CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46870/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] UFILUGELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte militare d'appello, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale militare di Roma, l'imputato è stato condannato, riqualificata l'originaria imputazione da truffa consumata a truffa tentata, alla pena rideterminata in mesi 6 e giorni 20 di reclusione militare con le sanzioni accessorie e i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. 1.1. L'imputato al fine di conseguire l'assegnazione di una posizione di impiego all'estero ha prodotto, dopo la scadenza del bando e apparentemente senza passare dalla prescritta scala gerarchica, due attestazioni, risultate false, le quali attestavano lo svolgimento di attività che potevano essere favorevolmente valutate ai fini del conseguimento di detta posizione. Dalle risultanze del processo risulta che, pur essendo state considerate dette false attestazioni, non avevano esplicato alcuna efficacia causale poiché la conoscenza della lingua inglese e il possesso di un adeguato profilo professionale avrebbero comunque consentito all'imputato di essere di fatto l'unico concorrente selezionabile. 2. Avverso detto provvedimento il Razzano ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo dedotto, si denuncia la nullità della sentenza per travisamento della prova. Le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio sarebbero state travisate nella parte in cui avrebbe ammesso di aver consegnato tali attestazioni al proprio Ente di appartenenza, circostanza smentita dalle acquisizioni documentali e testimoniali che non proverebbero detta allegazione. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia l'erronea applicazione degli artt. 56 cod. pen. e 234 cod. pen. mil . di pace sotto il titolo di tentativo punibile. Si sostiene che, non essendovi stata la prevista procedura comparativa (essendo stato l'imputato l'unico a dimostrare di essere in possesso di adeguata conoscenza della ad t41.- ticw lingua straniera richiesta), do>el3be escludersi la tipicità della condotta e la sua efficacia causale nella determinazione dell'evento. Si riportano giurisprudenza, ritenuta rilevante, sull'idoneità degli atti e l'univocità degli stessi secondo la teoria soggettiva e oggettiva. Si aggiunge che non essendo possibile stabilire chi e quando avrebbe trasmesso le false attestazioni l'azione contestata non sarebbe ( stata idonea a cagionare l'evento. 2.3. Con il terzo motivo, si contesta l'erronea applicazione dell'art. 234, comma 3, cod. pen. mil . di pace e la mancanza della motivazione sul punto. In particolare, si sostiene come sia erronea l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione ai delitti tentati, richiamando genericamente un contrasto di orientamenti di legittimità rispetto alle fattispecie tentate, così da invocare la rinnessione della questione alle Sezioni unite, nonché si contesta la motivazione nel punto in cui si limita a richiamare uno solo degli orientamenti in contrasto. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. È stata depositata memoria di replica alle conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi proposti risultano infondati e, quindi, passibili di rigetto. 1.1. In relazione al primo motivo, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge come, in realtà, il compact disc con il quale è stata trasmessa la domanda dall'Ente di appartenenza, insieme con le false attestazioni (di cui non si contesta la non corrispondenza al vero)( non sia mai stato rinvenuto e risulta, invece, determinante la circostanza che dette attestazioni siano state oggetto di valutazione, sia pure di carattere non decisivo. Va evidenziato anche come il Gen. Paternò, sentito quale testimone dei fatti relativi alla procedura di selezione, abbia ricordato che le presunte attività prestate e attestate nelle false attestazioni fossero state riportate nella scheda sintetica di valutazione. 1.2. Da ciò, considerato che "il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato." (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406 - 01), nello svolgimento del relativo motivo non ci si confronta con le circostanze sopra riportate ovvero che le false attestazioni siano state effettivamente valutate e, quindi, trasmesse per la procedura selettiva. Dal che non risulta in alcun modo dimostrata la compromissione decisiva della motivazione la quale risulta, invece, logica e coerente con il materiale probatorio considerato, con conseguente infondatezza del primo motivo di ricorso. 2. Rispetto al secondo motivo di ricorso, va rilevato che dette false attestazioni, essendo state effettivamente valutate (quindi trasmesse), consentono di ritenere integrata la fattispecie contestata, sia pure nella forma del tentativo. Va qui ribadito, infatti, il principio di diritto espresso con Sez. 2, n. 20975 del 06/05/2008, Rv. 240412 - 01, secondo cui "in tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di una P.A. non è esclusa dal fatto che siano compiuti all'interno di una fase procedimentale che non si sia ancora conclusa e che implichi il successivo intervento di atti di controllo, perché l'idoneità postula che i comportamenti truffaldini siano astrattamente capaci di trarre in inganno e oggettivamente adeguati all'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio. (Fattispecie in cui è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il tentativo di truffa commesso da un soggetto che aveva preso parte ad una gara, indetta da un'amministrazione comunale per l'affidamento di un incarico di progettazione, producendo falsi titoli professionali). Detto principio è stato anche di recente ribadito con Sez. 6, n. 36199 del 16/09/2020, Rv. 280178 - 01, secondo cui "in tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di un organo della pubblica amministrazione presuppone che il comportamento truffaldino sia astrattamente capace, secondo una valutazione "ex ante", di causare l'evento ed oggettivamente adeguato a determinare l'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio". 2.1. Appare pertanto evidente l'infondatezza dell'assunto che afferma la mancanza di tipicità della condotta e la sua non efficacia causale nella determinazione dell'evento. Secondo la valutazione ex ante della produzione di false attestazioni che certamente avrebbero potuto far assegnare all'imputato un maggior punteggio nella procedura di selezione deriva, diversamente da quanto affermato, essendo irrilevante la modalità di trasmissione delle stesse, la tipicità della condotta e la sua (astratta) capacità di cagionare l'evento, rimanendo ininfluente il fatto che fosse proprio l'imputato, anche senza la produzione delle false certificazioni, l'unico candidato vagliabile. 3. In relazione al terzo motivo, infine, non si rileva l'asserito contrasto e questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento di questa Corte secondo cui "La sanzione accessoria della rimozione del grado, prevista dall'art. 29, comma secondo, c.p.m.p., consegue alla condanna alla reclusione militare superiore a tre anni, ma nel caso in cui sia espressamente stabilita per determinati reati deve essere disposta indipendentemente dall'entità della pena inflitta. (Fattispecie in tema di truffa militare punita dall'art. 234 c.p.m.p.)", affermato da questa Sezione con sentenza n. 30245 del 25/01/2016, Rv. 268054 - 01, nonché, in relazione alla fattispecie tentata, "la sanzione accessoria della rimozione del grado, prevista obbligatoriamente in caso di condanna per il delitto di furto militare dall'art. 230, comma 3, c.p.m.p., trova applicazione anche in caso di tentativo, essendo identiche, in tale ipotesi, le esigenze tutelate dalla norma sanzionatoria" (Sez. 1, n. 34368 del 15/07/2009, Rv. 244818 e n. 12295 del 08/10/2019, dep. 2020, Rv. 278627). 3. Sulla base delle considerazioni esposte deriva il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.