CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11107/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Crotone il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 24/1/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro confermava la decisione del Gup del Tribunale di Crotone che, in data 15/1/2020, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della ricettazione dì reperti archeologici, condannandolo -in esito a giudizio abbreviato e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche- alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la manifesta illogicità della motivazione e l'omessa motivazione in ordine ai rilievi svolti nell'atto d'appello. Secondo il difensore la Corte territoriale ha mal interpretato l'intercettazione n. 3001 del giorno 11/2/2015 tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie e non ha considerato il contenuto dell'interrogatorio del Bisceglie rilevante ai fini del dolo, avendo il prevenuto rappresentato che i monili d'oro in contestazione non presentavano fregi o disegni che li qualificassero come antichi ed egli, pur potendo acquistarli al prezzo dell'oro usato, non lo fece. Aggiunge che i giudici d'appello hanno, inoltre, illogicamente ritenuto sulla base della richiamata intercettazione che fosse l'imputato a voler realizzare un profitto personale di 500 euro per ciascun bracciale mentre si trattava in realtà di un vantaggio perseguito dall'Attianese. La Corte di merito, secondo il ricorrente, ha travisato il fatto in quanto l'imputato si è limitato a visionare i bracciali senza entrarne in possesso, mettendo in contatto il subacqueo con l'Attianese senza mirare ad alcun vantaggio economico; 2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'esistenza del reato presupposto e al dolo e correlato vizio della motivazione in relazione all'art. 176 D.Igs 42/2004 e all'art. 648 cod.pen. Il difensore sostiene che la culturalità dei beni in contestazione è stata desunta da elementi non verificati, quali l'asserito ritrovamento in mare affermato dal subacqueo, ovvero non verificabili, trattandosi di bracciali senza alcuna decorazione e senza pregio, mai posseduti dall'imputato e mai analizzati da periti. L'assenza di prova certa in ordine alle modalità di ritrovamento e la stessa valutazione dell'Attianese, che riteneva potesse trattarsi al più di reperti barbarici o bizantini, avrebbe dovuto condurre ad escludere la culturalità dei beni. Quanto al dolo il difensore sostiene che l'imputato non ebbe sospetti sulla provenienza illecita della merce, trattandosi di beni che potevano essere stati prodotti anche di recente e solo in ragione delle insistenze degli interlocutori si determinò a contattare l'Attianese sicchè non vi sono elementi per ritenere la sussistenza del dolo in forma diretta o eventuale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso sulla scorta di una motivazione priva di criticità logiche. 1.1 Con il primo motivo il ricorrente assume l'illogicità della motivazione in relazione all'apprezzamento dei contenuti della conversazione indiziante intercorsa tra il coimputato, Prof. Attianese, e la moglie dopo che il primo si era recato su richiesta del prevenuto nella sua oreficeria e aveva preso visione dei due reperti costituiti da bracciali in oro puro martellato di epoca antica (bizantini o barbarici), del peso di circa 170 gr., recuperati da sub non identificati all'interno di una piccola anfora sul fondale marino. Contrariamente all'assunto difensivo la valutazione della sentenza impugnata è aderente al tenore letterale della conversazione (pressoché integralmente trascritta dal primo giudice) e non mostra alcun decisivo travisamento, risultando espressamente dalla stessa che il ricorrente aveva incaricato il coimputato conversante, esperto d'arte antica, di reperire acquirenti per i reperti del valore stimato di circa seimila euro sicché l'Attíanese immediatamente prendeva contatti con tale [OSCURATO:PERSONA], gestore di un museo, per verificarne la disponibilità all'acquisto. La ricostruzione della vicenda a giudizio dimostra in maniera logica e persuasiva la sussistenza degli estremi del contestato delitto a carico del Bisceglie, stante l'accertata mediazione tra i subacquei che avevano rinvenuto i reperti e l'Attianese al fine della collocazione sul mercato dei beni in contestazione. 1.2 Quanto al dolo, le doglianze difensive sono del tutto generiche in quanto la Corte territoriale (pagg. 3-4) ha congruamente argomentato sia la culturalità dei beni alla luce dell'accurata descrizione fattane dall'Attianese (che li aveva fotografati) alla moglie, che la consapevolezza della provenienza illecita, trattandosi di monili recuperati nel mare di Crotone, città della [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai quali l'imputato aveva chiesto l'intervento dell'Attianese in ragione della competenza del medesimo nella valutazione di reperti antichi. I giudici territoriali hanno tratto ulteriore conferma al riguardo dal tentativo di vendere i gioielli al proprietario di un museo mentre con riguardo al profitto perseguito hanno evidenziato, sulla base degli esiti intercettivi, che il ricorrente contava di conseguire dalla vendita un lucro personale di circa 500 euro per ciascuno dei bracciali. 2. Con riguardo al dedotto difetto di prova in ordine alla culturalità dei beni osserva il collegio che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto la sussistenza del reato presupposto di illecito impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato di cui all'art. 176 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, fattispecie che, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, non richiede l'accertamento del cosiddetto interesse culturale, né che i beni appresi presentino un particolare pregio o siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile dalle caratteristiche oggettive degli stessi (Sez. 3 , n. 24988 del 16/07/2020, Rv. 279756 - 01; Sez. 2, n. 36111 del 18/07/2014, Rv. 260366 - 01; Sez. 3, n. 24344 del 15/05/2014, Rv. 259305 - 01). La qualifica di bene culturale si connette, dunque, all'oggettivo interesse culturale del medesimo, che può essere desunto da tipologia, localizzazione, rarità o altri analoghi criteri (Sez. 3, n. 35226 del 28/06/2007, Rv. 237403 - 01) senza che sia necessario l'espletamento di perizia e la valutazione del giudice di merito sul punto, ove sostenuta da congruità giustificativa, come nella specie, risulta insindacabile in sede di legittimità. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Rom