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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30869/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 5 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Foggia il 26 agosto 2023, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.

P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Cerignola il 25 agosto 2023.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, invero in termini non adeguatamente specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte della corretta ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere provata la condotta ascritta all'imputato, hanno valorizzato, in maniera non illogica, il quantitativo non trascurabile dello stupefacente, la suddivisione dello stesso in dosi pronte per la distribuzione e il trasporto della droga in luogo pubblico, non avendo del resto l'imputato fornito una plausibile spiegazione alternativa dei fatti (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata).

Osservato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 5 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Foggia il 26 agosto 2023, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d. P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Cerignola il 25 agosto 2023. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, invero in termini non adeguatamente specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte della corretta ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere provata la condotta ascritta all'imputato, hanno valorizzato, in maniera non illogica, il quantitativo non trascurabile dello stupefacente, la suddivisione dello stesso in dosi pronte per la distribuzione e il trasporto della droga in luogo pubblico, non avendo del resto l'imputato fornito una plausibile spiegazione alternativa dei fatti (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata). Osservato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M
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