CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 30073/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio di quest’ultima elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 234; -prima ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37E48 F305Z), rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18, presso lo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41S53 G839E), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66L06 I690H), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 343/2019 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 72R30 C933U), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75C53 C933E) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68L19 C933G); -intimati - nonché sul ricorso successivo proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37E48 F305Z), rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18, presso lo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -ricorrente successiva - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio di quest’ultima elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 234; -controricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41S53 G839E), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66L06 I690H), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72R30 C933U), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75C53 C933E) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68L19 C933G); -intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 2618/2018 (pubblicata il 25/05/2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettele memorie depositate dai difensori di entrambe le parti costituite ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del giugno 2012, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], premettendo di essere proprietaria di un terreno sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], identificato al mappale 1516 C.T., conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Como, la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del terreno confinante, di cui al mappale 1787, chiedendo di determinare l’esatta linea di confine tra la sua proprietà e quella della citata convenuta e del sig. [OSCURATO:PERSONA] (mappale 1793), e, per l’effetto, ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, attraverso la rimozione della recinzione ed il riposizionamento del cancelletto in cima alla scala di accesso alla parte superiore del fondo (mappale 1516), nonché condannare la convenuta al rilascio, in favore di essa attrice, della porzione di terreno illegittimamente occupata. Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale, oltre a contestare le domande attoree, chiedendone il rigetto (sottolineando di essere proprietaria del terreno mapp. 1787 C.T., in forza di scrittura privata autenticata del 18/12/2004), formulava istanza ex art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa, quali venditori del terreno divenuto di sua proprietà, dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (a titolo di manleva e, quindi, affinché - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree -venissero condannati a corrispondere alla stessa convenuta la somma liquidata a titolo di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno). La medesima convenuta, poi, chiedeva - in via riconvenzionale – di essere riconosciuta proprietaria del fondo oggetto del giudizio, fino alla “rete provvisoria di delimitazione posata”, per intervenuta usucapione del diritto di proprietà sullo stesso (in quanto a seguito dei lavori eseguiti da tale Lombardi, dante causa del precedente proprietario del terreno, l’ingresso ed il transito all’interno dello stesso venivano esercitati solo attraverso una scala principale di circa 400 gradini, interna alla proprietà della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che consentiva di superare un dislivello di 90 mt.), e – in subordine e per l’ipotesi di accoglimento della domanda attorea – di condannare i venditori a corrispondere all’attrice la somma provata in corso di causa o ritenuta di giustizia a titolo di riduzione del prezzo e risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio, in proprio ed in rappresentanza degli altri terzi chiamati in causa, il sig. [OSCURATO:PERSONA], contestando le domande formulate nei loro confronti e aderendo, in subordine, alla domanda riconvenzionale di usucapione formulata dalla convenuta. In via ulteriormente gradata e per l’ipotesi di accoglimento della domanda attorea, invocava il rigetto della domanda di manleva formulata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la causa a mezzo di prova orale e con espletamento di c.t.u., l’adito Tribunale, consentenza n. 571/2016, rigettate le domande di usucapione e quella riconvenzionale di garanzia per evizione nei confronti dei terzi chiamati in causa, accertava che il confine tra il terreno di proprietà della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (mapp. 1516) e quello di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] (mapp.li 1787 e 3160, inglobante il precedentemapp. 1793), entrambi siti in [OSCURATO:PERSONA], era quello individuato dal c.t.u. nella relazione peritale “dalla linea in colore rosso (tratto A-B) -azzurro (tratto B-C) - blu (tratto C - D), disegnata nella Tavola A” allegata alla relazione di c.t.u.; accertava e dichiarava, altresì, l’obbligo delle parti di procedere all’apposizione dei termini sul confine come determinato e a spese comuni. 2. Con autonomi atti di citazione, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] proponevano gravame avverso la suddetta sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Milano, la quale, disposta la riunione del giudizio iscritto al n. RG. n. 5390/2016 (introdotto per secondo dal ricorso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]) al giudizio recante il n. RG. n. 5374/2016 (introdotto con l’appello della società [OSCURATO:PERSONA]), ai sensi dell’art. 335 c.p.c., con sentenza n. 2618/2018 (pubblicata il 25/05/2018), in parziale riforma della sentenza di primo grado, quanto al capo 2), escludeva nella relativa statuizione l’accertamento del confine individuato dalla linea di colore blu, tratto C-D, come rappresentato nella Tavola A allegata alla relazione del c.t.u., confermando, nel resto, l’impugnata decisione, con la regolazione delle spese del doppio grado di giudizio. Sulla domanda di usucapione, la Corte di appello riteneva di confermare la valutazione di inammissibilità dei capitoli di prova operata dal giudice di primo grado, inquanto gli stessi erano stati formulati in modo generico. Con riferimento alla domanda di garanzia per evizione avanzata nei confronti dei terzi chiamati in causa, la Corte milanese la rigettava, affermando che la parte interessata non aveva allegato, né tantomeno provato, alcun elemento o parametro utile, in forza del quale valutare la richiesta restitutoria formulata, e che solo nell’atto d’appello la società [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che venisse disposta la c.t.u. al fine di determinare eventualmente lariduzione del prezzo di acquisto dell’immobile o la quantificazione del risarcimento del danno, risultando, peraltro, tale istanza inammissibile non solo perché tardivamente proposta, ma perché meramente esplorativa. 3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., resistita con controricorso dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Avverso la stessa sentenza ha proposto un autonomo e successivo ricorso per cassazione, riferito ad un motivo, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], resistita con controricorso, contenente ricorso incidentale basato su una sola censura, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Anche con riferimento a tale ricorso le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva. I difensori di entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del suo ricorso, la società [OSCURATO:PERSONA] denuncia – ai sensi dell ’art. 360, comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 194 e 115 c.p.c., nonché dell’art. 950 c.c. in ordine all’accertamento del controverso confine, lamentando – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – anche l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Più precisamente, detta ricorrente sostiene che, con le risultanze espresse nel suo giudizio, il consulente tecnico aveva tratto in errore entrambi i giudici di merito, avendo lo stesso, in particolare, affermato che in un atto risalente (al 1919), che non menzionava l’esistenza della scala, meramente descrittivo dei luoghi, i quali nel frattempo erano mutati, risultava indicato il confine tra mappali di proprietà differenti. 2. Con il secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si duole – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. – della violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 1142 e 1146, comma 2, c.c., in ordine alla prova dell’usucapione, oltre che dell’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia avuto riguardo alla mancata ammissione della prova del possesso ai fini dell’acquisto originario del fondo costituente oggetto, anche per effetto dell’accessio possessionis. 3. Con il terzo, subordinato, motivo, la citata società ricorrente lamenta –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1480 e 1484 c.c., nonché dell’art. 91 c.p.c. in ordine alle conseguenze dell’evizione. In particolare, sostiene che, nel caso in questione, si sarebbe dovuto far luogo, per effetto dell’evizione parziale, alla riduzione del prezzo di compravendita e che non sarebbe stato necessario porre riferimento ad alcun ulteriore parametro se non a quello accertato dal c.t.u., così potendosi determinare l’incidenza economica dell’evizione, essendo noti la consistenza e l’estensione della proprietà, il prezzo della compravendita, la destinazione dell’immobile e la qualità dell’acquirente, oltre all’assoluta rilevanza dell’unico possibile transito tra la parte inferiore e quella inferiore. 4. Con l’unico motivo del suo ricorso, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – l’insufficiente o contraddittoria motivazione circa l’ammissibilità e rilevanza dei mezzi istruttori dalla stessa richiesti congiuntamente al mancato accertamento del valore confessorio delle dichiarazioni rese dall’appellata ai fini dell’accertamento dell’intervenuta usucapione. 5. Con l’unica doglianza prospettata con il ricorso incidentale, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 345, comma 1, c.p.c., relativamente alla domanda della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] contenuta nelle conclusioni dell’atto di citazione in appello, avendo con esse prospettato che la superficie del proprio fondo, per effetto della determinazione giudiziale del confine, sarebbe diminuita, così introducendo un conflitto tra titoli e, quindi, una domanda nuova, nel mentre essa [OSCURATO:PERSONA], fin dal primo grado, aveva opposto di aver acquistato la proprietà dei danti causa o, in subordine, di averla usucapita. In via pregiudiziale i ricorsi, distintamente proposti, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. . Esame motivi del RICORSO PRINCIPALE di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. 1. Rileva il collegio che il primo motivo di questo ricorso è infondato e deve, perciò, essere respinto. Occorre, al riguardo, osservare che – come correttamente evidenziato dalla Corte di appello nell’impugnata sentenza – la supposta illegittima acquisizione, da parte del c.t.u. (di cui si denuncia l’idoneità ad inficiarne la validità), dell’atto di compravendita del 24 maggio 1919 (reperito presso l’Archivio notarile di Como ed allegato alla relazione dell’ausiliario giudiziale), avrebbe dovuto essere contestata – in quanto in ipotesi implicante la nullità di detta relazione – nella prima udienza utile successiva a quella del deposito della relazione medesima (non avendo alcuna rilevanza che il c.t. di parte lo avesse fatto nelle osservazioni alla c.t.u.). Senonché, la qui ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha riscontrato di aver proceduto a tale tempestiva contestazione, da ritenersi, quindi, non effettuata, per come accertato dal giudice di appello (donde la sanatoria dell’eventuale nullità: cfr., ad es., Cass. n. 2251/2013 e Cass. n. 17916/2022). Pertanto, l’acquisizione di tale documento è stata legittimamente ritenuta inidonea a comportare l’invalidità della relazione del c.t.u. e, quindi, quest’ultimo lo aveva legittimamente valutato per rispondere ai quesiti postigli. Oltretutto (in tal senso rispondendosi alla seconda parte della censura in esame), la Corte di appello ha esattamente rilevato che il citato documento avrebbe potuto essere autonomamente reperito dal c.t.u. alla stregua della metodologia seguita dalle stesse parti per la determinazione effettiva del controverso confine, per effetto della quale il c.t.u. avrebbe potuto anche prendere in considerazione ogni documento utile a tal proposito anche presso pubblici uffici (senza, quindi, che si sia venuta a configurare alcuna violazione dell’art. 115 c.p.c.). Il predetto documento, peraltro, aveva avuto una valenza meramente accessoria nell’ambito complessivo degli accertamenti compiuti dal c.t.u., senza che fossero risultati posti in discussione i rispettivi titoli di proprietà delle parti (così rimanendo circoscritto l’esame del documento nei limiti di cognizione afferente alla instaurata azione di regolamento di confini). Per il resto il motivo si risolve nella reiterazione di contestazioni alla relazione del c.t.u., da considerarsi inammissibili, perché non sindacabili nella presente sede di legittimità. 2. La seconda censura si appalesa inammissibile e, in ogni caso, è priva di fondamento giuridico. Si osserva, in proposito, che - pur essendo la stessa sufficientemente specifica (poiché i capitoli di prova testimoniale giudicati inammissibili per genericità risultano riportati nel ricorso: v. pagg. 10-11) - la ricorrente d educe, in effetti, un vizio di insufficiente (o supposta apparenza, tuttavia, in realtà, insussistente) motivazione sul mancato accoglimento di tale istanza istruttoria. Al riguardo, però, va evidenziato che la motivazione adottata dalla Corte di appello è del tutto adeguata nel confermare la valutazione del primo giudice sulla ritenuta inammissibilità dei capitoli di prova o perché aspecifici o perché inidonei a dimostrare circostanze comprovanti la possibile fondatezza della domanda di usucapione. In merito, la Corte di secondo grado (pag. 19 della motivazione dell’impugnata sentenza) ha puntualmente spiegato le ragioni di siffatta valutazione (confermando la correttezza della decisione del giudice di primo grado), siccome le circostanze indicate afferivano tutte ad aspetti privi di decisività rispetto a detta domanda di usucapione. Inoltre, con la sentenza di appello, la Corte milanese ha compiutamente motivato anche sull’esclusione della natura confessoria – rispetto allo specifico oggetto del giudizi o - della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella seconda memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., siccome attinente ad un fatto irrilevante (nel ricorso stesso si afferma che tale dichiarazione concerneva un periodo temporale non idoneo all’usucapione, in quanto riguardante un intervallo cronologico in cui già sussisteva un’incertezza del confine, con riferimento alla quale era stata poi introdotta l’azione di cui all’art. 950 c.c.: v. pag. 27). 3. La terza doglianza –formulata in via subordinata – è infondata e va rigettata. Invero, la Corte di appello ha – nell’impugnata sentenza - correttamente confermato la valutazione di infondatezza della domanda di garanzia per evizione nei confronti dei danti causa sul presupposto che la ricorrente non aveva formulato alcuna istanza istruttoria in proposito, senza allegare il concreto danno subito e –in caso positivo - gli elementi idonei a consentirne la quantificazione, ritenendo legittimamente insussistenti i presupposti per procedere ad una sua liquidazione equitativa, la quale – per l’appunto – presuppone l’assolvimento del suddetto onere probatorio (che avrebbe dovuto essere tempestivamente assolto con la dimostrazione delle circostanze che solo in ricorso la ricorrente ha specificamente addotto: cfr. pag. 29). Altrettanto esattamente la Corte di appello, oltre a ravvisare l’inammissibilità della richiesta di c.t.u. al riguardo siccome proposta solo in grado di appello, l’ha ritenuta tale anche perché trattavasi di un’indagine meramente esplorativa. Esame motivo del RICORSO di [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva il collegio che il motivo è all’evidenza inammissibile, siccome riferito alla deduzione del vizio di motivazione come previsto dal precedente n. 5) dell’art. 360 c.p.c. (“ratione temporis” non applicabile nella fattispecie, risultando la sentenza impugnata pubblicata successivamente all’11 settembre 2012, con la conseguente applicazione della nuova formulazione del al citato n. 5), risolvendosi, in ogni caso, nella sollecitazione alla rivalutazione del rigetto di istanze istruttorie, adeguatamente svolta dal giudice di appello. È, infatti, pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. SU n. 8053/2014, Cass. n. 23940/2017 e Cass. n. 7090/2022), il principio secondo cui, dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, l'omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto; al contrario, il vizio motivazionale previsto dal n. 5) dell'art. 360 c.p.c. presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (tutte evenienze non verificatesi nel caso di specie), esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Così è altrettanto incontestabile che lavalutazione delle risultanze delleprove e il giudizio sull'attendibi lità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le tante, Cass. n. 42/2009 e cass. n. 11511/2014). Esame motivo del RICORSO INCIDENTALE di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 1. Detto motivo è infondato e deve essere, quindi, respinto. Occorre, al riguardo, rimarcare che, correttamente, la Corte di appello (v. pagg. 23-24 della motivazione dell’impugnata sentenza) ha ritenuto che la contestazione specificata dalla [OSCURATO:PERSONA] in appello rispetto alla rideterminazione del confine con la rivalutazione delle dimensioni del suo fondo non integrasse una domanda nuova (che – ove fosse stata tale – si sarebbe dovuta considerare inammissibile) rispetto a quella di primo grado, in quanto avente sempre ad oggetto l’accertamento dei confini tra le due proprietà (senza mettere in discussione i rispettivi titoli petitori), così rimanendo inalterati sia il “petitum” che la “causa petendi” dell’azione originariamente esperita (senza alcun suo mutamento in quella di rivendicazione). In tal senso si è uniformata al costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in virtù del quale, mentre l'azione di rivendica presuppone un conflitto tra titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo - anche non negoziale - diverso da quello su cui l'attore fonda la sua istanza, nell'azione di regolamento di confini il conflitto è tra fondi, in quanto il convenuto deduce che, in forza del titolo dedotto dall'attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, a nulla rilevando, in presenza di una incertezza del confine per avvenuta usurpazione di parte del terreno, l'effetto recuperatorio di detta domanda che consegua soltanto all'eliminazione del preesistente stato di incertezza sui confini. [OSCURATO:PERSONA] definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, devono essere integralmente rigettati sia entrambi i ricorsi principali che quello incidentale. Per effetto della reciproca soccombenza delle parti, le spese di questo giudizio vanno integralmente compensate, mentre va dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese circa i rapporti processuali instauratisi tra le parti ricorrenti e quelle rimaste intimate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta entrambi i ricorsi principali e quello incidentale. Compensa per intero tra le parti costituite le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna delle parti ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del