Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 394/2006
ECLI:EU:T:2006:324
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 17 ottobre 2006 – Hammarplast / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
([OSCURATO:PERSONA]499/04)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Rischio di confusione»
1.
Marchio comunitario – Procedimento di ricorso (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 1) (v. punto 20)
2.
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione
da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento
del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 62-63)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 25 ottobre 2004 (procedimento R 394/2003‑2), riguardante
l’opposizione presentata dal titolare del marchio nazionale [OSCURATO:PERSONA] contro la registrazione del marchio comunitario
[OSCURATO:PERSONA].
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:PERSONA] AB
Marchio comunitario di cui trattasi:
marchio denominativo «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti della classe 21
Titolare del marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:
Hammarplast AB
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:
marchio nazionale: «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti della stessa classe
Decisione della divisione di opposizione:
diniego della registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
ricorso accolto
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ricorrente è condannata alle spese.