CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15669/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 26950/2024Numero sezionale 1299/2026Numero di raccolta generale 15669/2026Data pubblicazione 22/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 26950/2024 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controdall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.2319/22/2024 depositata il 4 settembre 2024.Visto l’atto depositato il 5 maggio 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]