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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05716/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo a) di imputazione nel reato di furto anziché in quello di ricettazione è manifestamente infondata, atteso che -diversamente da quanto eccepito- la corte di appello ha affrontato puntualmente la questione, con motivazione priva di vizi censurabili in sede di legittimità; ritenuto che il motivo è altresì inammissibile perché inteso a prefigurare un’alternativa lettura delle emergenze processuali e a offrire una diversa ricostruzione del merito e, dunque, censure estranee al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; vedi anche: Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01), oltre che argomentazioni meramente riproduttive di rilievi già prospettati con l’atto di appello e già esaminati e congruamente disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di effettiva specificità e meramente apparenti; che, nello specifico, i giudici di appello, con lineare e logica motivazione, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313 – 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264), hanno confermato il giudizio di responsabilità dell’odierno ricorrente per il reato di ricettazione, ritenendo di non poter riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 624 cod. pen., a fronte dell’assenza di specifici, concreti ed inequivoci elementi indicativi della "immediata" – nel senso letterale di "non mediata" – riconducibilità della detenzione della res al furto (si veda pag. 5 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo a) di imputazione nel reato di furto anziché in quello di ricettazione è manifestamente infondata, atteso che -diversamente da quanto eccepito- la corte di appello ha affrontato puntualmente la questione, con motivazione priva di vizi censurabili in sede di legittimità; ritenuto che il motivo è altresì inammissibile perché inteso a prefigurare un’alternativa lettura delle emergenze processuali e a offrire una diversa ricostruzione del merito e, dunque, censure estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; vedi anche: Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01), oltre che argomentazioni meramente riproduttive di rilievi già prospettati con l’atto di appello e già esaminati e congruamente disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di effettiva specificità e meramente apparenti; che, nello specifico, i giudici di appello, con lineare e logica motivazione, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313 – 01; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264), hanno confermato il giudizio di responsabilità dell’odierno ricorrente per il reato di ricettazione, ritenendo di non poter riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 624 cod. pen., a fronte dell’assenza di specifici, concreti ed inequivoci elementi indicativi della "immediata" – nel senso letterale di "non mediata" – riconducibilità della detenzione della res al furto (si veda pag. 5 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 1
Sentenza Cassazione n. 05716/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris