CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 45902/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante URSO Nilo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA]' ECOLOGICA s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante MADEO Luigi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori delle ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]) e avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]' ECOLOGICA), che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cosenza ha accolto l'appello proposto, ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale - per quanto qui rileva - il G.i.p. del predetto Tribunale aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo a fini di confisca anche per equivalente del profitto, e di applicazione delle sanzioni interdittive, formulata, ai sensi degli artt. 19 e 53, 9 e 45 d.lgs. n. 231 del 2001, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA]' ECOLOGICA s.r.I., con riferimento al reato associativo contestato al capo 1) delia rubrica: reato di cui il G.i.p. aveva escluso la sussistenza del fumus per la ritenuta mancanza di una struttura associativa ancorchè rudimentale (il fumus commissi delicti era stato invece ravvisato dal G.i.p. in relazione ai reati fiscali costituenti - nell'ipotesi accusatoria - l'attuazione del programma criminale, che peraltro non erano compresi, ratione temporis, tra i delitti ascrivibili ai due enti). 2. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato associativo. Si censura la sentenza per aver condiviso le argomentazioni del P.M. appellante in ordine alla sufficienza, quanto ai requisiti dell'organizzazione e dello stabile accordo per la commissione di una serie indeterminata di delitti, delle società create dal gruppo familiare investigato e utilizzate peri gli scopi illeciti. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata verifica dei presupposti dell'interesse e del vantaggio di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231: presupposti insussistenti nella stessa impostazione accusatoria, che aveva considerato la [OSCURATO:PERSONA] un mero strumento per la commissione di reati a vantaggio degli associati. 2.3. Violazione di legge con riferimento all'individuazione del profitto confiscabile nel "vantaggio ottenuto dalle società che ne hanno beneficiato in termini di mancato pagamento dei debiti tributari". Si osserva al riguardo che il profitto in questione era equiparato al risparmio di imposta, che peraltro costituiva il profitto dei reati-fine contestati, con riferimento alla gestione della [OSCURATO:PERSONA], ai capi 13), 14) e 15), relativi peraltro ad un periodo pacificamente anteriore all'entrata in vigore dell'art. 24 quinquiesdecies d.lgs. 231. In tale prospettiva, si evidenzia che il Tribunale, per evitare la violazione del principio di legalità, avrebbe dovuto individuare l'autonomo profitto dell'associazione in termini di afflusso di utilità patrimoniali nelle casse del sodalizio, destinate a costituire "dividendi" per gli associati: non essendo invece possibile l'automatica equiparazione con il profitto dei reati fiscali. 2.4. Violazione di legge con riferimento all'applicazione della misura cautelare della nomina di un commissario giudiziale. Si censura l'ordinanza per aver fondato 2 tale applicazione su fatti (relativi a rapporti tra le società ELOG e [OSCURATO:PERSONA]' ECOLOGICA, compendiati nel capo 21) ai quali la ricorrente era del tutto estranea. 3. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA]' ECOLOGICA s.r.I., a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus del reato associativo. Si censura l'ordinanza per essersi discostata dalle valutazioni del G.i.p. senza peraltro individuare una struttura organizzata, autonoma e distinta dal gruppo familiare: non potendo ritenersi sufficiente, come chiarito da recente giurisprudenza, il mero accordo tra i componenti di quel gruppo in assenza di una pur rudimentale organizzazione. Si rileva altresì, con riferimento alla società ricorrente, l'autonomia strutturale e l'effettività del suo operare nel settore dello smaltimento rifiuti, l'estraneità ad ogni accusa del suo amministratore, l'assenza tra gli amministratori dei componenti della famiglia Caputo/Urso, l'unicità della contestazione al capo 34 relativa all'acquisto di alcuni beni appartenuti alla ELOG. 3.2. Violazione di legge con riferimento all'individuazione del profitto del reato associativo. Si censura l'espediente utilizzato per aggirare la tassatività del sistema sanzionatorio previsto dal d.lgs. n. 231 e la mancata inclusione in quel sistema, all'epoca dei fatti, dei reati tributari contestati alle persone fisiche. Quanto poi alla quantificazione delle somme, correlata al risparmio di imposta ottenuto dalle società che non avevano pagato i debiti tributari, la difesa ricorrente sottolinea l'assenza di contestazione di reati tributari alla [OSCURATO:PERSONA]' ECOLOGICA (tra l'altro costituita nel 2019 laddove le contestazioni dei predetti reati si fermavano al 2017), e la necessità di eventualmente limitare il profitto al valore dei beni della ELOG acquistati (cfr. capo 21), previa detrazione delle somme impiegati per l'acquisto. 3.3. Con motivi nuovi ritualmente trasmessi, la difesa torna a censurare la mancata quantificazione del profitto realmente ascrivibile alla società ricorrente, il mancato rispetto del principio di proporzionalità della misura, il mancato apprezzamento della circostanza per cui le somme individuate quale profitto non erano in realtà entrate nelle casse della società, richiamando le ulteriori considerazioni già svolte in ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati limitatamente alle censure formulate con riferimento all'individuazione del profitto del reato associativo. 2. I motivi di ricorso con cui le due società ricorrenti hanno inteso contestare la ritenuta sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 416 cod. pen. (e che possono in questa sede essere esaminati congiuntamente) sono infondati.3 Secondo un indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte assolutamente consolidato, «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (così, tra le tante, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). In tale condivisibile cornice ermeneutica, deve senz'altro escludersi la configurabilità di una violazione di legge nel percorso argomentativo tracciato dal Tribunale di Cosenza, che ha ritenuto configurabile il reato i3ssociativo di cui al capo 1 (contestato alle ricorrenti ai capi 33 e 34, in relazione all'art. 24-ter d.lgs. n. 231 del 2001), disattendendo l'impostazione del G.i.p. del Tribunale di Castrovillari, che aveva ritenuto insussistente il requisito di una struttura associativa, ancorchè rudimentale. A tale specifico proposito, il Tribunale ha diffusamente valorizzato l'esistenza e l'utilizzo di diverse società, riferibili agli indagati (alcuni dei quali appartenenti alle famiglie CAPUTO e URSO) per l'esecuzione del programma criminoso, consistente nella emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e nella conseguente realizzazione di indebite compensazioni, per un importo complessivo non lontano dai 50 milioni (cfr. pag. 3: "una volta maturato un cospicuo debito tributario (di solito dopo due/tre anni dalla costituzione della società), la società iniziava ad emettere una considerevole mole di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di una nuova società creata ad hoc e diventava così insolvente nei confronti del Fisco. La società di nuova costituzione, registrando le fatture emesse, per lo più riferite a mezzi aziendali vetusti, ma che risultavano con un valore contabile pari al nuovo, beneficiavano di un rilevante credito tributario che veniva usato per le compensazioni dei debiti tributari e previdenziali relativi alla gestione ordinaria"). Ad avviso del Tribunale, era stata così possibile la commissione di reati tributari e fallimentari per oltre un decennio, utilizzando appunto gli strumenti societari man mano succedutisi, i cui posti strategici venivano occupati da aderenti al sodalizio: a nulla rilevando il fatto che le società non potessero essere considerate semplici "cartiere", ma soggetti giuridici che avevano anche operato lecitamente, prima di essere "piegati" a fini illeciti (cfr. pag. 5). Nella medesima prospettiva, il Tribunale ha poi posto in rilievo non solo i collegamenti tra le società riconducibili alla famiglia CAPUTO, ma anche le coincidenze rilevabili nella sede operativa (identificata per quasi tutte nella stessa località di Rossano) e nella compagine direttiva (anch'essa costantemente individuabile, nella sostanza, nelle figure di CAPUTO Francesco e della moglie URSO [OSCURATO:PERSONA]: cfr. pag. 6).[OSCURATO:PERSONA] cosentino ha poi sottolineato che la centralità dei predetti indagati, al di là delle cariche formalmente ricoperte da altri aderenti al sodalizio, era emersa - grazie all'attività captativa - anche con riferimento alle società odierne ricorrenti. Cfr. al riguardo pag. 7 segg. dell'ordinanza, in cui viene illustrato il dettaglio delle dinamiche gestorie sia nella [OSCURATO:PERSONA] che nella [OSCURATO:PERSONA]' ECOLOGICA, presso la quale erano transitate da ultimo le risorse di altre società poste in liquidazione o in fallimento. In particolare, a pag. 9 è stato evidenziato, per un verso, che era stato lo stesso G.i.p. a porre in risalto il ruolo di amministratori di fatto svolto dai coniugi CAPUTO/URSO anche nella [OSCURATO:PERSONA] (dove la URSO, sorella del socio di maggioranza, figurava peraltro come dipendente); quanto alla [OSCURATO:PERSONA]' ECOLOGICA, il cui legale rappresentante era MADEO Luigi, una serie di fonti dichiarative avevano evidenziato come anche tale società, costituita per ultima, fosse riconducibile a CAPUTO Francesco e URSO [OSCURATO:PERSONA], ed avesse beneficiato di condotte distrattive fino al maggio 2021 (cessioni di beni senza corrispettivo dalla fallita ELOG: cfr. pagg. 9-10). Appare evidente, ad avviso del Collegio, che le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine al fumus commissi delicti consentono di escludere radicalmente le ipotesi di motivazione mancante o apparente, risultando anzi del tutto in linea con l'elaborazione giurisprudenziale in tema di reato associativo, anche quanto alla sufficienza di una struttura organizzativa «sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira» (ci'r. ad es. Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255359 - 01). 2. Infondati sono anche i rilievi della [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'applicazione della misura del commissariamento giudiziale, applicata dal Tribunale in sostituzione delle sanzioni interdittive richieste dal P.M. La motivazione del Tribunale risulta, anche in questo caso, certamente immune da vizi qui deducibili, avendo posto in rilievo la gravità dell'illecito, le altrettanto gravi carenze organizzative che avevano reso possibile l'utilizzo delle strutture societarie da parte dei soggetti in posizione apicale, nonché il periculum in mora, ravvisato non solo per la [OSCURATO:PERSONA]' ECOLOGICA (con il riferimento alle condotte distrattive cui si è già accennato), ma anche per la [OSCURATO:PERSONA], con il richiamo a quanto evidenziato dal G.i.p. in ordine "a una serie di crediti sotto forma di 'anticipi a fornitori' che, però, non trovano alcuna giustificazione contabile" (cfr. pag. 17 dell'ordinanza impugnata). In buona sostanza, trattasi di percorso argomentativo che non può essere in alcun modo ricondotto alle ipotesi di motivazione mancante, o meramente apparente, di cui all'elaborazione giurisprudenziale inizialmente richiamata. 3. Sono invece fondati i rilievi difensivi concernenti la quantificazione del profitto del reato associativo, che possono anche in questo caso essere trattati congiuntamente. Deve invero conferirsi rilievo assorbente al fatto che il Tribunale, dopo aver diffusamente esaminato, in linea generale ed astratta, la questione della 5 configurabilità di un profitto del reato associativo (ovviamente inteso, nella prospettiva della confisca di cui all'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, quale vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale rispetto al reato presupposto), e dopo aver risposto positivamente al quesito sulla scorta di plurimi precedenti giurisprudenziali (cfr. tra gli altri Sez. 2, n. 6507 del 20/01/2015, Scoponi, Rv. 262782 - 01: «il delitto di associazione per delinquere può essere considerato in sé idoneo a generare profitto illecito - come tale suscettibile di confisca in via del tutto autonoma da quello conseguito dai reati-fine perpetrati in esecuzione del programma criminoso - con riferimento alle utilità percepite dagli associati per il contributo da essi prestato per assicurare il regolare funzionamento del sodalizio»), ha ritenuto di poter identificare il profitto nel risparmio di imposta ottenuto dalle società che ne avevano beneficiato in termini di mancato pagamento dei debiti tributari. Su tali basi, il Tribunale ha disposto il "sequestro finalizzato alla confisca del profitto realizzato dai partecipi all'associazione che è stato quantificato dal P.M. in Euro 15.983.346,20, attraverso la lettura delle risultanze dei bilanci acquisiti dalla Guardia di Finanza. Questo Tribunale condivide l'impostazione di calcolo del P.M., peraltro neppure contestata in maniera specifica dalla Difesa" (cfr. pag. 16 dell'ordinanza impugnata). In buona sostanza, il Tribunale ha operato - su un passaggio essenziale quale quello della individuazione e quantificazione del profitto del reato associativo contestato alle ricorrenti - un integrale quanto acritico rinvio alle valutazioni del P.M., a loro volta basate sulla lettura degli atti di indagine acquisiti dalla Guardia di Finanza, limitandosi ad una apodittica condivisione. Sul punto, deve qui richiamarsi il recente arresto secondo cui «l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto per relationem, mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi, soprattutto se la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario» (Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Foffo, Rv. 276770 - 01). Sulla impossibilità di considerare l'obbligo motivazionale con la tecnica della relatio ad altri atti del procedimento, nelle ipotesi in cui questi ultimi, anche se puntualmente richiamati, non abbiano contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo, ma siano costituiti da documenti complessi e contenenti aspetti valutativi, v. già in precedenza Sez. 3, n. 12464 del 04/03/2010, C., Rv. 246455 - 01; Sez. 6, n. 46080 del 29/10/2015, Talbi, Rv. 265338 - 01). La motivazione del Tribunale risulta sul punto, all'evidenza, del tutto distonica da tali principi, difettando qualsiasi autonoma rielaborazione di quanto prospettato dal P.M. sulla scorta degli atti di indagine. Ed è superfluo evidenziare quanto il richiamo di tali principi debba ritenersi pertinente nella fattispecie in esame, in cui il profitto del reato associativo deve essere tenuto nettamente distinto da quello dei reati-fine posti in essere dagli aderenti al sodalizio, anche in relazione al fatto - ripetutamente evidenziato nelle impugnazioni - che i reati tributari sono stati inseriti nel novero dei reati-presupposto, di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, solo ad opera della I. n. 124 del 2019, mediante l'inserimento dell'art. 25-quinquiesdecies. 4. Le considerazioni qui appena svolte assumono rilievo assorbente delle ulteriori censure prospettate ed impongono, in parziale accoglimento delle impugnazioni proposte, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al profilo della individuazione e quantificazione del profitto, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cosenza. Nel resto, invece, i ricorsi devono essere rigettati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al profitt