CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 26764/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13241/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l i rappresenta e difende, -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANOn.2814/2020 depositata il 3.11.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.9.2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 5140/2017 del Tribunale di Milano per €. 20.393,15 oltre interessi e spese, richiesto ed ottenuto dall’avvocato stabilito [OSCURATO:PERSONA], che aveva conseguito il titolo professionale di Abogado in Spagna, a titolo di compenso professionale, per averli patrocinati, con esito negativo, davanti al Tribunale di Perugia, contro la [OSCURATO:PERSONA] dell'Etruria e del Lazio (proc. n. 48550/2013 RG), in una causa civile con la quale era stata contestata, sulla base di una perizia econometrica eseguita dalla [OSCURATO:SOCIETA]., (che aveva anche designato per gli opponenti l'avvocato stabilito [OSCURATO:PERSONA]), l'applicazione di interessi usurari ai rapporti intercorsi tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la banca. Gli opponenti eccepivano la nullità del contratto d’opera intellettuale stipulato con la Pagano per violazione delle norme imperative rappresentate dagli articoli 7 (la Pagano nella procura aveva fatto precedere il suo cognome dall'abbreviazione “Av” ingenerante la convinzione nei clienti che avesse conseguito il titolo di avvocato, anziché utilizzare, come prescritto, il titolo conseguito in Spagna di abogado) e 8 del D. Lgs. n. 96/2001 (mancava una valida dichiarazione d'intesa per la causa con un avvocato iscritto all'albo degli avvocati in Italia) e dell'art. 2 commi 3 e 7 della L. n.247/2012, atteso che, all'epoca dell'introduzione della causa davanti al Tribunale di Perugia, la Pagano non risultava iscritta ad alcun ordine professionale italiano, e comunque l'annullabilità del contratto ex art. 1429 comma primo n. 3) cod. civ. per vizio del consenso, per essere stati ingannati sul titolo professionale della Pagano, ed in conseguenza chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'avversa domanda di compenso ex art. 2231 comma 1° cod. civ., oltre alla condanna della Pagano al risarcimento dei danni subiti. Si costituiva la Pagano, che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la cancellazione delle frasi offensive usate dalla controparte, sostenendo che aveva agito in via stragiudiziale e giudiziale d'intesa con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], iscritto all'albo degli avvocati di Milano, che a sua volta era iscritta a quell'albo (sezione speciale avvocati stabiliti), e che aveva ricevuto solo un acconto di € 2.381,40, rinunciando al mandato il 19.5.2016, ed ottenendo poi il parere di congruità della parcella dall'Ordine degli Avvocati di Milano. Con la sentenza n. 10522/2019, il Tribunale di Milano in composizione monocratica, respinta ogni altra domanda, riteneva la nullità del contratto d'opera intellettuale per violazione degli articoli 7 e 8 del D. Lgs. n. 96/2001 e revocava il decreto ingiuntivo opposto, negando il diritto al compenso della Pagano ex art. 2231 cod. civ. per nullità della procura conferita ad un avvocato stabilito, risultando provato che la Pagano avesse conseguito il titolo in Spagna e che l’iscrizione all’albo degli avvocati italiano fosse posteriore al conferimento dell’incarico. La soccombente impugnava la predetta sentenza e gli appellati resistevano al gravame, proponendo appello incidentale per vedere accolta la domanda di risarcimento danni, da loro proposta in prime cure contro la Pagano per averli indotti a promuovere una causa palesemente priva di fondatezza contro la Banca dell'Etruria e rigettata dal Tribunale. Con la sentenza n. 2814/2020 del 3.11.2020, la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, rilevando che, in assenza di iscrizione della Pagano, avvocato stabilito, all’albo degli avvocati italiani, e di una dichiarazione d'intesa firmata da lei e da un avvocato che avesse conseguito il titolo professionale in Italia autenticata depositata al momento dell'introduzione del giudizio civile (quella del 2.9.2013 era priva di autentica), come richiesto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 96/2001, difettava ab origine il presupposto per la validità del contratto di prestazione d'opera intellettuale e per la valida instaurazione del rapporto processuale tramite la procura conseguente rilasciata all'”Av” Pagano, che in essa non si era qualificata col titolo di abogado conseguito in Spagna, violando quindi anche l'art. 7 del decreto legislativo citato, con conseguente violazione dell'art. 2 commi 3 e 7 della L. n.247/2012 (che riservava l'attività giudiziale agli avvocati che avessero conseguito il titolo professionale in Italia) ed insussistenza del diritto al compenso ex art. 2231 comma 1° cod. civ., e con esclusione della sanabilità ex art. 182 comma 2° c.p.c. di una procura inesistente. La sentenza di secondo grado, avendo respinto sia l'appello principale, che quello incidentale, di contenuto più circoscritto, compensava per il 30% le spese processuali di secondo grado per soccombenza reciproca e condannava la Pagano al pagamento del residuo 70%. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due censure. La società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio hanno resistito con controricorso. Nell’imminenza dell’adunanza camerale i soli controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Col primo motivo la ricorrente si duole, in relazione all’art. 360, comma 1°, n.3) c.p.c., della violazione ed erronea applicazione dell’art. 7 e dell’art. 8, comma 2° del D. Lgs. n. 96/2001, per avere il Giudice di secondo grado erroneamente ritenuto necessario il requisito, in realtà meramente alternativo rispetto alla dichiarazione resa al giudice adito prima dell'inizio della causa dall’avvocato stabilito e dal professionista iscritto all'albo degli avvocati italiani, dell’autenticazione notarile della scrittura privata di intesa. La ricorrente sostiene anche che l'interpretazione seguita in secondo grado delle suddette norme, sarebbe contraria all'art. 1 ed ai considerando n. 7 e 10 della direttiva 98/5/CE, avente lo scopo di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in stati membri del mercato economico europeo diversi da quello nel quale é stata acquisita la qualifica professionale. 2) Con la seconda censura la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2231 cod. civ.. La Corte territoriale avrebbe altresì erroneamente fatto discendere da una violazione meramente disciplinare, quella dell'art. 7 del D. Lgs. n. 96/2001, peraltro insussistente, gli effetti della violazione di un precetto normativo – ovverosia quello contenuto negli artt. 1418 e 2231 cod. civ. –, con conseguente erronea dichiarazione di nullità della procura conferita alla professionista e perdita del diritto di quest’ultima al compenso. I due motivi, attinenti alle violazioni di legge, asseritamente commesse dall'impugnata sentenza, nel motivare la nullità del contratto d'opera intellettuale concluso dalle parti, ed il connesso vizio della procura rilasciata all'avvocato stabilito [OSCURATO:PERSONA], possono essere esaminati congiuntamente, per superare l'eccezione dei controricorrenti di inammissibilità del ricorso per non avere impugnato tutte le ragioni sulle quali é fondata la decisione impugnata, basata sul riconoscimento della violazione sia dell'art. 7, che dell'art. 8 del D. Lgs. n. 96/2001. Va respinta l'eccezione d'inammissibilità per difetto di autosufficienza e di specificità del ricorso, in quanto la ricorrente ha sufficientemente censurato l'applicazione dei suddetti articoli. Il secondo motivo, inerente alla violazione dell'art. 7 del D. Lgs. n.96/2001, che é stata ravvisata nell'uso da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'abbreviazione “Av” prima del suo cognome sia nel testo della procura rilasciatale per la causa davanti al Tribunale di Perugia, sia nelle e.mail scambiate con i clienti per l'attività stragiudiziale, in luogo del prescritto uso del titolo professionale effettivamente conseguito in Spagna, quello di abogado, che ha ingannato i clienti celando loro la mancanza del titolo dell'iscrizione della Pagano all'albo degli avvocati italiani, indispensabile sia per lo svolgimento dell'attività giudiziale, che di quella stragiudiziale, motivo basato sulla qualificazione della suddetta disposizione come meramente disciplinare, perché di tipo comportamentale, e non incidente sulla validità dell'attività svolta, per assenza di una norma specifica che preveda la sanzione della nullità, ma eventualmente rilevante solo sul piano risarcitorio, deve ritenersi infondato. E' sufficiente richiamare l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 34420 di questa Corte, che, in fattispecie analoga, ha già affermato che se l'assistenza in giudizio è prestata da un avvocato stabilito senza l'osservanza dei requisiti prescritti dall'art. 7 del D.lgs. n. 96 del 2001, tesi ad evitare utilizzi decettivi o ingannevoli del titolo di avvocato, tanto più quando il risultato ingannevole sia raggiunto, il contratto d'opera professionale è affetto da un vizio genetico, che ne determina la nullità. Quanto al richiamo fatto dalla ricorrente alle sentenze delle sezioni unite di questa Corte n. 26724 e 26725 del 19.12.2007 (in tal senso va inteso l'errato richiamo alle sentenze delle sezioni unite del 19.12.2007 n. 6725 e 6724), che hanno ripreso la tradizionale distinzione tra norme comportamentali, la cui violazione determina solo responsabilità risarcitoria, e norme di validità, la cui violazione determina nullità solo se espressamente prevista dal legislatore, il richiamo é inconferente. Quei precedenti, infatti, si riferiscono all'intermediazione finanziaria, ed escludono la nullità virtuale non tipizzata dalla legge rapportandosi al testo unico finanziario ed a comportamenti volti a far prevalere l'interesse economico di una parte su quello del consumatore, e non alle fattispecie di esercizio abusivo della professione di avvocato. [OSCURATO:PERSONA] é la stessa sentenza n.26724 del 19.12.2007 delle sezioni unite, che al punto 1.7 della motivazione, ha ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ravvisa ipotesi di nullità virtuale nei casi in cui la legge vieti lo svolgimento di determinate attività, o la stipulazione di contratti in assenza di determinati requisiti soggettivi, od oggettivi, quando l'attività, o il contratto siano comunque posti in essere in violazione del divieto (Cass. 3.8.2005 n.16281; Cass. 18.7.2003 n. 11247; Cass. 5.4.2001 n. 5052; Cass. 15.3.2001 n. 3753; Cass. 7.3.2001 n. 3272), e nella specie il connesso art. 8 del D. Lgs. n.96/2001 vieta l'autonomo esercizio di attività giudiziali agli avvocati stabiliti, che devono agire giudizialmente d'intesa e sotto il controllo di un avvocato iscritto all'albo degli avvocati che abbiano conseguito il titolo professionale in Italia in relazione alla singola causa, essendo altrimenti l'attività di avvocato riservata ai soli professionisti che abbiano conseguito l'abilitazione in Italia ex art. 2 commi 3° e 7° della L. n. 247/2012. Quanto al primo motivo di ricorso, inerente all'asserita violazione dell'art. 8 del D. Lgs. n. 96/2001, una volta confermata la nullità del contratto di prestazione d'opera intellettuale per violazione dell'art. 7 dello stesso decreto e quella conseguente della procura rilasciatale, con conseguente esclusione del diritto al compenso ex art. 2231 comma 1° cod. civ. perché la Pagano, al momento dell'introduzione del giudizio davanti al Tribunale di Perugia, era iscritta solo alla sezione speciale degli avvocati stabiliti del foro di Milano, difetta l'interesse della ricorrente a censurare l'impugnata sentenza per l'erronea applicazione dell'art. 8 dello stesso decreto, perché se anche fosse fondata la prima censura, resterebbe ferma l'indicata nullità contrattuale per la violazione dell'art. 7 citato (vedi sull'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in caso di sentenza basata su una doppia ratio quando una delle due rationes decidendi diventi definitiva ex multis Cass. sez. lav. 19.8.2025 n. 23448; Cass. 26.2.2024 n. 5102). Il primo motivo é infondato. Correttamente l'impugnata sentenza ha escluso che nella specie la Pagano, nel costituirsi in giudizio davanti al Tribunale di Perugia, avesse dimostrato l'esistenza di una valida intesa ai fini del patrocinio da parte sua dei controricorrenti, in quanto la dichiarazione di intesa sottoscritta da lei e dall'avvocato iscritto all'albo degli avvocati italiani di Milano, [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], era priva dell'autenticazione notarile richiesta dall'art. 8 del D. Lgs. n. 96/2001, che peraltro esigeva anche che l'intesa fosse anteriore all'inizio del giudizio. In alternativa a tale autenticazione era ammessa dal citato art. 8 la dichiarazione d'intesa dell'avvocato stabilito e dell'avvocato che aveva conseguito il titolo professionale abilitante in Italia, solo ove tale dichiarazione fosse da essi resa al giudice adito, o all'autorità procedente, svolgenti eccezionalmente una funzione sostitutiva del notaio, nella specie mancanti, non bastando però il semplice deposito negli atti di causa di una dichiarazione dei predetti non avvenuta davanti al giudice adito, o all'autorità procedente, perché se così fosse, sarebbe del tutto inutile prevedere in alternativa la dichiarazione d'intesa autenticata da notaio, e non si spiegherebbe la previsione specifica che la dichiarazione d'intesa debba essere effettuata al giudice adito, o all'autorità procedente. Infondata é anche la doglianza che l'applicazione degli articoli 7 e 8 del D. Lgs. n. 96/2001, fatta dall'impugnata sentenza, non sia conforme all'art. 1 ed ai considerando n. 7 e 10 della direttiva 98/5/CE, avente lo scopo di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in stati membri del mercato economico europeo diversi da quello nel quale é stata acquisita la qualifica professionale, in quanto la ricorrente dimentica che tale direttiva, al considerando 7, ha previsto espressamente di doversi astenere dal disciplinare situazioni giuridiche puramente interne e di dover lasciare impregiudicate le norme nazionali dell'ordinamento professionale, tra le quali rientra l'art. 2 commi 3 e 7 della L. n.247/2012, che pone l'iscrizione all'albo circondariale come condizione per l'esercizio della professione di avvocato in Italia. Il ricorso va quindi respinto, con inevitabile condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, da distrarre in favore del legale antistatario dei controricorrenti, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto. P.Q.M La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €. 200,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del legale antistatario dei con