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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33109/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] (CUI 05A72OX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePASQUALE [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, riportandosi alla requisitoria giàdepositata, per il rigetto dei ricorsi;uditi i difensori:L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse delle parti civili si associa alle conclusioni del PG, deposita memoriaconclusionale e nota spese;L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 15/10/2025, la Corte di assise di appello di Genovaha confermato la sentenza emessa dalla Corte di assise di Genova che haritenuto [OSCURATO:PERSONA], detto “Tito”, e [OSCURATO:PERSONA] ElGhani, detto “Bob”, colpevoli del delitto di omicidio aggravato dallapremeditazione e dai motivi abietti in danno di [OSCURATO:PERSONA] MohamedAdbdalla, nonché del delitto di soppressione aggravata di cadavere e del delittodi vilipendio di cadavere, fatti riuniti in continuazione, e li ha condannatientrambi all’ergastolo con isolamento diurno di diciotto mesi, nonché alle peneaccessorie di legge.Ha confermato anche le statuizioni civili e ha condannato gli imputati allarifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite anche per il grado diappello.I fatti venivano ricostruiti sulla base dell’analisi delle immagini estrapolatedagli impianti di videosorveglianza installati nei pressi dell’abitazione in cui eraavvenuto il delitto, dei tabulati telefonici della vittima e degli imputati, degli esitidelle indagini e delle dichiarazioni degli stessi imputati.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2004, si era trasferitoin Italia e lavorava presso la barberia denominata “[OSCURATO:PERSONA] shop”, sita inGenova, via Merano n. 22/R, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], soprannominato Alì,e gestita da [OSCURATO:PERSONA], detto “Tito”, suo dipendente, e daAli [OSCURATO:PERSONA], detto “Bob”, fratello dello stesso [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] viveva in via Vado, n. 40, in un appartamento condiviso con altridipendenti della barberia.In data 24/07/2023 a Chiavari, alla foce del fiume Entella, era stata ritrovatauna mano sinistra; poche ore dopo, nel mare antistante [OSCURATO:PERSONA] stato ritrovato un cadavere privo di mani e testa e, il giorno dopo, sulbagnasciuga della spiaggia di Chiavari, una mano destra, tutte risultateappartenere al cadavere di [OSCURATO:PERSONA].L’omicidio era avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 23/07/2023nell’abitazione di via Vado n. 40 mentre vi erano presenti solo i due imputati e lavittima.Dalle dichiarazioni testimoniali era emerso che la vittima era molto scontentadelle condizioni di lavoro presso la barberia di [OSCURATO:PERSONA] e il giorno primaaveva fatto una prova di taglio presso un’altra barberia a Pegli, manifestandol’intenzione di farsi assumere in quella sede e abbandonare quella dove lavorava.Ma i due odierni imputati si erano recati il giorno successivo dal titolare dellabarberia di Pegli per manifestargli la loro contrarietà a che assumesse [OSCURATO:PERSONA].Il giorno dell’omicidio le telecamere di videosorveglianza ripresero i dueimputati che acquistavano un lungo coltello e una mannaia e che si recavano conessi da [OSCURATO:PERSONA] nella casa di via Vado; dopo averlo ucciso, [OSCURATO:PERSONA], detto“Tito”, aveva acquistato una valigia e, portatala in via Vado, gli imputati viavevano collocato il cadavere e a bordo di un taxi lo avevano portato a Chiavari,città dove in [OSCURATO:PERSONA] n. 60 la barberia “[OSCURATO:PERSONA]” aveva unaseconda sede.Vennero ancora ripresi nella notte a poca distanza dalla foce dell’Entella,dove sarebbero state ritrovate alcune parti del cadavere, e, infine, venneroripresi mentre facevano ritorno verso la barberia di Chiavari con la valigia vuotache gettarono in un vicino cassonetto dei rifiuti insieme al trolley della vittima.Secondo la Corte di assise di appello, i due imputati, di fronte a questielementi a loro carico, si erano accusati reciprocamente; [OSCURATO:PERSONA], detto“Bob”, aveva riferito che il coltello e la mannaia erano stati acquistati dal correoAbdelwahab, detto “Tito” e che gli aveva detto che gli servivano in cucina;invece, “Tito” ha sostenuto che erano stati acquistati da “Bob”, sebbene solo perminacciare la vittima; l’un l’altro si erano accusati di aver inflitto con il coltellol’ultima ferita mortale.I giudici di merito hanno ritenuto inattendibili tali ricostruzioni e consideratoentrambi gli imputati responsabili dell’omicidio, ravvisando sia la premeditazione,poiché i due si erano procurati previamente le armi per condurre l’azioneomicidiaria, sia i motivi abietti, perché l’omicidio era stato eseguito per impedirealla vittima di cambiare datore di lavoro e di denunciare le condizioni nelle qualinella barberia “[OSCURATO:PERSONA]” lo avevano fatto lavorare.2.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso con separati atti ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], detto “Bob”, e il difensore di [OSCURATO:PERSONA] GamalKamel [OSCURATO:PERSONA], detto “Tito”.2.1.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], detto “Bob”, ha articolatoquattro motivi.2.1.1.

Con il primo denuncia manifesta illogicità della motivazione etravisamento della prova ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.e lamenta che la sentenza impugnata non ha tenuto conto della pienaconfessione del coimputato “Tito” resa subito dopo il suo arresto, corroboratadalla registrazione di due telefonate intercorse subito dopo l’omicidio tra lostesso “Tito” e il fratello di “Bob”, titolare della barberia dove lavorava la vittima,nelle quali egli ammette di essere unico responsabile dell’uccisione di [OSCURATO:PERSONA],colpendo la vittima con un fendente all’addome e sferrandone subito dopo unaltro.2.1.2.

Con il secondo motivo si denunciano erronea applicazione della leggepenale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimentoal riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 577, comma primo, n. 3, cod.pen. e carenza di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen.La sentenza impugnata ritiene dimostrata la premeditazione sulla base dellasola circostanza dell’acquisto del coltello e della mannaia lo stesso giorno deldelitto, così sovrapponendo il concetto di premeditazione a quello dipreordinazione.

Il lasso temporale tra l’acquisto delle armi e l’omicidio è troppobreve per essere indice del fermo proposito derivante da riflessione maturata epriva di resipiscenza.La visita al nuovo datore di lavoro, titolare della barberia di Pegli, che gliimputati fecero per assicurarsi che costui non assumesse [OSCURATO:PERSONA], avvenne dopol’acquisto dei coltelli e prima dell’omicidio; e questo confermerebbe che, dopol’acquisto di coltello e mannaia, ancora l’omicidio non era stato deciso.2.1.3.

Con il terzo motivo si denunciano erronea applicazione della legge, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 577,comma primo, n. 4, in relazione all’art. 61, n. 1, cod. pen. e carenza dimotivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.La figura dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], detto “Bob”, è del tutto marginale ed eglinon poteva avere alcun interesse all’omicidio.

Egli era giunto in territorio italianoda alcuni mesi e l’interesse ad eseguire il delitto di cui trattasi poteva al piùessere del fratello Ali o di “Tito”, che aveva autonomia di gestione negli affari deltitolare di “[OSCURATO:PERSONA]”.2.1.4.

Con il quarto motivo si lamenta erronea applicazione di legge, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 410 cod.pen.Si lamenta che i giudici di merito avevano ritenuto concorrere il reato divilipendio di cadavere con quello di occultamento, sull’assunto che per occultareil cadavere sarebbe bastata la sua dispersione in mare, mentre il depezzamentonon era necessario al fine di garantirsi l’impunità.Tuttavia, per ritenere integrata l’ipotesi delittuosa di vilipendio del cadavereè necessaria la prova della volontà di ledere il bene della pietà dei defunti.Tale finalità non ricorreva nel caso di specie, dove gli stessi giudici di meritoammettono che il depezzamento era stato funzionale solo a rendere difficoltoso ilrinvenimento del cadavere.

Sicché avrebbe dovuto essere considerato assorbitonella condotta di occultamento o soppressione di cadavere.2.2.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], detto “Tito” haarticolato quattro motivi.2.2.1.

Con il primo motivo si denunciano erronea applicazione della leggepenale nonché manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla sussistenzadell’aggravante dei motivi abietti di all’art. 577, comma primo, n. 4, in relazioneall’art. 61, n. 1, cod. pen.Sul punto la sentenza impugnata non aveva risposto esaustivamente airilievi contenuti nell’atto di appello, nei quali era stato chiesto di prendere inconsiderazione sia il fatto che la vittima aveva già cambiato lavoro e che nessunogli avrebbe potuto impedire di farlo nuovamente, sia le risultanze sulle modalitàdi gestione del rapporto di lavoro da parte della barberia di Alì con [OSCURATO:PERSONA] checorrisponde alle modalità in uso anche con altri dipendenti.Inoltre, erano stati trascurati tutti gli elementi che dimostravano comel’unico soggetto che avrebbe potuto subire una denuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA] erail titolare della barberia, Ali, non certo Tito.

D’altronde la vittima aveva giàmanifestato pubblicamente tale sua volontà, pubblicando su Instagram inmaniera provocatoria un video che lo ritraeva intento ad effettuare tagli di provapresso l’altra barberia di Pegli e così denigrando il suo precedente datore dilavoro.In realtà, gli elementi acquisiti collegavano più direttamente il motivodell’omicidio al degenerare imprevedibile di un acceso diverbio dovuto allediscussioni ingenerate da quel video o forse per altre ragioni non emerse indibattimento.Il motivo sotteso all’omicidio, in ogni caso, nonostante l’approfonditaistruttoria, era rimasto incerto e, quindi, l’aggravante dell’abiezione non potevatrovare applicazione.2.2.2.

Con il secondo motivo si lamentano erronea applicazione della leggepenale nonché manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla sussistenzadell’aggravante della premeditazione di all’art. 577, comma primo, n. 3, cod.pen.Le considerazioni sull’incertezza del motivo dell’omicidio si ripercuotono sullacarenza di prova riguardo al momento asseritamente antecedente nel qualesarebbe stata pianificata l’azione delittuosa; secondo i giudici di appello questomomento sarebbe certamente antecedente a quello dell’acquisto dei coltelli e,tuttavia, la motivazione manca della ricostruzione di quando sarebbe maturato.Secondo la difesa, nemmeno l’acquisto di coltello e mannaia avrebbedimostrato l’intento omicida, poiché tali strumenti potevano essere utilizzati soloper intimidire e poco senso avrebbe avuto procacciarseli in un esercizio vicinoalla barberia per poi utilizzarli nell’appartamento dove potevano accedere tutticoloro che vi lavoravano.I giudici di appello avevano ritenuto che gli imputati potevano escludere concertezza che sarebbe arrivato qualcuno mentre loro uccidevano [OSCURATO:PERSONA] con unaricostruzione che la difesa definisce assurda, perché nulla poteva consentire loroquesta certezza.Tanto più che il successivo acquisto della valigia per occultare il cadavere el’incongrua decisione di gettarlo nei pressi di una spiaggia frequentatissimadimostrava che non tutto era stato pianificato in precedenza.I giudici di appello avevano omesso di valutare tre elementi oggettivi chedeponevano per la reazione degli imputati ad un’aggressione della vittima:[OSCURATO:PERSONA] aveva un tasso alcolemico pari a 1,22 g/l e tracce di stupefacente eranostate trovate nell’urina; sul suo cadavere non vi erano segni di lesioni daautodifesa; “Tito” aveva subito una ferita alla mano e un morso al braccio destronella colluttazione.

E questa circostanza emergeva pure dalla conversazioneregistrata dopo il fatto tra “Tito” e il titolare della barberia Ali.2.2.3.

Con il terzo motivo si lamentano erronea applicazione della leggepenale nonché manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento al mancato riconoscimentodella circostanza attenuante di cui all’art. 62-bis cod. pen.Non era stato adeguatamente considerato il comportamento processualeleale e composto di “Tito” anche rispetto al coimputato oltre che al fratello diquest’ultimo, Alì, che aveva cercato in tutti i modi di precostituire una prova afavore di “Bob” e di se stesso e scaricare tutte le responsabilità sul suodipendente.2.2.4.

Con il quarto motivo si censurano erronea applicazione della leggepenale nonché manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alla mancata assoluzione dalreato di vilipendio di cadavere ex art. 410 cod. pen.L’imputato andava assolto da tale illecito, poiché la mutilazione del cadaveretrovava ragione esclusivamente nella finalità di impedirne il riconoscimento sefosse stato rinvenuto in mare e proprio per l’alto grado di probabilità che fosserinvenuto.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoriachiedendo il rigetto dei ricorsi.Le parti civili, rappresentate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SayedMohamed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato noteconclusive chiedendo il rigetto dei ricorsi.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], detto “Bob”, ha chiesto latrattazione orale.All’udienza di discussione il Procuratore Generale si è riportato alla suamemoria insistendovi; il difensore di parte civile ha insistito nella comparsaconclusionale e nella nota spese già depositata.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], detto “Bob”, ha illustrato il proprioricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono infondati.2.

Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], detto “Bob”,lamenta carenza di motivazione nella sentenza impugnata che non avrebbetenuto conto della sua posizione del tutto marginale; come tale sarebbe emersaa seguito della piena confessione del coimputato “Tito” resa subito dopo il suoarresto, corroborata dalla registrazione di due telefonate intercorse subito dopol’omicidio tra lo stesso “Tito” e il fratello di “Bob”, titolare della barberia dovelavorava la vittima, nelle quali egli ammetteva di essere unico responsabiledell’uccisione di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta colpendo la vittima con un fendenteall’addome e sferrandone subito dopo un altro.Da ciò deriverebbe l’estraneità dell’imputato ad una condotta fruttodell’iniziativa estemporanea di [OSCURATO:PERSONA].Tale motivo di ricorso è inammissibile, perché ripropone una letturaalternativa degli elementi acquisiti già dettagliatamente valutati da entrambe lesentenze.

La ricostruzione in fatto, basata su un esame delle prove dettagliato,plausibile e privo di fratture logiche (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata),delinea la partecipazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], detto “Bob”, sia alle fasiprecedenti l’omicidio, sia a quella di sua concreta esecuzione, sia, infine, a quellasuccessiva con la sua diretta collaborazione alla soppressione del cadavere.La sua costante presenza a tutte le predetti fasi, i movimenti di costui chefece da supporto all’azione di [OSCURATO:PERSONA], detto “Tito”, la piena consapevolezzadi ogni segmento dell’attività delittuosa e l’assenza di qualsivoglia elemento difatto che possano indurre a ritenere che egli avesse posto in essere azioni didissenso, di recesso o di desistenza sono state congruamente valorizzate daigiudici di merito, che hanno pure sottolineato il suo comportamento «in tutti ifrangenti (…) calmo e tranquillo, perfettamente a proprio agio anche la sera deldelitto», nonché i messaggi rassicuranti che egli ha inviato al fratello dopol’evento.Si tratta di dati logicamente convergenti nel dimostrare l’elementopsicologico del concorrente, connotato da piena condivisione.Il mero richiamo alla parziale e su diversi punti inattendibile e riduttivaconfessione di “Tito” e alle sue interlocuzioni telefoniche con il fratello di “Bob”non può sorreggere un’ammissibile censura, visto che questi dati sono stati presiin considerazione dai giudici di merito e condivisibilmente apprezzati come nondecisivi ai fini di escludere la responsabilità del coimputato.3.

Il secondo e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], detto “Bob”,possono essere congiuntamente valutati insieme al primo e al secondo motivodel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], detto “Tito”, visto che vertono tutti sulla sussistenzadelle circostanze aggravanti della premeditazione e dei motivi futili.Molta parte degli argomenti che sorreggono le censure è versata in fatto,perché con essi si contesta la ricostruzione operata dai giudici di merito e si miraa collegare l’azione omicidiaria al degenerare di un diverbio acceso, piuttosto chead un’azione pianificata.Tuttavia, è del tutto illogico l’argomento difensivo, che lamenta che i giudicidi merito avrebbero dovuto valutare la possibilità che gli imputati si recaronodalla vittima con il solo fine di intimidirli.3.1.

I giudici genovesi hanno argomentato in modo stringentel’incompatibilità logica della predisposizione di un coltello e di un’ascia conl’esclusiva volontà di attribuire al diverbio una maggiore carica intimidatoria.Per quanto potessero essere utili a rendere più efficace la minaccia, l’ascia eil coltello erano armi che consentivano di prepararsi ad uccidere e certamente lascelta dell’ascia, non rinvenuta per caso, ma appositamente ricercata prima dellavisita alla vittima, depone in maniera univoca per la correttezza logica dellaricostruzione contenuta nella sentenza impugnata.La circostanza aggravante soggettiva della premeditazione è, comunque,compatibile con il dolo alternativo (Sez. 1, n. 29013 del 10/06/2021, Sardina,Rv. 281643 - 01); e non osta alla configurabilità dell'aggravante il fatto che ilsoggetto agente abbia condizionato l'attuazione del proposito criminoso allamancata verificazione di un evento ad opera della vittima, quando la condizionerisolutiva si pone come un avvenimento previsto, atto a far recedere la piùprecisa e ferma risoluzione criminosa del reo (Sez. 1, n. 32746 del 17/06/2020,Gambettola, Rv. 279933 – 01: fattispecie in cui l'omicidio era stato programmatoper il caso in cui la vittima avesse ribadito il rifiuto di riprendere il rapportosentimentale con il reo).La sentenza motiva anche sulla modalità con le quali sono stati sferrati icolpi letali, incompatibili con la versione resa dagli imputati e anche con la merareazione difensiva.Quanto, poi, alla censura relativa all’omessa valutazione dei tempi in cui sisarebbero svolte le fasi preparatorie dell’omicidio e sulla sovrapposizione tra lapreordinazione (che non si contesta) e la premeditazione (che invece le difeseritengono insussistente), la motivazione relativa a questi profili in fatto dàcorretta applicazione al principio, secondo il quale «in tema di omicidio, ai finidella configurabilità dell'aggravante della premeditazione, in presenza di unristretto arco temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la suaimpiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficientea far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazionedi motivi inibitori di quelli a delinquere» (Sez. 1, n. 3868 del 12/09/2024, dep.2025, N., Rv. 287472 – 01: fattispecie relativa ad agente che aveva teso allavittima un agguato, predisposto con mezzi e modalità indicative della persistenzadella risoluzione criminosa, nella quale la Corte ha ritenuto immune da vizi ilriconoscimento dell'aggravante, in presenza di un intervallo temporale di circaquaranta minuti tra l'insorgere del proposito omicidiario e la sua attuazione).E ancora: «In tema di omicidio, ai fini della configurabilità dell'aggravantedella premeditazione, in presenza di un ristretto arco temporale tra l'insorgenzadel proposito delittuoso e la sua attuazione, spetta al giudice il compito divalutare se, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, talelasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisioneadottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere»(Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019, dep. 2020, R., Rv. 278492 – 01: in applicazionedel principio la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante in relazioneall'omicidio consumato in un contesto di atti persecutori e al termine di unserrato susseguirsi di contatti tra la vittima ed il reo, culminati con l'insorgenzadel proposito omicidiario, collocata con certezza solo un'ora prima dellaconsumazione del delitto, spazio temporale ritenuto dalla Corte sintomatico disola preordinazione del reato).Sicché anche tali profili di doglianza, per un verso, ripropongono argomentigià contenuti nei motivi di appello e adeguatamente vagliati nella sentenzaimpugnata, per altro verso, si rivelano inidonei ad evidenziare specifici vizi logicinella valutazione della piattaforma probatoria e richiedono un alternativoapprezzamento di merito degli elementi.Quanto, poi, alla specifica prospettazione contenuta nel ricorso diAbdelghani, detto “Bob”, la sentenza spiega in maniera logica e lineare, con unragionamento immune da increspature, che egli ha partecipato a tutta la fasepreparatoria, avendo la possibilità di rendersi conto dell’azione che si sarebbeportata a termine di lì a breve, senza, peraltro, mai allontanarsi o dissentire.Vale, in ogni caso, il principio per il quale «l'aggravante della premeditazionesi applica anche al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reatonel caso in cui lo stesso abbia acquisito, prima che si sia esaurito il proprioapporto volontario all'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altruipremeditazione» (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C., Rv. 285761 - 02).3.2.

Sull’abiezione dei motivi, la motivazione in fatto è plausibile nelcorrelare il riconoscimento dell’aggravante all’unica ragione di tensione cheaveva giustificato quanto accaduto, anche qualora la si volesse considerare ilmomento finale di una lite connotata dalla preparazione ad un’azione di quellainusitata violenza.La ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, che non presenta vizilogici e che le difese contestano riproponendo i motivi di appello, rispetta leindicazioni della giurisprudenza, in forza delle quali «l'accertamento dellacircostanza aggravante dei futili motivi deve svolgersi con metodo bifasico,richiedendo la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione trail reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e di quellosoggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione qualeespressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurarelo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale»(Sez. 1, n. 45290 del 01/10/2024, S., Rv. 287333 - 01).Posto che nemmeno i ricorrenti segnalano elementi specifici che i giudici dimerito abbiano omesso di valutare e non negano che intercorressero ragioni ditensioni con la vittima per la sua ostentata decisione di lasciare il salone doveaveva lavorato denunciando le condizioni alle quali lo avevano sottoposto, risultadel tutto consequenziale anche agli altri elementi acquisiti (la prova dellereiterate liti fra loro e la vittima nei giorni precedenti al delitto e i contattisuccessivi degli imputati con il titolare delle barberie che essi gestivano) laproposizione conclusiva del ragionamento svolto a pag. 10 della sentenzaimpugnata: «Proprio in tale volontà di l imitazione della l ibertà diautodeterminazione della vittima e della libertà di esercitare i propri diritti risiedeil carattere abbietto dei motivi che giustificarono l’omicidio»4.

Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], detto “Tito” “Tito” èinammissibile.

Egli lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche, deducendo argomenti meramente assertivi o controvalutativi.

I giudicidi merito hanno sottolineato la particolare crudeltà ed efferatezza dell’azione ehanno ritenuto la confessione di scarsa valenza sia ai fini della ricostruzioneaffidabile del fatto sia ai fini della dimostrazione di una vera resipiscenza, vistoche è intervenuta dopo l’acquisizione di elementi inoppugnabili a suo carico ed èstata caratterizzata dal tentativo di ridimensionare la pervicacia della suapropensione alla crudeltà e alla violenza, manifestata con la commissione deldelitto.Il mero comportamento processuale e la lettera di scuse ai familiari dellavittima sono stati valutati come fatti di scarsa incidenza rispetto alla gravità delfatto e, com’è noto, in ogni caso della condotta positiva del condannatosuccessiva al reato può essere escluso il rilievo con motivazione fondata su altre,preponderanti, ragioni della decisione, non sindacabile in sede di legittimità senon contraddittoria (così, ad esempio, Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep.2019, Carillo, Rv. 275509 – 03, in fattispecie di mancata concessione motivata inragione della gravità del fatto).5.

Il rispettivo quarto motivo di entrambi i ricorsi verte sulla configurabilitàdel reato di vilipendio di cadavere e pone la questione del suo assorbimento nelreato di soppressione di cadavere.Anzitutto, come ha ricordato il Procuratore Generale nelle sue conclusioni, ireati di vilipendio e di occultamento di cadavere possono concorrere (Sez. 3, n.1107 del 17/05/1971, Musu, Rv. 119010 - 01).Vero è che agli atti di mutilazione o di deturpamento del cadavere, che sianonecessari per la soppressione o per la distruzione dello stesso, possono esserericondotti al reato complesso previsto dall'art 411 cod. pen.; a tal fine, però,occorre che rimanga accertato in fatto che le predette modalità vilipendiose sianostate necessarie e non superflue, dovendosi affermare, in mancanza, il concorsodei due reati (Sez. 1, n. 1081 del 05/11/1970, Terzoli, Rv. 116048 - 01).Tuttavia quello che conta non è la finalità perseguita da chi esegue ildepezzamento del cadavere, ma l’oggettiva necessità di adottarle per giungerealla soppressione nel caso concreto.I giudici di merito hanno motivato sul punto spiegando che la mutilazione èstata una condotta ulteriore rispetto a quella di soppressione, che si sarebbepotuta realizzare già solo con l’abbandono nelle acque del fiume del cadavere; gliimputati hanno, invece, deliberatamente commesso una condotta che sapevanooffendere la pietà dei defunti con l’obiettivo ulteriore di depistare le indagini.Si afferma in giurisprudenza che «l'elemento psicologico del reato divilipendio di cadavere consiste nel dolo generico, ed è integrato quando l'agentesia consapevole che la condotta posta in essere è idonea ad offendere ilsentimento di pietà verso i defunti ed è vietata da disposizioni regolamentari(come per il caso di esumazione parziale), o comunque non è strettamentenecessaria all'espletamento dell'attività eventualmente lecita che comporta lamanipolazione dei resti umani» (Sez. 3, n. 17050 del 21/02/2003, Saini, Rv.224788 - 01).Se questo è vero quando non è strettamente necessaria all’espletamento diun’attività eventualmente lecita, tanto più ciò dovrebbe valere se si espletaun’attività già di per sé illecita e la condotta che offende il sentimento della pietàdei defunti è prescelta perché la mera soppressione del cadavere si ritieneinsufficiente ad assicurare l’impunità mentre il vilipendio viene consideratoidoneo a realizzare un risultato maggiormente funzionale ad impedire ilriconoscimento del cadavere.Sicché le censure in proposito formulate da entrambi gli imputati sonoinfondate.6.

I ricorsi vanno, quindi, rigettati, perché complessivamente infondati e iricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e allarifusione delle spese sostenute dalle parti civili nella misura determinata indispositivo secondo i parametri vigenti.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] SayedMohamed e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro5.000,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (CUI 05A72OX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePASQUALE [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, riportandosi alla requisitoria giàdepositata, per il rigetto dei ricorsi;uditi i difensori:L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse delle parti civili si associa alle conclusioni del PG, deposita memoriaconclusionale e nota spese;L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 15/10/2025, la Corte di assise di appello di Genovaha confermato la sentenza emessa dalla Corte di assise di Genova che haritenuto [OSCURATO:PERSONA], detto “Tito”, e [OSCURATO:PERSONA] ElGhani, detto “Bob”, colpevoli del delitto di omicidio aggravato dallapremeditazione e dai motivi abietti in danno di [OSCURATO:PERSONA] MohamedAdbdalla, nonché del delitto di soppressione aggravata di cadavere e del delittodi vilipendio di cadavere, fatti riuniti in continuazione, e li ha condannatientrambi all’ergastolo con isolamento diurno di diciotto mesi, nonché alle peneaccessorie di legge.Ha confermato anche le statuizioni civili e ha condannato gli imputati allarifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite anche per il grado diappello.I fatti venivano ricostruiti sulla base dell’analisi delle immagini estrapolatedagli impianti di videosorveglianza installati nei pressi dell’abitazione in cui eraavvenuto il delitto, dei tabulati telefonici della vittima e degli imputati, degli esitidelle indagini e delle dichiarazioni degli stessi imputati.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2004, si era trasferitoin Italia e lavorava presso la barberia denominata “[OSCURATO:PERSONA] shop”, sita inGenova, via Merano n. 22/R, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], soprannominato Alì,e gestita da [OSCURATO:PERSONA], detto “Tito”, suo dipendente, e daAli [OSCURATO:PERSONA], detto “Bob”, fratello dello stesso [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] viveva in via Vado, n. 40, in un appartamento condiviso con altridipendenti della barberia.In data 24/07/2023 a Chiavari, alla foce del fiume Entella, era stata ritrovatauna mano sinistra; poche ore dopo, nel mare antistante [OSCURATO:PERSONA] stato ritrovato un cadavere privo di mani e testa e, il giorno dopo, sulbagnasciuga della spiaggia di Chiavari, una mano destra, tutte risultateappartenere al cadavere di [OSCURATO:PERSONA].L’omicidio era avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 23/07/2023nell’abitazione di via Vado n. 40 mentre vi erano presenti solo i due imputati e lavittima.Dalle dichiarazioni testimoniali era emerso che la vittima era molto scontentadelle condizioni di lavoro presso la barberia di [OSCURATO:PERSONA] e il giorno primaaveva fatto una prova di taglio presso un’altra barberia a Pegli, manifestandol’intenzione di farsi assumere in quella sede e abbandonare quella dove lavorava.Ma i due odierni imputati si erano recati il giorno successivo dal titolare dellabarberia di Pegli per manifestargli la loro contrarietà a che assumesse [OSCURATO:PERSONA].Il giorno dell’omicidio le telecamere di videosorveglianza ripresero i dueimputati che acquistavano un lungo coltello e una mannaia e che si recavano conessi da [OSCURATO:PERSONA] nella casa di via Vado; dopo averlo ucciso, [OSCURATO:PERSONA], detto“Tito”, aveva acquistato una valigia e, portatala in via Vado, gli imputati viavevano collocato il cadavere e a bordo di un taxi lo avevano portato a Chiavari,città dove in [OSCURATO:PERSONA] n. 60 la barberia “[OSCURATO:PERSONA]” aveva unaseconda sede.Vennero ancora ripresi nella notte a poca distanza dalla foce dell’Entella,dove sarebbero state ritrovate alcune parti del cadavere, e, infine, venneroripresi mentre facevano ritorno verso la barberia di Chiavari con la valigia vuotache gettarono in un vicino cassonetto dei rifiuti insieme al trolley della vittima.Secondo la Corte di assise di appello, i due imputati, di fronte a questielementi a loro carico, si erano accusati reciprocamente; [OSCURATO:PERSONA], detto“Bob”, aveva riferito che il coltello e la mannaia erano stati acquistati dal correoAbdelwahab, detto “Tito” e che gli aveva detto che gli servivano in cucina;invece, “Tito” ha sostenuto che erano stati acquistati da “Bob”, sebbene solo perminacciare la vittima; l’un l’altro si erano accusati di aver inflitto con il coltellol’ultima ferita mortale.I giudici di merito hanno ritenuto inattendibili tali ricostruzioni e consideratoentrambi gli imputati responsabili dell’omicidio, ravvisando sia la premeditazione,poiché i due si erano procurati previamente le armi per condurre l’azioneomicidiaria, sia i motivi abietti, perché l’omicidio era stato eseguito per impedirealla vittima di cambiare datore di lavoro e di denunciare le condizioni nelle qualinella barberia “[OSCURATO:PERSONA]” lo avevano fatto lavorare.2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso con separati atti ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], detto “Bob”, e il difensore di [OSCURATO:PERSONA] GamalKamel [OSCURATO:PERSONA], detto “Tito”.2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], detto “Bob”, ha articolatoquattro motivi.2.1.1. Con il primo denuncia manifesta illogicità della motivazione etravisamento della prova ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.e lamenta che la sentenza impugnata non ha tenuto conto della pienaconfessione del coimputato “Tito” resa subito dopo il suo arresto, corroboratadalla registrazione di due telefonate intercorse subito dopo l’omicidio tra lostesso “Tito” e il fratello di “Bob”, titolare della barberia dove lavorava la vittima,nelle quali egli ammette di essere unico responsabile dell’uccisione di [OSCURATO:PERSONA],colpendo la vittima con un fendente all’addome e sferrandone subito dopo unaltro.2.1.2. Con il secondo motivo si denunciano erronea applicazione della leggepenale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimentoal riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 577, comma primo, n. 3, cod.pen. e carenza di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen.La sentenza impugnata ritiene dimostrata la premeditazione sulla base dellasola circostanza dell’acquisto del coltello e della mannaia lo stesso giorno deldelitto, così sovrapponendo il concetto di premeditazione a quello dipreordinazione. Il lasso temporale tra l’acquisto delle armi e l’omicidio è troppobreve per essere indice del fermo proposito derivante da riflessione maturata epriva di resipiscenza.La visita al nuovo datore di lavoro, titolare della barberia di Pegli, che gliimputati fecero per assicurarsi che costui non assumesse [OSCURATO:PERSONA], avvenne dopol’acquisto dei coltelli e prima dell’omicidio; e questo confermerebbe che, dopol’acquisto di coltello e mannaia, ancora l’omicidio non era stato deciso.2.1.3. Con il terzo motivo si denunciano erronea applicazione della legge, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 577,comma primo, n. 4, in relazione all’art. 61, n. 1, cod. pen. e carenza dimotivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.La figura dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], detto “Bob”, è del tutto marginale ed eglinon poteva avere alcun interesse all’omicidio. Egli era giunto in territorio italianoda alcuni mesi e l’interesse ad eseguire il delitto di cui trattasi poteva al piùessere del fratello Ali o di “Tito”, che aveva autonomia di gestione negli affari deltitolare di “[OSCURATO:PERSONA]”.2.1.4. Con il quarto motivo si lamenta erronea applicazione di legge, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 410 cod.pen.Si lamenta che i giudici di merito avevano ritenuto concorrere il reato divilipendio di cadavere con quello di occultamento, sull’assunto che per occultareil cadavere sarebbe bastata la sua dispersione in mare, mentre il depezzamentonon era necessario al fine di garantirsi l’impunità.Tuttavia, per ritenere integrata l’ipotesi delittuosa di vilipendio del cadavereè necessaria la prova della volontà di ledere il bene della pietà dei defunti.Tale finalità non ricorreva nel caso di specie, dove gli stessi giudici di meritoammettono che il depezzamento era stato funzionale solo a rendere difficoltoso ilrinvenimento del cadavere. Sicché avrebbe dovuto essere considerato assorbitonella condotta di occultamento o soppressione di cadavere.2.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], detto “Tito” haarticolato quattro motivi.2.2.1. Con il primo motivo si denunciano erronea applicazione della leggepenale nonché manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla sussistenzadell’aggravante dei motivi abietti di all’art. 577, comma primo, n. 4, in relazioneall’art. 61, n. 1, cod. pen.Sul punto la sentenza impugnata non aveva risposto esaustivamente airilievi contenuti nell’atto di appello, nei quali era stato chiesto di prendere inconsiderazione sia il fatto che la vittima aveva già cambiato lavoro e che nessunogli avrebbe potuto impedire di farlo nuovamente, sia le risultanze sulle modalitàdi gestione del rapporto di lavoro da parte della barberia di Alì con [OSCURATO:PERSONA] checorrisponde alle modalità in uso anche con altri dipendenti.Inoltre, erano stati trascurati tutti gli elementi che dimostravano comel’unico soggetto che avrebbe potuto subire una denuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA] erail titolare della barberia, Ali, non certo Tito. D’altronde la vittima aveva giàmanifestato pubblicamente tale sua volontà, pubblicando su Instagram inmaniera provocatoria un video che lo ritraeva intento ad effettuare tagli di provapresso l’altra barberia di Pegli e così denigrando il suo precedente datore dilavoro.In realtà, gli elementi acquisiti collegavano più direttamente il motivodell’omicidio al degenerare imprevedibile di un acceso diverbio dovuto allediscussioni ingenerate da quel video o forse per altre ragioni non emerse indibattimento.Il motivo sotteso all’omicidio, in ogni caso, nonostante l’approfonditaistruttoria, era rimasto incerto e, quindi, l’aggravante dell’abiezione non potevatrovare applicazione.2.2.2. Con il secondo motivo si lamentano erronea applicazione della leggepenale nonché manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla sussistenzadell’aggravante della premeditazione di all’art. 577, comma primo, n. 3, cod.pen.Le considerazioni sull’incertezza del motivo dell’omicidio si ripercuotono sullacarenza di prova riguardo al momento asseritamente antecedente nel qualesarebbe stata pianificata l’azione delittuosa; secondo i giudici di appello questomomento sarebbe certamente antecedente a quello dell’acquisto dei coltelli e,tuttavia, la motivazione manca della ricostruzione di quando sarebbe maturato.Secondo la difesa, nemmeno l’acquisto di coltello e mannaia avrebbedimostrato l’intento omicida, poiché tali strumenti potevano essere utilizzati soloper intimidire e poco senso avrebbe avuto procacciarseli in un esercizio vicinoalla barberia per poi utilizzarli nell’appartamento dove potevano accedere tutticoloro che vi lavoravano.I giudici di appello avevano ritenuto che gli imputati potevano escludere concertezza che sarebbe arrivato qualcuno mentre loro uccidevano [OSCURATO:PERSONA] con unaricostruzione che la difesa definisce assurda, perché nulla poteva consentire loroquesta certezza.Tanto più che il successivo acquisto della valigia per occultare il cadavere el’incongrua decisione di gettarlo nei pressi di una spiaggia frequentatissimadimostrava che non tutto era stato pianificato in precedenza.I giudici di appello avevano omesso di valutare tre elementi oggettivi chedeponevano per la reazione degli imputati ad un’aggressione della vittima:[OSCURATO:PERSONA] aveva un tasso alcolemico pari a 1,22 g/l e tracce di stupefacente eranostate trovate nell’urina; sul suo cadavere non vi erano segni di lesioni daautodifesa; “Tito” aveva subito una ferita alla mano e un morso al braccio destronella colluttazione. E questa circostanza emergeva pure dalla conversazioneregistrata dopo il fatto tra “Tito” e il titolare della barberia Ali.2.2.3. Con il terzo motivo si lamentano erronea applicazione della leggepenale nonché manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento al mancato riconoscimentodella circostanza attenuante di cui all’art. 62-bis cod. pen.Non era stato adeguatamente considerato il comportamento processualeleale e composto di “Tito” anche rispetto al coimputato oltre che al fratello diquest’ultimo, Alì, che aveva cercato in tutti i modi di precostituire una prova afavore di “Bob” e di se stesso e scaricare tutte le responsabilità sul suodipendente.2.2.4. Con il quarto motivo si censurano erronea applicazione della leggepenale nonché manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., quanto alla mancata assoluzione dalreato di vilipendio di cadavere ex art. 410 cod. pen.L’imputato andava assolto da tale illecito, poiché la mutilazione del cadaveretrovava ragione esclusivamente nella finalità di impedirne il riconoscimento sefosse stato rinvenuto in mare e proprio per l’alto grado di probabilità che fosserinvenuto.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoriachiedendo il rigetto dei ricorsi.Le parti civili, rappresentate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SayedMohamed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato noteconclusive chiedendo il rigetto dei ricorsi.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], detto “Bob”, ha chiesto latrattazione orale.All’udienza di discussione il Procuratore Generale si è riportato alla suamemoria insistendovi; il difensore di parte civile ha insistito nella comparsaconclusionale e nella nota spese già depositata.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], detto “Bob”, ha illustrato il proprioricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati.2. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], detto “Bob”,lamenta carenza di motivazione nella sentenza impugnata che non avrebbetenuto conto della sua posizione del tutto marginale; come tale sarebbe emersaa seguito della piena confessione del coimputato “Tito” resa subito dopo il suoarresto, corroborata dalla registrazione di due telefonate intercorse subito dopol’omicidio tra lo stesso “Tito” e il fratello di “Bob”, titolare della barberia dovelavorava la vittima, nelle quali egli ammetteva di essere unico responsabiledell’uccisione di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta colpendo la vittima con un fendenteall’addome e sferrandone subito dopo un altro.Da ciò deriverebbe l’estraneità dell’imputato ad una condotta fruttodell’iniziativa estemporanea di [OSCURATO:PERSONA].Tale motivo di ricorso è inammissibile, perché ripropone una letturaalternativa degli elementi acquisiti già dettagliatamente valutati da entrambe lesentenze. La ricostruzione in fatto, basata su un esame delle prove dettagliato,plausibile e privo di fratture logiche (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata),delinea la partecipazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], detto “Bob”, sia alle fasiprecedenti l’omicidio, sia a quella di sua concreta esecuzione, sia, infine, a quellasuccessiva con la sua diretta collaborazione alla soppressione del cadavere.La sua costante presenza a tutte le predetti fasi, i movimenti di costui chefece da supporto all’azione di [OSCURATO:PERSONA], detto “Tito”, la piena consapevolezzadi ogni segmento dell’attività delittuosa e l’assenza di qualsivoglia elemento difatto che possano indurre a ritenere che egli avesse posto in essere azioni didissenso, di recesso o di desistenza sono state congruamente valorizzate daigiudici di merito, che hanno pure sottolineato il suo comportamento «in tutti ifrangenti (…) calmo e tranquillo, perfettamente a proprio agio anche la sera deldelitto», nonché i messaggi rassicuranti che egli ha inviato al fratello dopol’evento.Si tratta di dati logicamente convergenti nel dimostrare l’elementopsicologico del concorrente, connotato da piena condivisione.Il mero richiamo alla parziale e su diversi punti inattendibile e riduttivaconfessione di “Tito” e alle sue interlocuzioni telefoniche con il fratello di “Bob”non può sorreggere un’ammissibile censura, visto che questi dati sono stati presiin considerazione dai giudici di merito e condivisibilmente apprezzati come nondecisivi ai fini di escludere la responsabilità del coimputato.3. Il secondo e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], detto “Bob”,possono essere congiuntamente valutati insieme al primo e al secondo motivodel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], detto “Tito”, visto che vertono tutti sulla sussistenzadelle circostanze aggravanti della premeditazione e dei motivi futili.Molta parte degli argomenti che sorreggono le censure è versata in fatto,perché con essi si contesta la ricostruzione operata dai giudici di merito e si miraa collegare l’azione omicidiaria al degenerare di un diverbio acceso, piuttosto chead un’azione pianificata.Tuttavia, è del tutto illogico l’argomento difensivo, che lamenta che i giudicidi merito avrebbero dovuto valutare la possibilità che gli imputati si recaronodalla vittima con il solo fine di intimidirli.3.1. I giudici genovesi hanno argomentato in modo stringentel’incompatibilità logica della predisposizione di un coltello e di un’ascia conl’esclusiva volontà di attribuire al diverbio una maggiore carica intimidatoria.Per quanto potessero essere utili a rendere più efficace la minaccia, l’ascia eil coltello erano armi che consentivano di prepararsi ad uccidere e certamente lascelta dell’ascia, non rinvenuta per caso, ma appositamente ricercata prima dellavisita alla vittima, depone in maniera univoca per la correttezza logica dellaricostruzione contenuta nella sentenza impugnata.La circostanza aggravante soggettiva della premeditazione è, comunque,compatibile con il dolo alternativo (Sez. 1, n. 29013 del 10/06/2021, Sardina,Rv. 281643 - 01); e non osta alla configurabilità dell'aggravante il fatto che ilsoggetto agente abbia condizionato l'attuazione del proposito criminoso allamancata verificazione di un evento ad opera della vittima, quando la condizionerisolutiva si pone come un avvenimento previsto, atto a far recedere la piùprecisa e ferma risoluzione criminosa del reo (Sez. 1, n. 32746 del 17/06/2020,Gambettola, Rv. 279933 – 01: fattispecie in cui l'omicidio era stato programmatoper il caso in cui la vittima avesse ribadito il rifiuto di riprendere il rapportosentimentale con il reo).La sentenza motiva anche sulla modalità con le quali sono stati sferrati icolpi letali, incompatibili con la versione resa dagli imputati e anche con la merareazione difensiva.Quanto, poi, alla censura relativa all’omessa valutazione dei tempi in cui sisarebbero svolte le fasi preparatorie dell’omicidio e sulla sovrapposizione tra lapreordinazione (che non si contesta) e la premeditazione (che invece le difeseritengono insussistente), la motivazione relativa a questi profili in fatto dàcorretta applicazione al principio, secondo il quale «in tema di omicidio, ai finidella configurabilità dell'aggravante della premeditazione, in presenza di unristretto arco temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la suaimpiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficientea far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazionedi motivi inibitori di quelli a delinquere» (Sez. 1, n. 3868 del 12/09/2024, dep.2025, N., Rv. 287472 – 01: fattispecie relativa ad agente che aveva teso allavittima un agguato, predisposto con mezzi e modalità indicative della persistenzadella risoluzione criminosa, nella quale la Corte ha ritenuto immune da vizi ilriconoscimento dell'aggravante, in presenza di un intervallo temporale di circaquaranta minuti tra l'insorgere del proposito omicidiario e la sua attuazione).E ancora: «In tema di omicidio, ai fini della configurabilità dell'aggravantedella premeditazione, in presenza di un ristretto arco temporale tra l'insorgenzadel proposito delittuoso e la sua attuazione, spetta al giudice il compito divalutare se, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, talelasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisioneadottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere»(Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019, dep. 2020, R., Rv. 278492 – 01: in applicazionedel principio la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante in relazioneall'omicidio consumato in un contesto di atti persecutori e al termine di unserrato susseguirsi di contatti tra la vittima ed il reo, culminati con l'insorgenzadel proposito omicidiario, collocata con certezza solo un'ora prima dellaconsumazione del delitto, spazio temporale ritenuto dalla Corte sintomatico disola preordinazione del reato).Sicché anche tali profili di doglianza, per un verso, ripropongono argomentigià contenuti nei motivi di appello e adeguatamente vagliati nella sentenzaimpugnata, per altro verso, si rivelano inidonei ad evidenziare specifici vizi logicinella valutazione della piattaforma probatoria e richiedono un alternativoapprezzamento di merito degli elementi.Quanto, poi, alla specifica prospettazione contenuta nel ricorso diAbdelghani, detto “Bob”, la sentenza spiega in maniera logica e lineare, con unragionamento immune da increspature, che egli ha partecipato a tutta la fasepreparatoria, avendo la possibilità di rendersi conto dell’azione che si sarebbeportata a termine di lì a breve, senza, peraltro, mai allontanarsi o dissentire.Vale, in ogni caso, il principio per il quale «l'aggravante della premeditazionesi applica anche al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reatonel caso in cui lo stesso abbia acquisito, prima che si sia esaurito il proprioapporto volontario all'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altruipremeditazione» (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C., Rv. 285761 - 02).3.2. Sull’abiezione dei motivi, la motivazione in fatto è plausibile nelcorrelare il riconoscimento dell’aggravante all’unica ragione di tensione cheaveva giustificato quanto accaduto, anche qualora la si volesse considerare ilmomento finale di una lite connotata dalla preparazione ad un’azione di quellainusitata violenza.La ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, che non presenta vizilogici e che le difese contestano riproponendo i motivi di appello, rispetta leindicazioni della giurisprudenza, in forza delle quali «l'accertamento dellacircostanza aggravante dei futili motivi deve svolgersi con metodo bifasico,richiedendo la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione trail reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e di quellosoggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione qualeespressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurarelo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale»(Sez. 1, n. 45290 del 01/10/2024, S., Rv. 287333 - 01).Posto che nemmeno i ricorrenti segnalano elementi specifici che i giudici dimerito abbiano omesso di valutare e non negano che intercorressero ragioni ditensioni con la vittima per la sua ostentata decisione di lasciare il salone doveaveva lavorato denunciando le condizioni alle quali lo avevano sottoposto, risultadel tutto consequenziale anche agli altri elementi acquisiti (la prova dellereiterate liti fra loro e la vittima nei giorni precedenti al delitto e i contattisuccessivi degli imputati con il titolare delle barberie che essi gestivano) laproposizione conclusiva del ragionamento svolto a pag. 10 della sentenzaimpugnata: «Proprio in tale volontà di l imitazione della l ibertà diautodeterminazione della vittima e della libertà di esercitare i propri diritti risiedeil carattere abbietto dei motivi che giustificarono l’omicidio»4. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], detto “Tito” “Tito” èinammissibile. Egli lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche, deducendo argomenti meramente assertivi o controvalutativi. I giudicidi merito hanno sottolineato la particolare crudeltà ed efferatezza dell’azione ehanno ritenuto la confessione di scarsa valenza sia ai fini della ricostruzioneaffidabile del fatto sia ai fini della dimostrazione di una vera resipiscenza, vistoche è intervenuta dopo l’acquisizione di elementi inoppugnabili a suo carico ed èstata caratterizzata dal tentativo di ridimensionare la pervicacia della suapropensione alla crudeltà e alla violenza, manifestata con la commissione deldelitto.Il mero comportamento processuale e la lettera di scuse ai familiari dellavittima sono stati valutati come fatti di scarsa incidenza rispetto alla gravità delfatto e, com’è noto, in ogni caso della condotta positiva del condannatosuccessiva al reato può essere escluso il rilievo con motivazione fondata su altre,preponderanti, ragioni della decisione, non sindacabile in sede di legittimità senon contraddittoria (così, ad esempio, Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep.2019, Carillo, Rv. 275509 – 03, in fattispecie di mancata concessione motivata inragione della gravità del fatto).5. Il rispettivo quarto motivo di entrambi i ricorsi verte sulla configurabilitàdel reato di vilipendio di cadavere e pone la questione del suo assorbimento nelreato di soppressione di cadavere.Anzitutto, come ha ricordato il Procuratore Generale nelle sue conclusioni, ireati di vilipendio e di occultamento di cadavere possono concorrere (Sez. 3, n.1107 del 17/05/1971, Musu, Rv. 119010 - 01).Vero è che agli atti di mutilazione o di deturpamento del cadavere, che sianonecessari per la soppressione o per la distruzione dello stesso, possono esserericondotti al reato complesso previsto dall'art 411 cod. pen.; a tal fine, però,occorre che rimanga accertato in fatto che le predette modalità vilipendiose sianostate necessarie e non superflue, dovendosi affermare, in mancanza, il concorsodei due reati (Sez. 1, n. 1081 del 05/11/1970, Terzoli, Rv. 116048 - 01).Tuttavia quello che conta non è la finalità perseguita da chi esegue ildepezzamento del cadavere, ma l’oggettiva necessità di adottarle per giungerealla soppressione nel caso concreto.I giudici di merito hanno motivato sul punto spiegando che la mutilazione èstata una condotta ulteriore rispetto a quella di soppressione, che si sarebbepotuta realizzare già solo con l’abbandono nelle acque del fiume del cadavere; gliimputati hanno, invece, deliberatamente commesso una condotta che sapevanooffendere la pietà dei defunti con l’obiettivo ulteriore di depistare le indagini.Si afferma in giurisprudenza che «l'elemento psicologico del reato divilipendio di cadavere consiste nel dolo generico, ed è integrato quando l'agentesia consapevole che la condotta posta in essere è idonea ad offendere ilsentimento di pietà verso i defunti ed è vietata da disposizioni regolamentari(come per il caso di esumazione parziale), o comunque non è strettamentenecessaria all'espletamento dell'attività eventualmente lecita che comporta lamanipolazione dei resti umani» (Sez. 3, n. 17050 del 21/02/2003, Saini, Rv.224788 - 01).Se questo è vero quando non è strettamente necessaria all’espletamento diun’attività eventualmente lecita, tanto più ciò dovrebbe valere se si espletaun’attività già di per sé illecita e la condotta che offende il sentimento della pietàdei defunti è prescelta perché la mera soppressione del cadavere si ritieneinsufficiente ad assicurare l’impunità mentre il vilipendio viene consideratoidoneo a realizzare un risultato maggiormente funzionale ad impedire ilriconoscimento del cadavere.Sicché le censure in proposito formulate da entrambi gli imputati sonoinfondate.6. I ricorsi vanno, quindi, rigettati, perché complessivamente infondati e iricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e allarifusione delle spese sostenute dalle parti civili nella misura determinata indispositivo secondo i parametri vigenti. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] SayedMohamed e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro5.000,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33109/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris