CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 25439/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 ottobre 2022 la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del 28 marzo 2022 del Tribunale di Foggia resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato rispettivamente in anni quattro/ mesi quattro di reclusione ed euro 24.000 di multa, ed in anni tr5 mesi otto di reclusione ed euro 18.000 di multa, le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen., 73, commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nonché 633 e 639-bis cod. pen.. 2. Sono stati proposti separati ricorsi per cassazione. 3. Ricorso Marinelli 3.1. Con unico motivo il ricorrente ha lamentato erronea applicazione di legge e vizio motivazionale quanto alla recidiva. In particolare, la Corte territoriale si era limitata ad applicare la recidiva in ragione dei reiterati precedenti penali, senza provvedere ad alcuna ulteriore precisazione su natura, entità e capacità di questi nel determinare la progressione criminosa, non riservandosi altresì alcuna attenzione alla condotta processuale connotata dalla rinuncia dei principali motivi di gravame e dalla scelta del rito abbreviato. Sono state in seguito depositate memoria illustrativa e dichiarazione di rinuncia. 4. Ricorso Santacroce 4.1. E' stata anzitutto eccepita la carenza motivazionale quanto all'affermazione di responsabilità. In secondo luogo, sotto il profilo dell'erronea applicazione di legge, il ricorrente ha lamentato l'omessa motivazione circa il rigetto del riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono inammissibili. 4. Ricorso Marinelli 4.1. In data 27 aprile 2023 è stata trasmessa dal difensore munito di procura speciale la dichiarazione di rinuncia al ricorso. 5. Ricorso Santacroce 5.1. Deve invero essere osservato che l'odierno ricorrente non ha tenuto in considerazione la sentenza impugnata. Per un verso infatti l'imputato aveva addirittura rinunciato al motivo riguardante l'invocata applicazione della fattispecie minore di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 (dopo che la sentenza impugnata aveva peraltro ricordato che erano stati ammessi gli addebiti); d'altro canto le attenuanti generiche sono state riconosciute in sede di gravame, ancorché non nella misura massima in ragione della gravità delle condotte, ma su questo non vi è doglianza. 6. Alla stregua dei rilievi che precedono non può quindi che concludersi nel senso della conseguente inammissibilità dei proposti ricorsi. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/04/2023 Il C