CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 17176/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 30505-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del 1578 Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.9, presso lo studio F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 30505/2019 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta Numero sezionale 1578/2022 Numero di raccolta generale 17176/2022 e difende; Data pubblicazione 26/05/2022 - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 108, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3043/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/08/2019 R.G.N. 740/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 3043 pubblicata il 6/8/2019 la Corte di appello di Roma, in sede di reclamo ex art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012 e in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha ritenuto insussistente il giustificato motivo di licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., rinvenendo, altresì, ai fini dell’individuazione del regime di tutela applicabile, la sussistenza di un centro unico di F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 imputazione di interessi tra la [OSCURATO:SOCIETA]., Numero registro generale 30505/2019 la [OSCURATO:SOCIETA]. e la EV [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1578/2022 Numero di raccolta generale 17176/2022 s.r.l., con conseguente sommatoria di tutti i Data pubblicazione 26/05/2022 lavoratori occupati dalle società nel loro complesso e l’applicazione dell’art. 18, comma 4 della legge n. 300 del 1970, considerata la manifesta insussistenza della ragione addotta a base della riduzione del personale (dismissione della gestione dell’attività alberghiera). 2. Osservava la Corte territoriale che il contratto di appalto per la fornitura di alcuni servizi stipulato tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] era da ritenere illecito, formando, inoltre, – le due società, aventi medesima sede legale e medesimo oggetto sociale, nonché medesimo proprietario, [OSCURATO:PERSONA] – un unico centro di imputazione di interessi, alla luce degli elementi probatori acquisiti che avevano dimostrato che la [OSCURATO:SOCIETA] non svolgeva attività in favore di altri committenti, non era dotata di una effettiva ed autonoma struttura imprenditoriale né era dotata di strumenti e macchinari, neppure minimi per lo svolgimento di attività di facchinaggio e dello “sgrosso” delle parti comuni, il contratto di appalto (stipulato per “evitare la tenuta del personale” e con corrispettivo commisurato, in sostanza, al costo orario del personale, con un utile marginale a compenso della sola amministrazione di personale) era stato stipulato in concomitanza con la costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA], la committente stabiliva il fabbisogno di personale e i turni di lavoro e il Responsabile dell’organizzazione del personale era l’avv.F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 30505/2019 [OSCURATO:PERSONA], sorella dell’amministratore Numero sezionale 1578/2022 unico [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo all’UNI Numero di raccolta generale 17176/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 Hotel (la quale, secondo le difese della stessa società, già si era occupata della gestione del personale della [OSCURATO:SOCIETA]); la Corte territoriale ha, poi, confermato (al pari del Tribunale) la manifesta insussistenza della ragione addotta a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed ha condannato, in solido tra loro, tutte le società a reintegrare il lavoratore e a pagare l’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avendo rinvenuto un unico centro di imputazione di interessi tra la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] posto che tutte le società avevano come amministratore unico il sig.Squillaci e il personale dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] (le segretarie Sitta e Lancioni) si occupava dell’attività di gestione del personale, amministrativa e contabile delle altre società, attività che esulava dall’oggetto sociale della [OSCURATO:SOCIETA] (che consisteva nella realizzazione e produzione, messa in opera di apparecchiature eoliche) e che andava ben oltre la mera gestione dell’attività contabile- amministrativa, visto il costante ed obbligatorio referente rappresentato dalla Lancioni per tutto il personale della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA] quale tramite tra l’unico amministratore e le altre società. 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. con sei motivi. Resistono con distinti controricorsi la [OSCURATO:SOCIETA] F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 30505/2019 s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA]. La EV Numero sezionale 1578/2022 [OSCURATO:SOCIETA]. e il lavoratore hanno Numero di raccolta generale 17176/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la società lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2359 c.c. e di ogni altra disposizione in materia di rilevanza della nozione formale di controllo e collegamento societario, nonché degli artt. 2243 e ss., in specie 2325 e 2462 c.c., potendo riferirsi, la nozione di centro unico di imputazione di interessi solamente nelle ipotesi di collegamento e controllo societario previste dall’art. 2359 c.c. (situazione che non ricorreva nel caso di specie), né ricorrendo, nel caso di specie, una ipotesi di codatorialità, avendo il lavoratore prestato attività solo ed esclusivamente in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di tutte le norme richiamate nel secondo motivo di ricorso nonché degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., oltre che “di ogni altra norma e principio in materia di prova e apprezzamento della stessa nonché di ragionevolezza della motivazione”, non potendo essere imputato a [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:SOCIETA] alcun comportamento fraudolento, non essendo sufficiente la sola esistenza di rapporti intersocietari. La Corte territoriale, mediante una grave “manipolazione” delle risultanze F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 30505/2019 istruttorie, ha svalutato l’esistenza di un Numero sezionale 1578/2022 contratto di affidamento di servizi tra ESH [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17176/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 e [OSCURATO:SOCIETA] (nonostante le fatture depositate che recavano causali chiaramente riferite allo svolgimento di attività amministrative e gestione del personale), ha omesso qualunque riferimento alle deposizione della teste Lancioni, ha valorizzato tre o quattro documenti riguardanti i turni. 3. Con il terzo motivo di ricorso, svolto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione “di tutte le norme e principi rubricati nel motivo secondo, nonché di ogni altra disposizione in materia di illecita intermediazione di manodopera”, avendo la [OSCURATO:SOCIETA] ricevuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] l’appalto per la gestione, prima, di alcuni soltanto e, poi, di tutti i servizi alberghieri relativi all’Hotel ESH, con esclusione però dei rapporti con i tour operator, con i fornitori, rimasti di appannaggio esclusivo della [OSCURATO:SOCIETA], proprietaria dell’azienda; tale attività è stata svolta con personale dipendente solo ed esclusivamente da [OSCURATO:SOCIETA] che non ha mai interferito con i servizi svolti direttamente da [OSCURATO:SOCIETA]. Non vi è mai stata alcuna “azienda alberghiera unica” ma una sola azienda alberghiera, che apparteneva alla [OSCURATO:SOCIETA], unica titolare del contratto di locazione dell’immobile, delle necessarie autorizzazioni amministrative, del know how di gestione e di tutti i rapporti relazioni necessari per lo svolgimento dell’attività di impresa, con conseguente erroneità della dichiarata F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 illiceità del contratto di appalto stipulato tra Numero registro generale 30505/2019 ESH ed [OSCURATO:SOCIETA]: d’altra parte, che ci si trovasse Numero sezionale 1578/2022 Numero di raccolta generale 17176/2022 di fronte ad un unico rapporto di lavoro con tre Data pubblicazione 26/05/2022 diversi datori di lavoro, è stato da controparte solo enunciato e non ha trovato conferma di sorta, provando - la documentazione acquisita agli atti e l’attività istruttoria espletata - che la ESH si era legata con rapporti contrattuali ad altri soggetti, affidando loro porzioni del suo ciclo produttivo, pur conservando di esso “il cuore”. 4. Con il quarto motivo, svolto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 nonché “di ogni altra norma il principio in materia di risarcimento in forma specifica”; premesso che il giudice di primo grado aveva escluso qualunque legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA] all’impugnazione del capo di pronunzia relativo alla dismissione dell’azienda alberghiera, con conseguente esclusione di qualsiasi decadenza dall’impugnazione del suddetto capo di pronunzia, la Corte territoriale ha trascurato che la gestione dell’azienda alberghiera era effettivamente cessata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], circostanza idonea a dimostrare la sussistenza dell’interesse datoriale (chiunque fosse il datore di lavoro) alla risoluzione del rapporto. Inoltre, la Corte territoriale - a fronte della accertata manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento - non si è posta il problema, per l’applicazione della reintegrazione nel posto di lavoro, della eccessiva onerosità della reintegra (da ritenersi sussistente a fronte del tempo F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 30505/2019 passato dalla data del licenziamento, delle Numero sezionale 1578/2022 pronunce, di diverso segno, di primo grado, della Numero di raccolta generale 17176/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della [OSCURATO:SOCIETA] con conseguente ricaduta delle conseguenze reintegratorie solo sulla [OSCURATO:SOCIETA]). 5. Con il quinto motivo di ricorso, svolto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. “nonché di ogni altra norma e principio in materia di fraudolenta frammentazione della attività sociale o codatorialità nel rapporto di lavoro” avendo, la Corte territoriale, rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva segnalato, nella memoria difensiva, l’intimazione di un successivo licenziamento (in data 5.12.2016) e sottolineato che nessuna domanda era stata formulata in atti e che, inoltre, l’accertata sussistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro escludeva l’efficacia del successivo atto di recesso, mentre proprio l’accertata codatorialità confermava la validità del secondo licenziamento (a prescindere dalla società che lo aveva intimato). 6. Con il sesto motivo, svolto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c. e “di ogni altra norma e principio in materia di liquidazione delle spese di lite con particolare riferimento alla ipotesi di riforma in soccombenza della parte originariamente vittoriosa con doppia conforme di merito, sia di riforma in soccombenza a favore di parte che comunque aveva F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 30505/2019 rifiutato la proposta transattiva formulata in sede Numero sezionale 1578/2022 processuale dal giudicante” avendo, la Corte Numero di raccolta generale 17176/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 territoriale, ignorato che nella fase di impugnazione del licenziamento (quella sommaria) il giudice di merito aveva formulato una proposta di conciliazione che la società aveva accettato ma il lavoratore aveva rifiutato. Inoltre, la sentenza impugnata ha ritenuto di poter applicare il criterio della soccombenza all’intero giudizio, quando proprio la presenza di diversi apprezzamenti dello stesso materiale probatorio avrebbe dovuto indurre a rinvenire un’autentica soccombenza solo nella fase di appello, quantomeno compensando le altre fasi del giudizio. 7. I motivi dal primo al quarto sono inammissibili e, per la parte residua, infondati; in particolare, le argomentazioni sviluppate in ricorso non richiedono, a fronte della sedimentata giurisprudenza in materia di centro unico di imputazione, la trattazione in pubblica udienza (come richiesto in memoria). 7.1. Deve, in primo luogo, rimarcarsi che in tema di ricorso per cessazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio Numero registro generale 30505/2019 di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra Numero sezionale 1578/2022 Numero di raccolta generale 17176/2022 ipotesi - violazione di legge in senso proprio a Data pubblicazione 26/05/2022 causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex aliis: Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394). 7.2. Nella specie è evidente che la ricorrente lamenta la erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, e dunque, in realtà, non denuncia un'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma di legge (ossia un problema interpretativo, vizio riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) bensì un vizio-motivo, da valutare alla stregua del novellato art. 360, primo comma n. 5 cod.proc.civ., che - nella versione ratione temporis applicabile - lo circoscrive all'omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul punto Cass. Sez. U. n. 19881 del 2014), riducendo al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). 7.3. Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 30505/2019 risultano manifestamente illogici o Numero sezionale 1578/2022 contraddittori. Numero di raccolta generale 17176/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 7.4. La sentenza impugnata ha ampiamente esaminato i fatti controversi ed accertato il carattere fittizio del contratto di appalto di servizi (rivelatosi un appalto di mera manodopera) stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. nonché la formazione di un unico centro di coordinamento e direzione tra le tre società ([OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].), avendo accertato che gli elementi di collegamento fra le società avevano travalicato, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia fra consociate per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica della sostanziale unicità soggettiva. I criteri attraverso i quali la Corte di merito è pervenuta alla qualificazione della sostanziale unicità della struttura aziendale finalizzata alla gestione dell’attività alberghiera - vale a dire, le seguenti circostanze: tutte le società avevano come amministratore unico il sig.Squillaci e il personale dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] (le segretarie Sitta e Lancioni) si occupava dell’attività di gestione del personale, amministrativa e contabile delle altre società, attività che esulava dall’oggetto sociale della [OSCURATO:SOCIETA] (che consisteva nella realizzazione e produzione, messa in opera di apparecchiature eoliche) e che andava ben oltre la mera gestione dell’attività contabile- amministrativa, visto il costante ed obbligatorio referente rappresentato dalla Lancioni per tutto F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 il personale della [OSCURATO:SOCIETA] e della UNI [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30505/2019 quale tramite tra l’unico amministratore e le altre Numero sezionale 1578/2022 Numero di raccolta generale 17176/2022 società - sono coerenti con le indicazioni del Data pubblicazione 26/05/2022 giudice di legittimità secondo il quale è configurabile l'esistenza di un unico centro di imputazione in presenza di: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo- finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (v. Cass. n. 3482 del 2013; Cass. n. 26346 del 2016; Cass. nn. 13809 e 19023 del 2017; Cass. 12/02/2013, n. 3482; da ultimo, Cass. n. 2014 del 2022). 7.5. In particolare è stato chiarito che "Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta, alle quali continuano a fare capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le distinte e rispettive imprese; tale collegamento, pertanto, non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra un lavoratore e una di tali società, si estendano ad altre dello stesso F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 gruppo, salva, peraltro, la possibilità di Numero registro generale 30505/2019 ravvisare un unico centro di imputazione del Numero sezionale 1578/2022 Numero di raccolta generale 17176/2022 rapporto di lavoro - anche ai fini della Data pubblicazione 26/05/2022 sussistenza o meno del requisito numerico necessario per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra vari soggetti e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle singole imprese, da parte del giudice del merito” (Cass.n. 6707 del 2004), preordinazione che la Corte territoriale ha accertato attraverso l’approfondita disamina di tutto il quadro probatorio. 8. In ordine alla censura, proposta nell’ambito del quarto motivo di ricorso, relativa al mancato accertamento della eccessiva onerosità della reintegrazione nel posto di lavoro, nonostante l’accertata manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, va rammentato che il giudice delle leggi ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 18, comma 7, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b ), della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevedeva che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» - invece che «applica altresì» - la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma (Corte Cost. n. 59 del 2021). Le F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 sentenze della Corte costituzionale producono Numero registro generale 30505/2019 l’annullamento delle norme di legge dichiarate Numero sezionale 1578/2022 Numero di raccolta generale 17176/2022 incostituzionali, con effetti erga omnes, non solo Data pubblicazione 26/05/2022 ex nunc, ma anche ex tunc, con il solo limite dei cc.dd. rapporti esauriti, evenienza non ricorrente nel caso di specie, ove, pertanto, deve ritenersi correttamente applicata la sanzione reintegratoria (in base al combinato disposto dei commi 7 e 4 dell’art. 18, della legge n. 300 del 1970) a fronte dell’accertata manifesta insussistenza della ragione addotta per il licenziamento (ossia la dismissione della gestione dell’attività alberghiera). 9. Il quinto motivo è inammissibile: qualora la pronuncia impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto delle doglianze relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, l’esame relativo alle altre, pure se tutte tempestivamente sollevate, in quanto il ricorrente non ha più ragione di avanzare censure che investono una ulteriore ratio decidendi, giacchè, ancorchè esse fossero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della decisione anzidetta (cfr, ex plurimis, Cass. n. 13956 del 2005; Cass. n. 12355 del 2010; Cass. n. 9752 del 2017; da ultimo Cass. n.27094 del 2021). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che nessuna domanda o eccezione era stata proposta con riguardo al secondo, successivo, licenziamento intimato al lavoratore, con F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 conseguente irrilevanza di tale circostanza di Numero registro generale 30505/2019 fatto ai fini dell’esito del giudizio relativo al Numero sezionale 1578/2022 Numero di raccolta generale 17176/2022 primo, precedente, licenziamento, e tale Data pubblicazione 26/05/2022 argomentazione non è stata censurata dal ricorrente. 10. Il sesto motivo è inammissibile, posto che il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. Cass. n. 13356 del 2021). 11. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza a favore esclusivo del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], avendo, il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] proposto controricorso adesivo alle conclusioni chieste in ricorso. 12. Il ricorso è stato notificato il 2.9.2014, dunque in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: "Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 30505/2019 nel provvedimento della sussistenza dei presupposti Numero sezionale 1578/2022 di cui al periodo precedente e l'obbligo di Numero di raccolta generale 17176/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 pagamento sorge al momento del deposito dello stesso". Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge; compensa integralmente le spese di lite tra le due società. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell’Adu