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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22101/2026

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so e la memoria del difensore;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni scritte in calce alla memoria trasmessa in data 8 maggio u.s. daldifensore dell’indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso del Pubblico ministero ovvero rigettarlo.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 17 marzo 2026, il Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA], qualificato il fatto come tentato furto, seguito da percosse, non convalidaval'arresto di [OSCURATO:PERSONA], che la polizia giudiziaria -intervenuta nella immediatezzadell’episodio aggressivo- aveva operato ritenendo di trovarsi al cospetto di una rapinaimpropria consumata, come tale poi contestata dal Pubblico ministero, che chiedeva laconvalida dell’arresto e l’applicazione di una misura cautelare coercitiva per i fatti qualificaticome da imputazione provvisoria.1.1.

L’indagato era colto dalla persona offesa mentre cercava di allontanarsi dal localeaperto al pubblico con la borsa della stessa p.o., poco prima sottratta e occultata all’internodel giubbotto.

La persona offesa riusciva a recuperare nell’immediatezza la refurtiva, maseguiva a tanto un crescendo di violenza esercitata dall’indagato verso le persone e versole cose, prima all’interno dell’esercizio e poi all’esterno, fino all’arrivo della poliziagiudiziaria che lo traeva in arresto.1.2.

Il giudice motivava il diniego della convalida sulla base della qualificazionegiuridica del fatto contestato (tentato furto, per difetto di finalizzazione della condottaviolenta e della relazione di immediatezza tra sottrazione, già invertita agli effetti delpossesso, e violenza alla persona) e della non immediata e diretta percezione, da partedella p.g. operante, delle circostanze pregresse (riferite dagli attori privati dell’occorso),che non consentivano di qualificare i fatti nei termini indicati dal Pubblico ministero inimputazione.

La polizia giudiziaria, in altre parole, avrebbe solo recepito una narrazione,senza poter quindi apprezzare direttamente né le circostanze del fatto, né le tracce delreato appena commesso.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico ministero presso il giudice cheprocede, lamentando, con separati motivi:2.1.

Violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice (art. 628, secondocomma, cod. pen.) e vizio di motivazione per mancanza, in ordine alla più mitequalificazione giuridica del fatto contestato (furto tentato in luogo della rapina consumata);2.2.

Inosservanza della legge processuale nella valutazione dello stato di flagranza oquasi flagranza in relazione al delitto di rapina correttamente contestato.3.

Con memoria trasmessa in data 8 maggio u.s., il difensore dell’indagato ha allegatol’ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame in data 2 maggio 2026, adito su appello(art. 310 cod. proc. pen.) del Pubblico ministero; ha chiesto, quindi, dichiararsiinammissibile il ricorso della parte pubblica e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è ammissibile in quanto censura la falsa applicazione della norma penaleincriminatrice (art. 628, comma secondo, cod. pen.) e la violazione della normaprocessuale che governa il concetto di flagranza o quasi flagranza (art. 382, comma 1, cod.proc. pen.) nel reato.

Con il ricorso per cassazione contro il provvedimento di non convalidadell'arresto possono, infatti, dedursi esclusivamente vizi di illegittimità, con riferimento, inparticolare, al titolo del reato, all'esistenza o meno della flagranza e all'osservanza deitermini, rimanendo escluse le questioni relative ai vizi di motivazione che attengono, inpunto di fatto, al giudizio di merito inerente l'affermazione della responsabilità penale (Sez.6, n. 21771 del 18/05/2016, Saluci, Rv. 267071-01; Sez. 6, n. 38180, del 14/10/2010,Prikhno, Rv. 248519).2.

Gli argomenti posti a sostegno della impugnazione non sono, tuttavia, fondati indiritto.2.1.

L’ordinanza impugnata (seguita poi anche dalla ordinanza emessa in sede diappello cautelare, sollecitato dal Pubblico ministero ex art. 310 cod. proc. pen.) haevidenziato proprio la situazione di fatto rappresentatasi agli occhi della polizia giudiziariaintervenuta sul posto, allorquando il possesso della cosa sottratta era già stato riconvertitoin favore della persona spogliata, l’azione violenta verso le persone si era già esaurita,l’agente era uscito dal locale e, lungi dall’attivarsi per guadagnare la fuga e l’impunità, sitratteneva all’esterno, lanciando sedie e tavolini verso le vetrine del locale; solo questosegmento di condotta, del tutto avulso e non funzionale al pregresso, era ancora in corsoall’atto dell’intervento della polizia giudiziaria.

Difettava, dunque, in quel frangente, sial’evidenza della finalità di mantenere il possesso della cosa sottratta, che quella dello scopodi procurarsi l’impunità.3.

Appare opportuno richiamare i principi, più volte affermati da questa Corte, secondoi quali in tema di arresto in flagranza il giudice della convalida deve limitarsi alla verificadella sussistenza dei presupposti legali per l'arresto e dell'uso ragionevole dei poteri daparte della polizia giudiziaria o del privato, in una chiave di lettura che non deve riguardarené la gravità indiziaria -valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelaricoercitive (Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Bezzari, Rv. 284596 – 01; Sez. 5, n. 21183,del 27/10/2016, Vattimo, Rv. 270042; Sez. 6, n. 25625, del 12/04/2012, Eebrihim, Rv.253022-01; giurisprudenza costante sin da Sez. 5, n. 798, del 5/3/1993, Rv. 194137)-, nél'apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito.3.1.

Al fine di effettuare il controllo di ragionevolezza, il giudice deve poi porsi nellastessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi almomento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti delladiscrezionalità attribuita dalla legge e, quindi, trovi ragionevole motivo nella pienaintegrazione dei requisiti della fattispecie descritta.

Evidentemente, non può estendersi ilcontrollo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità, né chi eseguel’arresto è tenuto ad indicare le ragioni che l’hanno indotto ad esercitare il proprio poteredi privare della libertà con una apposita motivazione, essendo sufficiente che tali ragioniemergano dal contesto descrittivo del verbale d'arresto o dagli atti complementari, in mododa consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle.4.

Tanto premesso, si osserva che -nella fattispecie- il giudice della convalida si èragionevole dei poteri di arresto, ponendosi precisamente nella medesima situazione in cuiè avvenuto l'arresto, valutando specificamente le circostanze descritte nel verbale e riferiteda chi quell’arresto aveva eseguito (irreversibile reimpossessamento della res inizialmentesottratta, minaccia e violenza alla persona non funzionale, né alla locupletazione, né aconseguire l’impunità).

Tanto avveniva nella equivocità delle emergenze fattuali, comerappresentata nel verbale di arresto e negli allegati verbali contenenti le sommarieinformazioni raccolte sul luogo e nella immediatezza del fatto.

Il giudice dava quindi contodel superamento, in termini di ragionevolezza, dei limiti della discrezionalità che la normaprocessuale riconosce alla polizia giudiziaria all'atto dell’arresto.

Del resto, lagiurisprudenza di questa Corte può dirsi consolidata nel qualificare la condotta disottrazione (non seguita da impossessamento) come rapina impropria consumata solo seseguita dalla violenza o dalla minaccia rivolta alla persona (non necessariamente il soggettospogliato) e funzionale a guadagnare l’impunità (tra le più recenti: Sez. 2, n. 15584 del12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01).

La formulazione della norma ha unaspiegazione logica ben precisa: il legislatore, con l'espressione “immediatamente dopo"intendeva stabilire il nesso cronologico che deve intercorrere tra i segmenti dell'azionecriminosa complessa, ma non anche definire le caratteristiche, consumate o tentate, di talisegmenti.

In altri termini, nella formulazione della norma svolge un ruolo centrale lanecessità di collegamento logico-temporale tra le condotte di aggressione al patrimonio edi aggressione alla persona, attraverso una successione di immediatezza e di funzionalitàche non era dato cogliere nella concreta fattispecie, essendosi evidentemente interrottoquel nesso di contestualità dell'azione complessiva che connota la plurioffensività del “tipo”.Solo in questi termini trova infatti ragionevolezza l'equiparazione del trattamentosanzionatorio tra la rapina propria e quella impropria.5.

Quanto al divisato cessato stato di flagranza, trattandosi di arresto avvenuto sullabase della cognizione del fatto mediata dalla narrazione degli astanti e della vittima, apparealtresì pertinente il richiamo al dictum delle Sezioni unite “Ventrice” (Sez.

U, n. 39131 del24/11/2015, dep. 2016, Rv. 267591-01) giacché, a ben vedere, nella fattispecie descritta,la polizia giudiziaria è intervenuta quando la persona offesa era già da tempo rientrataautonomamente in possesso della borsa sottratta e l’azione aggressiva verso la personanon era più in corso; mentre ciò che di violento accadeva fuori dall’esercizio pubblico(l’agente era impegnato a lanciare sedie e tavolini verso la vetrina del bar al cui interno sitrovavano i protagonisti della prima fase) non era certamente funzionale a guadagnarel’impunità.6.

Il ricorso va pertanto rigettato.6.1.

La qualità pubblica della parte ricorrente inibisce, secondo quanto dispone l’art.616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso il 26 maggio 2026Il Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so e la memoria del difensore;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni scritte in calce alla memoria trasmessa in data 8 maggio u.s. daldifensore dell’indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso del Pubblico ministero ovvero rigettarlo.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 17 marzo 2026, il Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA], qualificato il fatto come tentato furto, seguito da percosse, non convalidaval'arresto di [OSCURATO:PERSONA], che la polizia giudiziaria -intervenuta nella immediatezzadell’episodio aggressivo- aveva operato ritenendo di trovarsi al cospetto di una rapinaimpropria consumata, come tale poi contestata dal Pubblico ministero, che chiedeva laconvalida dell’arresto e l’applicazione di una misura cautelare coercitiva per i fatti qualificaticome da imputazione provvisoria.1.1. L’indagato era colto dalla persona offesa mentre cercava di allontanarsi dal localeaperto al pubblico con la borsa della stessa p.o., poco prima sottratta e occultata all’internodel giubbotto. La persona offesa riusciva a recuperare nell’immediatezza la refurtiva, maseguiva a tanto un crescendo di violenza esercitata dall’indagato verso le persone e versole cose, prima all’interno dell’esercizio e poi all’esterno, fino all’arrivo della poliziagiudiziaria che lo traeva in arresto.1.2. Il giudice motivava il diniego della convalida sulla base della qualificazionegiuridica del fatto contestato (tentato furto, per difetto di finalizzazione della condottaviolenta e della relazione di immediatezza tra sottrazione, già invertita agli effetti delpossesso, e violenza alla persona) e della non immediata e diretta percezione, da partedella p.g. operante, delle circostanze pregresse (riferite dagli attori privati dell’occorso),che non consentivano di qualificare i fatti nei termini indicati dal Pubblico ministero inimputazione. La polizia giudiziaria, in altre parole, avrebbe solo recepito una narrazione,senza poter quindi apprezzare direttamente né le circostanze del fatto, né le tracce delreato appena commesso.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico ministero presso il giudice cheprocede, lamentando, con separati motivi:2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice (art. 628, secondocomma, cod. pen.) e vizio di motivazione per mancanza, in ordine alla più mitequalificazione giuridica del fatto contestato (furto tentato in luogo della rapina consumata);2.2. Inosservanza della legge processuale nella valutazione dello stato di flagranza oquasi flagranza in relazione al delitto di rapina correttamente contestato.3. Con memoria trasmessa in data 8 maggio u.s., il difensore dell’indagato ha allegatol’ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame in data 2 maggio 2026, adito su appello(art. 310 cod. proc. pen.) del Pubblico ministero; ha chiesto, quindi, dichiararsiinammissibile il ricorso della parte pubblica e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è ammissibile in quanto censura la falsa applicazione della norma penaleincriminatrice (art. 628, comma secondo, cod. pen.) e la violazione della normaprocessuale che governa il concetto di flagranza o quasi flagranza (art. 382, comma 1, cod.proc. pen.) nel reato. Con il ricorso per cassazione contro il provvedimento di non convalidadell'arresto possono, infatti, dedursi esclusivamente vizi di illegittimità, con riferimento, inparticolare, al titolo del reato, all'esistenza o meno della flagranza e all'osservanza deitermini, rimanendo escluse le questioni relative ai vizi di motivazione che attengono, inpunto di fatto, al giudizio di merito inerente l'affermazione della responsabilità penale (Sez.6, n. 21771 del 18/05/2016, Saluci, Rv. 267071-01; Sez. 6, n. 38180, del 14/10/2010,Prikhno, Rv. 248519).2. Gli argomenti posti a sostegno della impugnazione non sono, tuttavia, fondati indiritto.2.1. L’ordinanza impugnata (seguita poi anche dalla ordinanza emessa in sede diappello cautelare, sollecitato dal Pubblico ministero ex art. 310 cod. proc. pen.) haevidenziato proprio la situazione di fatto rappresentatasi agli occhi della polizia giudiziariaintervenuta sul posto, allorquando il possesso della cosa sottratta era già stato riconvertitoin favore della persona spogliata, l’azione violenta verso le persone si era già esaurita,l’agente era uscito dal locale e, lungi dall’attivarsi per guadagnare la fuga e l’impunità, sitratteneva all’esterno, lanciando sedie e tavolini verso le vetrine del locale; solo questosegmento di condotta, del tutto avulso e non funzionale al pregresso, era ancora in corsoall’atto dell’intervento della polizia giudiziaria. Difettava, dunque, in quel frangente, sial’evidenza della finalità di mantenere il possesso della cosa sottratta, che quella dello scopodi procurarsi l’impunità.3. Appare opportuno richiamare i principi, più volte affermati da questa Corte, secondoi quali in tema di arresto in flagranza il giudice della convalida deve limitarsi alla verificadella sussistenza dei presupposti legali per l'arresto e dell'uso ragionevole dei poteri daparte della polizia giudiziaria o del privato, in una chiave di lettura che non deve riguardarené la gravità indiziaria -valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelaricoercitive (Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Bezzari, Rv. 284596 – 01; Sez. 5, n. 21183,del 27/10/2016, Vattimo, Rv. 270042; Sez. 6, n. 25625, del 12/04/2012, Eebrihim, Rv.253022-01; giurisprudenza costante sin da Sez. 5, n. 798, del 5/3/1993, Rv. 194137)-, nél'apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito.3.1. Al fine di effettuare il controllo di ragionevolezza, il giudice deve poi porsi nellastessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi almomento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti delladiscrezionalità attribuita dalla legge e, quindi, trovi ragionevole motivo nella pienaintegrazione dei requisiti della fattispecie descritta. Evidentemente, non può estendersi ilcontrollo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità, né chi eseguel’arresto è tenuto ad indicare le ragioni che l’hanno indotto ad esercitare il proprio poteredi privare della libertà con una apposita motivazione, essendo sufficiente che tali ragioniemergano dal contesto descrittivo del verbale d'arresto o dagli atti complementari, in mododa consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle.4. Tanto premesso, si osserva che -nella fattispecie- il giudice della convalida si èragionevole dei poteri di arresto, ponendosi precisamente nella medesima situazione in cuiè avvenuto l'arresto, valutando specificamente le circostanze descritte nel verbale e riferiteda chi quell’arresto aveva eseguito (irreversibile reimpossessamento della res inizialmentesottratta, minaccia e violenza alla persona non funzionale, né alla locupletazione, né aconseguire l’impunità). Tanto avveniva nella equivocità delle emergenze fattuali, comerappresentata nel verbale di arresto e negli allegati verbali contenenti le sommarieinformazioni raccolte sul luogo e nella immediatezza del fatto. Il giudice dava quindi contodel superamento, in termini di ragionevolezza, dei limiti della discrezionalità che la normaprocessuale riconosce alla polizia giudiziaria all'atto dell’arresto. Del resto, lagiurisprudenza di questa Corte può dirsi consolidata nel qualificare la condotta disottrazione (non seguita da impossessamento) come rapina impropria consumata solo seseguita dalla violenza o dalla minaccia rivolta alla persona (non necessariamente il soggettospogliato) e funzionale a guadagnare l’impunità (tra le più recenti: Sez. 2, n. 15584 del12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01). La formulazione della norma ha unaspiegazione logica ben precisa: il legislatore, con l'espressione “immediatamente dopo"intendeva stabilire il nesso cronologico che deve intercorrere tra i segmenti dell'azionecriminosa complessa, ma non anche definire le caratteristiche, consumate o tentate, di talisegmenti. In altri termini, nella formulazione della norma svolge un ruolo centrale lanecessità di collegamento logico-temporale tra le condotte di aggressione al patrimonio edi aggressione alla persona, attraverso una successione di immediatezza e di funzionalitàche non era dato cogliere nella concreta fattispecie, essendosi evidentemente interrottoquel nesso di contestualità dell'azione complessiva che connota la plurioffensività del “tipo”.Solo in questi termini trova infatti ragionevolezza l'equiparazione del trattamentosanzionatorio tra la rapina propria e quella impropria.5. Quanto al divisato cessato stato di flagranza, trattandosi di arresto avvenuto sullabase della cognizione del fatto mediata dalla narrazione degli astanti e della vittima, apparealtresì pertinente il richiamo al dictum delle Sezioni unite “Ventrice” (Sez. U, n. 39131 del24/11/2015, dep. 2016, Rv. 267591-01) giacché, a ben vedere, nella fattispecie descritta,la polizia giudiziaria è intervenuta quando la persona offesa era già da tempo rientrataautonomamente in possesso della borsa sottratta e l’azione aggressiva verso la personanon era più in corso; mentre ciò che di violento accadeva fuori dall’esercizio pubblico(l’agente era impegnato a lanciare sedie e tavolini verso la vetrina del bar al cui interno sitrovavano i protagonisti della prima fase) non era certamente funzionale a guadagnarel’impunità.6. Il ricorso va pertanto rigettato.6.1. La qualità pubblica della parte ricorrente inibisce, secondo quanto dispone l’art.616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso il 26 maggio 2026Il Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]
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