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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25977/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13990-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5187/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 23/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avvero la sentenza della CTR per il Lazio che ha riformato la C I P di Roma ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di prescrizione del credito tributario e di tardività della notifica dell'intimazione di pagamento.

Il ricorso è affidato su due motivi.

Ha spiegato difese l'[OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell'adunanza, la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni.

CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 32 d.lgs. n. 546/1992 per aver ammesso in appello la prova, comunque non esaustiva, di ulteriore notificazione dell'intimazione di pagamento.

Sul punto, questa Corte ha affermato che nel processo tributario, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass.

V, n. 17164/2018).

Sotto ulteriore profilo si lamenta che la cartolina notificata non abbia comunque alcun collegamento con l'atto (asseritamente) notificato.

È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge Ric. 2020 n. 13990 sez.

MT - ud. 07-06-2022 -2- implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).

Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).

Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).

Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ex art. 360 n.3 c.p.c. per violazione degli articoli 2946 e 2948 cc, nel ritenere che la mancata impugnazione della cartella comporti la trasformazione dell'originario termine di prescrizione in quello decennale, al pari di una sentenza passata in giudicato.

Ric. 2020 n. 13990 sez.

MT - ud. 07-06-2022 -3- Occorre ricordare che questa Corte, a Sezioni Unite, ha precisato come il tramutamento del termine di prescrizione (qualunque esso originariamente sia) in quello generale decennale avvenga solo a seguito del passaggio in giudicato di sentenza definitiva o di altro provvedimento giurisdizionale suscettibile di passare in giudicato (cfr. Cass.

S.U. n. 23397/2016), esplicandosi una novazione oggettiva del titolo; mentre non risulta controverso in causa che la pretesa riguardi (anche) la TARSU, che è soggetta a termine di prescrizione quinquennale (cfr. Cass.

V, n. 4283/2010), oltre che a tasse automobilistiche soggette a prescrizione triennale.

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni attinte dal secondo motivo; PQM La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13990-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5187/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 23/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avvero la sentenza della CTR per il Lazio che ha riformato la C I P di Roma ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di prescrizione del credito tributario e di tardività della notifica dell'intimazione di pagamento. Il ricorso è affidato su due motivi. Ha spiegato difese l'[OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell'adunanza, la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 32 d.lgs. n. 546/1992 per aver ammesso in appello la prova, comunque non esaustiva, di ulteriore notificazione dell'intimazione di pagamento. Sul punto, questa Corte ha affermato che nel processo tributario, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. V, n. 17164/2018). Sotto ulteriore profilo si lamenta che la cartolina notificata non abbia comunque alcun collegamento con l'atto (asseritamente) notificato. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge Ric. 2020 n. 13990 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ex art. 360 n.3 c.p.c. per violazione degli articoli 2946 e 2948 cc, nel ritenere che la mancata impugnazione della cartella comporti la trasformazione dell'originario termine di prescrizione in quello decennale, al pari di una sentenza passata in giudicato. Ric. 2020 n. 13990 sez. MT - ud. 07-06-2022 -3- Occorre ricordare che questa Corte, a Sezioni Unite, ha precisato come il tramutamento del termine di prescrizione (qualunque esso originariamente sia) in quello generale decennale avvenga solo a seguito del passaggio in giudicato di sentenza definitiva o di altro provvedimento giurisdizionale suscettibile di passare in giudicato (cfr. Cass. S.U. n. 23397/2016), esplicandosi una novazione oggettiva del titolo; mentre non risulta controverso in causa che la pretesa riguardi (anche) la TARSU, che è soggetta a termine di prescrizione quinquennale (cfr. Cass. V, n. 4283/2010), oltre che a tasse automobilistiche soggette a prescrizione triennale. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni attinte dal secondo motivo; PQM La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese
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