Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24948/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

IA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648- bis cod. pen., è generico, in quanto fondato su argomentazioni che si limitano a riproporre le medesime ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, risultando pertanto privo di specificità; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancata correlazione tra le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e quelle dedotte a sostegno dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato, a fronte di una motivazione immune da evidenti illogicità (si veda la pagina 5 della sentenza impugnata), avendo la Corte territoriale evidenziato l'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione ai fini del relativo riconoscimento; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648- bis cod. pen., è generico, in quanto fondato su argomentazioni che si limitano a riproporre le medesime ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, risultando pertanto privo di specificità; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancata correlazione tra le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e quelle dedotte a sostegno dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato, a fronte di una motivazione immune da evidenti illogicità (si veda la pagina 5 della sentenza impugnata), avendo la Corte territoriale evidenziato l'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione ai fini del relativo riconoscimento; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24948/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris