen., deve verificare che non ricorrano le condizioni "per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129" cod. proc. pen. e anche a tale scopo può esaminare gli atti del fascicolo del pubblico ministero, valutare la richiesta dell'imputato, eventualmente disponendone la comparizione, ex art. 464 -quater, comma 2, cod. proc. pen., e, se lo ritiene necessario, acquisire ulteriori informazioni, in applicazione dell'art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. - non può dirsi che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 464 -septies cod. proc. pen. sia equiparabile a quella emessa in sede di applicazione della pena .su richiesta delle parti e comporti l'accertamento della commissione di un reato. 1.2. Orbene, nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice dell'esecuzione, deve escludersi la ricorrenza del presupposto, che preclude l'estinzione del reato di cui alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, della commissione di un delitto nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato di detta sentenza, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. peri. 2. Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata e va disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino. P. Q. M.Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuov
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