CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 14061/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione per non essere stata riconosciuta l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stup. e sul trattamento sanzionatorio, in relazione alla ritenuta recidiva, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono comunque manifestamente infondati, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica, ampia, motivazione e corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata con cui il ricorso non si confronta (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7, sull'impossibilità di riconoscere il fatto di lieve entità, e pagg. 8 e 9, sui presupposti per l'applicazione della recidiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R yna [OSCURATO:PERSONA]