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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10283/2026

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'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ministero Interno - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso il decreto emesso dal Tribunale di Roma nell’ambito delprocedimento n. 47634/2024 depositato il 17/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 16/02/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 25591/2025Numero sezionale 205/2026Numero di raccolta generale 10283/2026Data pubblicazione 20/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 16/04/2026Laura Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ministero Interno - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso il decreto emesso dal Tribunale di Roma nell’ambito delprocedimento n. 47634/2024 depositato il 17/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 16/02/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 25591/2025Numero sezionale 205/2026Numero di raccolta generale 10283/2026Data pubblicazione 20/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 16/04/2026Laura Tricomi
Decreto Cassazione n. 10283/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris