Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 18679/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE2026 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2604 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOINSumIeOro, r egistro generale 9415/2021Numero sezionale 2604/2026LELIO MARITATO, [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA CONRumEeTroT dIi r;a ccolta generale 18679/2026- resistenti con mandatoD -at a pubblicazione 09/06/2026avverso la sentenza n. 208/2020 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 21/01/2021 R.G.N. 42/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- Il Tribunale di Cremona ha accolto parzialmente il ricorsoproposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione) avverso un avviso di addebito [OSCURATO:PERSONA] e una cartella dipagamento [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggetto contributi previdenziali epremi assicurativi per il periodo 2012-2016.

Le pretese degli entitrovavano fondamento in un verbale di accertamento della [OSCURATO:PERSONA] che, tra l’altro, aveva riscontrato l’esistenza dipagamenti in favore dei dipendenti non registrati e nonassoggettati alle ritenute previdenziali.In particolare, premesso che nel corso dell’ispezionel’erogazione dei compensi non dichiarati era stata accertata perl’anno 2016 sulla base di documentazione contabile contenuta inun hard disk esterno rinvenuto nei locali della società, mentre pergli anni dal 2012 al 2015 sulla base di documentazione contabilecontenuta in un DVD fatto pervenire alla Guardia di Finanza dapersona non identificata, il Tribunale ha ritenuto fondate le pretesedegli enti in relazione ai compensi relativi all’anno 2016, mentreha ritenuto non provata l’erogazione di compensi non dichiarati pergli anni 2012-2015.2.- La Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 208/2020del 21 gennaio 2021, ha accolto il gravame proposto dall’INPSrespingendo integralmente l’opposizione all’avviso di addebito ealla cartella di pagamento proposta dalla società.In particolare, la Corte di appello ha ritenuto raggNuiumenrot are gilsatro generale 9415/2021Numero sezionale 2604/2026prova dell’erogazione di compensi non dichiarati anche per gli anniNumero di raccolta generale 18679/20262012-2015, valorizzando la documentazione contenuta nel DDVatDa p uebb licazione 09/06/2026acquisita al verbale ispettivo.3.- La società ricorrente impugna per cassazione la sentenzadella Corte di appello di Brescia formulando tre censure.4.– L’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la società deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116, comma 1, c.p.c. e dell’art. 2712c.c., per avere la Corte di appello utilizzato ai fini probatoridocumentazione proveniente da fonte anonima (art. 360, comma1, n. 3 e, in subordine, n. 4, c.p.c.).2.- Con il secondo motivo lamenta violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116, comma 1, c.p.c. e dell’art. 20,comma 1-bis, d. lgs. n. 82 del 2005, per avere la Corte di appelloe allegate al verbale di accertamento (art. 360, comma 1, n. 3 e,in subordine, n. 4, c.p.c.).3.- Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 2727 e 2729 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), inquanto il ragionamento presuntivo effettuato dal giudicante nonrisponde al paradigma logico-razionale previsto normativamente.4.- Con nota depositata in data 27 marzo 2026, la societàricorrente ha comunicato la pendenza in cassazione di altroprocedimento, iscritto al numero R.G. 25928/2025 promosso daEdilferro S.r.l. in liquidazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per lacassazione della sentenza n. 155/2025 del 4 giugno 2025 dellaNumero registro generale 9415/2021Corte di appello di Brescia, di cui ha prospettato la connessionNuem earol sezionale 2604/2026Numero di raccolta generale 18679/2026presente giudizio.Data pubblicazione 09/06/20265.- Ritenuta l’opportunità di un rinvio a nuovo ruolo delricorso in esame al fine di valutare l’eventuale trattazione dei duericorsi alla medesima adunanza camerale.

P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo per quanto in motivazione.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Sezionelavoro il 26 maggio 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE2026 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2604 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOINSumIeOro, r egistro generale 9415/2021Numero sezionale 2604/2026LELIO MARITATO, [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA CONRumEeTroT dIi r;a ccolta generale 18679/2026- resistenti con mandatoD -at a pubblicazione 09/06/2026avverso la sentenza n. 208/2020 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 21/01/2021 R.G.N. 42/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- Il Tribunale di Cremona ha accolto parzialmente il ricorsoproposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione) avverso un avviso di addebito [OSCURATO:PERSONA] e una cartella dipagamento [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggetto contributi previdenziali epremi assicurativi per il periodo 2012-2016. Le pretese degli entitrovavano fondamento in un verbale di accertamento della [OSCURATO:PERSONA] che, tra l’altro, aveva riscontrato l’esistenza dipagamenti in favore dei dipendenti non registrati e nonassoggettati alle ritenute previdenziali.In particolare, premesso che nel corso dell’ispezionel’erogazione dei compensi non dichiarati era stata accertata perl’anno 2016 sulla base di documentazione contabile contenuta inun hard disk esterno rinvenuto nei locali della società, mentre pergli anni dal 2012 al 2015 sulla base di documentazione contabilecontenuta in un DVD fatto pervenire alla Guardia di Finanza dapersona non identificata, il Tribunale ha ritenuto fondate le pretesedegli enti in relazione ai compensi relativi all’anno 2016, mentreha ritenuto non provata l’erogazione di compensi non dichiarati pergli anni 2012-2015.2.- La Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 208/2020del 21 gennaio 2021, ha accolto il gravame proposto dall’INPSrespingendo integralmente l’opposizione all’avviso di addebito ealla cartella di pagamento proposta dalla società.In particolare, la Corte di appello ha ritenuto raggNuiumenrot are gilsatro generale 9415/2021Numero sezionale 2604/2026prova dell’erogazione di compensi non dichiarati anche per gli anniNumero di raccolta generale 18679/20262012-2015, valorizzando la documentazione contenuta nel DDVatDa p uebb licazione 09/06/2026acquisita al verbale ispettivo.3.- La società ricorrente impugna per cassazione la sentenzadella Corte di appello di Brescia formulando tre censure.4.– L’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116, comma 1, c.p.c. e dell’art. 2712c.c., per avere la Corte di appello utilizzato ai fini probatoridocumentazione proveniente da fonte anonima (art. 360, comma1, n. 3 e, in subordine, n. 4, c.p.c.).2.- Con il secondo motivo lamenta violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116, comma 1, c.p.c. e dell’art. 20,comma 1-bis, d. lgs. n. 82 del 2005, per avere la Corte di appelloe allegate al verbale di accertamento (art. 360, comma 1, n. 3 e,in subordine, n. 4, c.p.c.).3.- Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 2727 e 2729 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), inquanto il ragionamento presuntivo effettuato dal giudicante nonrisponde al paradigma logico-razionale previsto normativamente.4.- Con nota depositata in data 27 marzo 2026, la societàricorrente ha comunicato la pendenza in cassazione di altroprocedimento, iscritto al numero R.G. 25928/2025 promosso daEdilferro S.r.l. in liquidazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per lacassazione della sentenza n. 155/2025 del 4 giugno 2025 dellaNumero registro generale 9415/2021Corte di appello di Brescia, di cui ha prospettato la connessionNuem earol sezionale 2604/2026Numero di raccolta generale 18679/2026presente giudizio.Data pubblicazione 09/06/20265.- Ritenuta l’opportunità di un rinvio a nuovo ruolo delricorso in esame al fine di valutare l’eventuale trattazione dei duericorsi alla medesima adunanza camerale. P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo per quanto in motivazione.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Sezionelavoro il 26 maggio 2026.La PresidenteIrene Tricomi
Sentenza Cassazione n. 18679/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris