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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 394/2006

ECLI:EU:T:2006:324
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 17 ottobre 2006 – Hammarplast / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])

([OSCURATO:PERSONA]499/04)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Rischio di confusione»

1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 1) (v. punto 20)

2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 62-63) Oggetto Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 25 ottobre 2004 (procedimento R 394/2003‑2), riguardante l’opposizione presentata dal titolare del marchio nazionale [OSCURATO:PERSONA] contro la registrazione del marchio comunitario

[OSCURATO:PERSONA].

Dati relativi alla causa Richiedente il marchio comunitario:

[OSCURATO:PERSONA] AB

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti della classe 21 Titolare del marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: Hammarplast AB Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: marchio nazionale: «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti della stessa classe Decisione della divisione di opposizione: diniego della registrazione Decisione della commissione di ricorso: ricorso accolto Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 17 ottobre 2006 – Hammarplast / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]499/04) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Rischio di confusione» 1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 1) (v. punto 20) 2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 62-63) Oggetto Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 25 ottobre 2004 (procedimento R 394/2003‑2), riguardante l’opposizione presentata dal titolare del marchio nazionale [OSCURATO:PERSONA] contro la registrazione del marchio comunitario [OSCURATO:PERSONA]. Dati relativi alla causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] AB Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti della classe 21 Titolare del marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: Hammarplast AB Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: marchio nazionale: «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti della stessa classe Decisione della divisione di opposizione: diniego della registrazione Decisione della commissione di ricorso: ricorso accolto Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata alle spese.
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