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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02711/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., il Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato ex artt. 624 e 625, primo comma, n. 4, cod. pen., commesso in data 28 gennaio :2010 ed aggravato dalla recidiva, perché estinto per prescrizione.

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale si duole dell'erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione agli artt. 99 e 161 cod. pen..

In particolare, afferma che sussisterebbe una violazione delle norme in tema di prescrizione del reato, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di considerare gli effetti della recidiva reiterata, che non è stata espressamente esclusa dalla sentenza impugnata.

Il termine di prescrizione era pari ad anni dieci, atteso che la recidiva reiterata è un'aggravante ad effetto speciale che comporta un aumento della pena edittale pari a due terzi.

Inoltre, il reato era stato interrotto dal decreto di citazione a giudizio datato 27 agosto 2018 e poi dalla sentenza del 24 maggio 2021 ed era rimasto sospeso per effetto delle norme introdotte per fronteggiare l'emergenza pandemica.

Il reato non poteva, quindi, ritenersi prescritto alla data in cui la sentenza era stata emessa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Per il delitto di furto aggravato ai sensi degli artt. 625, primo comma, n. 4, cod. pen. la pena edittale è pari ad anni sei di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 625, primo comma, cod. pen..

Tuttavia, deve considerarsi che risulta contestata anche la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

Anche ai fini di cui all'art. 157 cod. pen. rileva la recidiva, laddove ricorrano le ipotesi previste dal secondo e dal quarto comma dell'art. 99 cod. pen., che prevedono aumenti della pena pari alla metà o a due terzi di quella edittale e devono pertanto essere anch'esse considerate quali aggravanti ad effetto speciale, secondo quanto stabilito dall'art. 63, secondo comma, cod. pen..

La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721).Deve pure rilevarsi che anche le aggravanti previste dall'art. 625 cod. pen. sono circostanze ad effetto speciale poiché determinano, in relazione al delitto di furto previsto dall'art. 624 cod. pen., il raddoppio della pena edittale.

Ne consegue che deve trovare applicazione l'art. 63, quarto comma, cod. pen., che prevede che si applica solo la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentare detta pena fino ad un terzo.

Nel caso di specie la circostanza più grave è quella di cui all'art. 625 cod. pen., che comporta il raddoppio della pena.

Non rileva, ai fini dell'art. 157 cod. pen., che per effetto della precedente applicazione di altra circostanza ad effetto speciale, l'aumento di pena per la recidiva non possa superare, ex art. 63, quarto comma, cod. pen., il terzo della pena risultante dall'applicazione della suddetta circostanza A tale proposito deve considerarsi che questa Corte di cassazione ha già affermato che ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986).

Il limite di un terzo derivante dalla precedente applicazione di altra e più grave circostanza ad effetto speciale non fa venir meno la natura di circostanza ad effetto speciale della circostanza meno grave.

Tuttavia, deve tenersi conto anche del limite stabilito dal sesto comma dell'art. 99 cod. pen., secondo il quale l'aumento di pena per la recidiva non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.

Nel caso di specie, sulla base delle risultanze del certificato del casellario giudiziale, il cumulo delle pene detentive precedenti è pari a mesi dieci e giorni venti di reclusione.

Ne consegue che il termine minimo di prescrizione del reato ai sensi dell'art.157 cod. pen. è pari ad anni sei mesi dieci e giorni venti.

Lo stesso ricorrente afferma che il primo atto interruttivo è intervenuto il 27 agosto 2018, ossia dopo che il termine appena indicato era interamente decorso.

Il primo atto interruttivo è il decreto di citazione a giudizio.

Esso è stato, tuttavia, formato in modo anomalo.

Nella prima pagina vi è la richiesta, datata 15 luglio 2014, rivolta al Presidente per la fissazione dell'udienza innanzi al giudice monocratico, seguita dal un modello precompilato in cui inserire la data dell'udienza, l'indicazione della sezione del Tribunale e la firma del Presidente;segue poi il vero e proprio decreto di citazione a giudizio in cui, per l'indicazione della data dell'udienza, viene richiamato il contenuto del provvedimento presidenziale.

Il decreto è datato 15 luglio 2014 mentre il provvedimento di presidenziale, nonostante dovrebbe precedere la emissione del decreto di citazione a giudizio, è datato 22 gennaio 2018.

Volendo considerare il decreto di citazione a giudizio come emesso in data 15 luglio 2014, il termine minimo di prescrizione, decorrente dalla data appena indicata a seguito dell'effetto interruttivo collegato a detto decreto, sarebbe maturato il 4 febbraio 2021.

Aggiungendo ulteriori 64 giorni in cui il termine è rimasto sospeso per effetto delle disposizioni in tema di sospensione dei termini conseguenti alla pandemia, il reato risulta prescritto il 9 aprile 2021.

Laddove, invece, il decreto di citazione a giudizio si ritenesse emesso il 22 gennaio 2018, il termine minimo di prescrizione, decorrente dalla data di commissione del reato, ossia il 28 gennaio 2010, sarebbe decorso anche prima.

In entrambe le ipotesi il termine minimo di prescrizione risulta interamente decorso prima della sentenza di primo grado.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.

Così deciso il 24/11/2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., il Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato ex artt. 624 e 625, primo comma, n. 4, cod. pen., commesso in data 28 gennaio :2010 ed aggravato dalla recidiva, perché estinto per prescrizione. 2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale si duole dell'erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione agli artt. 99 e 161 cod. pen.. In particolare, afferma che sussisterebbe una violazione delle norme in tema di prescrizione del reato, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di considerare gli effetti della recidiva reiterata, che non è stata espressamente esclusa dalla sentenza impugnata. Il termine di prescrizione era pari ad anni dieci, atteso che la recidiva reiterata è un'aggravante ad effetto speciale che comporta un aumento della pena edittale pari a due terzi. Inoltre, il reato era stato interrotto dal decreto di citazione a giudizio datato 27 agosto 2018 e poi dalla sentenza del 24 maggio 2021 ed era rimasto sospeso per effetto delle norme introdotte per fronteggiare l'emergenza pandemica. Il reato non poteva, quindi, ritenersi prescritto alla data in cui la sentenza era stata emessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per il delitto di furto aggravato ai sensi degli artt. 625, primo comma, n. 4, cod. pen. la pena edittale è pari ad anni sei di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 625, primo comma, cod. pen.. Tuttavia, deve considerarsi che risulta contestata anche la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Anche ai fini di cui all'art. 157 cod. pen. rileva la recidiva, laddove ricorrano le ipotesi previste dal secondo e dal quarto comma dell'art. 99 cod. pen., che prevedono aumenti della pena pari alla metà o a due terzi di quella edittale e devono pertanto essere anch'esse considerate quali aggravanti ad effetto speciale, secondo quanto stabilito dall'art. 63, secondo comma, cod. pen.. La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721).Deve pure rilevarsi che anche le aggravanti previste dall'art. 625 cod. pen. sono circostanze ad effetto speciale poiché determinano, in relazione al delitto di furto previsto dall'art. 624 cod. pen., il raddoppio della pena edittale. Ne consegue che deve trovare applicazione l'art. 63, quarto comma, cod. pen., che prevede che si applica solo la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentare detta pena fino ad un terzo. Nel caso di specie la circostanza più grave è quella di cui all'art. 625 cod. pen., che comporta il raddoppio della pena. Non rileva, ai fini dell'art. 157 cod. pen., che per effetto della precedente applicazione di altra circostanza ad effetto speciale, l'aumento di pena per la recidiva non possa superare, ex art. 63, quarto comma, cod. pen., il terzo della pena risultante dall'applicazione della suddetta circostanza A tale proposito deve considerarsi che questa Corte di cassazione ha già affermato che ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986). Il limite di un terzo derivante dalla precedente applicazione di altra e più grave circostanza ad effetto speciale non fa venir meno la natura di circostanza ad effetto speciale della circostanza meno grave. Tuttavia, deve tenersi conto anche del limite stabilito dal sesto comma dell'art. 99 cod. pen., secondo il quale l'aumento di pena per la recidiva non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo. Nel caso di specie, sulla base delle risultanze del certificato del casellario giudiziale, il cumulo delle pene detentive precedenti è pari a mesi dieci e giorni venti di reclusione. Ne consegue che il termine minimo di prescrizione del reato ai sensi dell'art.157 cod. pen. è pari ad anni sei mesi dieci e giorni venti. Lo stesso ricorrente afferma che il primo atto interruttivo è intervenuto il 27 agosto 2018, ossia dopo che il termine appena indicato era interamente decorso. Il primo atto interruttivo è il decreto di citazione a giudizio. Esso è stato, tuttavia, formato in modo anomalo. Nella prima pagina vi è la richiesta, datata 15 luglio 2014, rivolta al Presidente per la fissazione dell'udienza innanzi al giudice monocratico, seguita dal un modello precompilato in cui inserire la data dell'udienza, l'indicazione della sezione del Tribunale e la firma del Presidente;segue poi il vero e proprio decreto di citazione a giudizio in cui, per l'indicazione della data dell'udienza, viene richiamato il contenuto del provvedimento presidenziale. Il decreto è datato 15 luglio 2014 mentre il provvedimento di presidenziale, nonostante dovrebbe precedere la emissione del decreto di citazione a giudizio, è datato 22 gennaio 2018. Volendo considerare il decreto di citazione a giudizio come emesso in data 15 luglio 2014, il termine minimo di prescrizione, decorrente dalla data appena indicata a seguito dell'effetto interruttivo collegato a detto decreto, sarebbe maturato il 4 febbraio 2021. Aggiungendo ulteriori 64 giorni in cui il termine è rimasto sospeso per effetto delle disposizioni in tema di sospensione dei termini conseguenti alla pandemia, il reato risulta prescritto il 9 aprile 2021. Laddove, invece, il decreto di citazione a giudizio si ritenesse emesso il 22 gennaio 2018, il termine minimo di prescrizione, decorrente dalla data di commissione del reato, ossia il 28 gennaio 2010, sarebbe decorso anche prima. In entrambe le ipotesi il termine minimo di prescrizione risulta interamente decorso prima della sentenza di primo grado. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente M