CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 ottobre 2019
Cassazione n. 17021/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iali in atti;ricorrentecontroComune di Valva, in persona del Sindaco pro tempore;intimatoavverso la sentenza n. 1415/2019 della Corte di appello di Salerno,pubblicata il 15/10/2019.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/02/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 3160/2021Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 17021/2026Data pubblicazione 30/05/2026Con atto notificato il 5 luglio 2005, [OSCURATO:PERSONA] citava in giu-dizio davanti al Tribunale di Salerno-Sezione distaccata di Eboli il Co-mune di Valva, per sentir rideterminare da £ 715.866.000 a £744.504.835 il contributo a lui dovuto ai sensi della l. n. 219 del 1981per la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma del novembre del1980 e, per l'effetto, condannare l'Ente convenuto al pagamento dellasomma di € 14.790,00 (già pari a £ 28.638.835, vale a dire alla diffe-renza tra £ 744.504.835 e £ 715.866.000) o di quella ritenuta di ra-gione, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 15ottobre 1996 al soddisfo, nonché alla refusione delle spese processuali.Nel costituirsi in giudizio, il Comune di Valva eccepiva, in via pre-giudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore diquello amministrativo, la nullità dell'atto di citazione, contestando, nelmerito, la sussistenza del diritto vantato dal Gaudiosi per intervenutatransazione.La causa, istruita mediante l'espletamento di una consulenza tec-nica d'ufficio, veniva decisa con la sentenza n. 5183/2014, con la qualeil Tribunale rigettava la domanda, compensando tra le parti le speseprocessuali e ponendo definitivamente a carico dell'attore quelle oc-corse per l’espletamento della consulenza tecnica.Avverso tale sentenza proponeva appello il Gaudiosi, assumendoche: 1) il giudice di primo grado, nel rigettare la domanda, aveva re-cepito, tra le quattro soluzioni prospettate dal consulente tecnico d'uf-ficio, quella meno favorevole all'attore, senza fornire alcuna motiva-zione in ordine alle ragioni della scelta; 2) la sentenza impugnata eraaffetta da nullità, essendo incentrata su una consulenza tecnica d'uffi-cio basata su documenti non prodotti in giudizio dal Comune di Valvae, segnatamente, sulla relazione predisposta il 13 maggio 1997dall’ing. Sabato, tecnico incaricato dall'Ente di verificare gli stati finalidelle opere ammesse al contributo di cui alla legge n. 219 del 1981 ;3) il Tribunale di Salerno non aveva tenuto conto dei rilievi sollevatiNumero registro generale 3160/2021Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 17021/2026Data pubblicazione 30/05/2026dall'attore con riguardo alla circostanza che il Comune di Valva nonaveva espletato alcuna attività difensiva sulle questioni di caratteretecnico dedotte nel giudizio, se non con il tardivo deposito di una con-sulenza di parte; 4) parimenti, il giudice di prime cure non aveva con-siderato l’illegittimità della condotta assunta dal Comune nella gestionedel procedimento di rideterminazione del contributo, nel corso delquale non aveva mai fornito chiari e motivati riscontri alle istanze for-mulate dall'attore; 5) il consulente tecnico d'ufficio aveva commessomolteplici errori nell'espletamento dell’ incarico (aveva completamentemodificato la relazione peritale rispetto alla bozza consegnata alleparti; in due delle ipotesi formulate, la prima e la terza, aveva negatoall'attore il diritto di beneficiare del contributo per il posto macchina;nelle predette ipotesi, aveva ripartito le superfici non residenziali degliimmobili appartenenti all’attore con l’autorimessa del condomino [OSCURATO:PERSONA], la quale non solo non aveva accesso alla proprietà Gaudiosi,ma, per la sua natura, non poteva neppure fruire delle stesse; avevaeseguito la misurazione dei soli locali terranei e non anche di tutte lealtre proprietà, operazione dalla quale sarebbe potuta emergere unadiversa distribuzione delle superfici e, dunque, una circostanza di mag-gior vantaggio per l' attore; nella prima e nella seconda ipotesi, avevaassegnato una quota delle superfici non residenziali ai depositi, nono-stante la legge n. 219 del 1981 non prevedesse tale possibilità; a causadella minore superficie risultante dalla misurazione dei depositi, avevaredatto una tabella millesimale ripartendola solo tra le proprietà dell'at-tore e non, come previsto dal codice civile, tra tutte quelle compresenel condominio; nel rideterminare, ai fini del calcolo del contributo do-vuto all'attore, le superfici di alcune unità immobiliari facenti parte delfabbricato danneggiato dal sisma del 1980, aveva arbitrariamente uti-lizzato una tabella millesimale di ripartizione difforme da quella redattanella progettazione originaria dei lavori). Chiedeva inoltre la nomina diun diverso CTU.Numero registro generale 3160/2021Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 17021/2026Data pubblicazione 30/05/2026Costituitosi nel giudizio di secondo grado, il Comune di Valva ecce-piva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degliartt. 342, comma 1, e 348-bis, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nelmerito, la sua infondatezza.Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’appello diSalerno respingeva l’impugnazione, condannando il Gaudiosi al paga-mento delle spese di lite.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a cinque motivi di doglianza.L’intimato non si è difeso con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenzae del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c., in riferimento agli artt. 99,112, 115 e 167 c.p.c., nonché all’art. 194, comma 2, c.p.c., agli artt.87 e 90, commi 2 e 3, disp. att. c.p.c. e all’art. 111 Cost., per avere ilCTU, senza essere autorizzato dal giudice: 1) acquisito presso il Co-mune la relazione del 13 maggio 1997, redatta dall’ing. Sabato, inca-ricato dal Comune stesso di verificare lo stato finale delle opere am-messe al contributo, sulla quale aveva basato la perizia, pur non es-sendo tra i documenti prodotti in giudizio; 2) svolto rilievi, misurazionie redatto nuove tabelle millesimali, diverse da quelle elaborate dal pro-gettista e direttore dei lavori con l’approvazione dei condomini e depo-sitata presso il Comune per l’ottenimento del contributo.1.1. Il motivo è infondato con riferimento al primo profilo di cen-sura e inammissibile con riferimento al secondo.1.2. Con riguardo alla censura riferita alla acquisizione della rela-zione del 13 maggio 1997, redatta dal tecnico nominato dal Comune,deve rilevarsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recenteprecisato che, in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulentenominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osser-Numero registro generale 3160/2021Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 17021/2026Data pubblicazione 30/05/2026vanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendodall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività delconsulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico - tutti i docu-menti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condi-zione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fonda-mento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provaree salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti aprovare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass., Sez. U, Sentenza n.3086 del 01/02/2022).Tale principio è stato confermato dalle Sezioni Semplici di questaCorte in numerose pronunce (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 25604 del31/08/2022; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 09/11/2022; Cass.,Sez. 2, Ordinanza n. 21903 del 21/07/2023; Cass., Sez. 3, Ordinanzan. 26144 del 07/09/2023).Nel caso di specie, la Corte d’appello si è mostrata in perfetta lineacon il principio enunciato, poiché ha ritenuto quanto segue: «Alla lucedi tale premessa, non può revocarsi in dubbio che il consulente d'uffi-cio, nell'acquisire la relazione redatta il 13 maggio 1997 dal professio-nista incaricato dal Comune di Valva di verificare gli stati finali dei lavoridi ricostruzione di cui alla legge n. 219/1981 e al d.lgs. n. 76/1990,lungi dal colmare le lacune difensive dell’Ente convenuto, si sia limitatoa reperire un documento utile ad illustrare, sotto un profilo stretta-mente tecnico, le ragioni per le quali il contributo era stato liquidato inmisura inferiore a quella richiesta dal Gaudiosi e, dunque, ad evadere,con completezza di dati, il quesito postogli dal Tribunale di Salerno peraccertare la sussistenza del diritto dell’attore di conseguire una sommamaggiore di quella riconosciutagli dalla pubblica amministrazione, conla precisazione, peraltro, che l'atto in oggetto, essendo stato utilizzatodall'ausiliario al solo fine di ricostruire la genesi del contrasto tra leparti, non ha avuto alcuna incidenza o ripercussione sulle conclusionidal medesimo rassegnate. Del resto, rientrando nel potere del consu-Numero registro generale 3160/2021Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 17021/2026Data pubblicazione 30/05/2026lente tecnico d'ufficio attingere aliunde notizie e dati non rilevabili dagliaccertamento quando sia necessario per espletare convenientementeil compito affidatogli, tali indagini possono concorrere alla formazionedel convincimento del giudice quando, come nel caso di specie, nesiano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado dieffettuarne il controllo (cfr., ex plurimis, Cass. 8 giugno 2007, n.13428; Cass. 28 gennaio 2010, n. 1901; Cass. 7 ottobre 2016, n.20232).»Il ricorrente ha criticato la decisione impugnata, affermando chenon era vero che il menzionato documento non avesse avuto incidenzasull’esito della decisione, perché a p. 9 della sentenza impugnata sirinvenivano continui riferimenti alla relazione sopra menzionata e haindicato, a titolo esemplificativo, la precisazione che si leggeva in sen-tenza in ordine al fatto che il CTU aveva operato la sola misurazionedei locali terranei perché la discrepanza tra il progetto della direzionedei lavori e detta relazione, redatta dal tecnico del Comune, riguardavaproprio il computo delle superfici non residenziali.Tale rilievo, tuttavia, invece di evidenziare vizi nell’operato del CTU,ne conferma la correttezza, tenuto conto che da quanto appena ripor-tato si evince chiaramente che la relazione ha avuto rilevanza nell’im-postazione del lavoro del consulente, giustificando una delimitazionedell’ambito dell’indagine tecnica a ciò che era contestato, senza che laparte avesse negato che effettivamente la materia del contenderefosse a ciò limitata.1.2. Con riferimento alle misurazioni effettuate dal CTU, la Corted’appello ha statuito come segue: «1) l'ausiliario ha espletato l'attivitàperitale nei limiti del mandato conferitogli, avendo acquisito dall'Entelocale la relazione tecnica del 13 maggio 1997 e misurato l'estensionedei depositi di proprietà dell'appellante al necessario fine di reperireelementi accessori utili ad evadere correttamente i quesiti sottopostigli,Numero registro generale 3160/2021Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 17021/2026Data pubblicazione 30/05/2026senza compiere, pertanto, alcun accertamento in ordine ai fatti posti afondamento delle domande e delle eccezioni articolate dalle parti … 5)il consulente tecnico d’ufficio ha effettuato la misurazione dei soli localiterranei in ragione della circostanza che la discrasia rilevata tra il pro-getto del direttore dei lavori e la relazione del professionista incaricatodal Comune di Valva di verificare lo stato finale delle opere ammessea contributo era limitata proprio al computo delle superfici non residen-ziali dei predetti cespiti; 6) l'appellante non ha per nulla dimostratoquale effettivo nocumento in termini di diminuzione dell'entità del con-tributo dovutogli sia derivato dalla circostanza che il consulente tecnicod'ufficio abbia assegnato una quota delle superfici non residenziali aidepositi; 7) il consulente tecnico d'ufficio non ha redatto alcuna tabellamillesimale in difformità dai criteri stabiliti dal codice civile e da quellaadottata nella fase della progettazione originaria dei lavori, essendosilimitato, ai fini del ricalcolo del contributo spettante al Gaudiosi, a ri-partire le superfici non residenziali del vano scala e dell’androne in mi-sura proporzionale alle proprietà facenti parte del fabbricato danneg-giato dall'evento sismico …»La doglianza ripropone assertivamente la critica all’operato delCTU, che avrebbe effettuato misurazioni in relazione a dati non conte-stati, senza neppure riportare il contenuto degli atti dai quali tali affer-mazioni del tutto generiche avrebbero potuto trovare fondamento, cosioperando una censura inammissibile in violazione dell’art. 366, comma1, n. 4, c.p.c., anche nella parte in cui è dedotta la violazione delletabelle millesimali mediante la riproposizione della tesi difensiva diparte, sempre con argomenti del tutto generici e senza alcuna replicaagli argomenti utilizzati dalla Corte d’appello.2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in riferimento almancato esame della relazione di stato finale con allegata documenta-Numero registro generale 3160/2021Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 17021/2026Data pubblicazione 30/05/2026zione del progettista e direttore dei lavori, depositata presso il [OSCURATO:PERSONA], della integrazione dello stato finale, poste a base della do-manda giudiziale, e per la mancata considerazione delle osservazionimosse dal Gaudiosi e dal suo CTP alla CTU.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Come sopra evidenziato, nella specie, sia il primo giudice cheil giudice del gravame hanno respinto la domanda del Gaudiosi, sicché,in applicazione dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., ancora applicabileratione temporis (poi riversato nel disposto dell’art. 360, comma 4,c.p.c.), il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamenteper i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360c.p.c.Come precisato da questa Corte, pertanto, nell'ipotesi di "doppiaconforme" ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., è onere del ricorrente in-dicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisionedi primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra lorodiverse (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26934 del 20/09/2023; Cass., Sez.1, Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023; Cass., Sez. 1, Sentenzan. 26774 del 22/12/2016).Nel caso di specie, in assenza di tale specificazione, il motivo diricorso è inammissibile.2.3. L’inammissibilità del motivo deriva, comunque, anche dallacensura così come formulata.Com’è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. consentel'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti».La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che èstato oggetto di discussione tra le parti, da intendersi come un vero eproprio fatto storico, come un accadimento naturalistico (Cass., Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).Numero registro generale 3160/2021Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 17021/2026Data pubblicazione 30/05/2026Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero eproprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante(Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1,Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24035del 03/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del26/04/2022).Può trattarsi di un fatto principale ex art. 2697 c.c. (un fatto costi-tutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secon-dario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), pur-ché sia controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761 del08/09/2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenoredella motivazione, vizia la decisione perché ha determinato l’esito delgiudizio.Non integrano, dunque, fatti il cui omesso esame possa cagionareil vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le mere argomentazioni o lededuzioni difensive (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019;Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), né i singoli elementidi un accadimento complesso, comunque apprezzato, o le mere ipotesialternative (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).Per gli stessi motivi, non costituisce omesso esame, nei termini ap-pena indicati, la mancata valutazione di domande o di eccezioni, ovverodei motivi di appello (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 29952 del13/10/2022).L’omesso esame di elementi istruttori acquisiti al processo non in-tegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censura-bile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora non si risolva nellamancata valutazione di un fatto, come sopra definito, da ritenere deci-sivo per la statuizione assunta (v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024).Numero registro generale 3160/2021Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 17021/2026Data pubblicazione 30/05/2026Nel caso di specie, la doglianza non attiene all’esame di un fattostorico, come sopra inteso, ma si sostanzia nella critica della mancatarilevanza attribuita agli elementi posti a supporto della domanda, risol-vendosi la censura in una generalizzata non condivisione dell’esito de-cisionale.3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenzae/o del procedimento per motivazione apparente ex art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma2, n. 4, c.p.c., 118 att. c.p.c. e 156, comma 2, c.p.c., per avere laCorte territoriale rigettato l’appello con motivazione apparente.Il ricorrente ha dedotto che la soluzione scelta dalla menzionataCorte tra le quattro possibili entità del contributo non risulta adegua-tamente motivata, recando incomprensibili argomentazioni poste abase della motivazione, soprattutto in considerazione del fatto chel’atto di appello era sorretto da ben 10 pagine di argomentazioni, cheil ricorrente, nel proporre ricorso per cassazione ha riportato, aggiun-gendo che il giudice di secondo grado si è, poi, limitato ad affermaresbrigativamente che la scelta del Tribunale di adottare la soluzione B,offerta dal CTU, poiché l’androne era di esclusiva proprietà del Gau-diosi, aggiungendo che, anche se si volesse accogliere la variante dellasoluzione contrassegnata come schema B, comunque il Gaudiosi nonavrebbe avuto diritto ad alcuna somma ulteriore.3.1. Anche questo motivo di ricorso è inammissibile.3.2. Come già evidenziato, in virtù della nuova formulazionedell'art. 360 c.p.c. (introdotta dalla novella del 2012) non è più con-sentita l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.«per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fattocontroverso e decisivo per il giudizio», ma soltanto «per omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti».Numero registro generale 3160/2021Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 17021/2026Data pubblicazione 30/05/2026Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamatamodifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione,quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle qualiesso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014).In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere in-terpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel.,come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimitàsulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costitu-zionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motiva-zione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il con-trollo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza,ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omis-sione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo dellairriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, os-sia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversionedel vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre cheemerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza im-pugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e,da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenzadi legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge,come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenzaai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U, Sen-tenza n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27112 delNumero registro generale 3160/2021Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 17021/2026Data pubblicazione 30/05/202625/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018;Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio di motiva-zione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost.sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indica-zione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione delproprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplici-tazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica chelasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez. L, Ordi-nanza n. 3819 del 14/02/2020).Ricorre, dunque, il vizio in questione, quando la decisione, benchégraficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della de-cisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far co-noscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del pro-prio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, Or-dinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248del 30/06/2020).Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazione siameramente assertiva, ma anche qualora sussista un contrasto irriduci-bile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunque percepibilel'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conse-guenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllo sull'esat-tezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. L, Ordi-nanza n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611del 25/06/2018).Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non èpossibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice e, conse-guentemente, effettuare un controllo sulla correttezza dello stesso (cfr.Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).Numero registro generale 3160/2021Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 17021/2026Data pubblicazione 30/05/2026Ovviamente il controllo della motivazione del giudice di merito, neilimiti sopra indicati, non equivale alla revisione del ragionamento deci-sorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice ad una determi-nata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe,pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi pro-batori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 16526 del 05/08/2016).3.3. Nel caso di specie, parte ricorrente ha criticato la decisioneimpugnata, ritenendola non adeguatamente motivata a fronte delle ric-che argomentazioni a supporto della domanda giudiziale, che ha ripor-tato, così riconducendo la doglianza ad una doglianza riferita alla rite-nuta non esaustività di una motivazione non condivisa.4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenzae del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non averela Corte d’appello pronunziato su tutta la domanda e, in particolare,sulla prospettata violazione degli artt. 112 c.p.c. e degli artt. 88, 92 e96 c.p.c.4.1. Il motivo è inammissibile.4.2. La parte non ha specificato quale violazione dell’art. 88 c.p.c.il Comune avrebbe tenuto e non ha riportato il contenuto dell’atto diappello, in cui ha dedotto di avere formulato la richiesta di tenere contodel ritenuto comportamento scorretto del Comune, così formulando unmotivo del tutto generico e non autosufficiente in violazione degli artt.366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.5. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1123 e 1124 c.c.; 68 e 69 disp. att. c.c.; degliartt. 10, 11, 12, 15, 18, commi 1-2 e 7, 21, commi 2-3, d.lgs. n. 76del 1990, in relazione all'art. n. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Ad opinione del Gaudiosi, la Corte d’appello avrebbe dovuto tenereconto che il contributo dovuto viene determinato, ed erogato, in basealla relazione del direttore dei lavori, che si assume la piena responsa-Numero registro generale 3160/2021Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 17021/2026Data pubblicazione 30/05/2026bilità di quanto dichiarato, ed anche tenendo conto del contributo mas-simo ammissibile, per cui, verificate le fatture presentate a stato finale,se l'importo di quanto speso risultava inferiore al contributo massimoammissibile, il contributo doveva ritenersi dovuto, contrariamente aquanto ritenuto dalla Corte d’appello.Inoltre, la parte ha rilevato che, quando si tratta di condomini, laripartizione delle spese viene fatta secondo tabelle millesimali predi-sposte dal tecnico di fiducia dei committenti (e con l'approvazione diquesti ultimi) al momento della presentazione del progetto, sicché, aifini del riparto delle spese, il CTU doveva tenere conto di tali tabelle,mentre, nella specie, ha creato arbitrariamente tabelle millesimali re-lative all’androne, al vano scala e ai depositi, senza tenere conto diquella approvata dai condomini, senza neppure rettificare, comeavrebbe dovuto, i millesimi.Infine, la stessa parte ha evidenziato che il CTU ha ripartito la quotascale in difformità dell'art. 1124 c.c., non considerando l'altezza delpiano, ha aggiunto alle superfici dei depositi (che sono s.n.r.) una quotadelle altre s.n.r., spettanti invece solo alle abitazioni, ha ripartito lasuperficie dell'androne con l'inserimento dell'autorimessa Miranda, cheera fuori dall'androne, con modalità di distribuzione delle varie superficierrate e illegittime, perché di competenza unicamente del condominio.5.1. Il motivo è inammissibile.Le censura non coglie la ratio della decisione, ove non è messa indiscussione la documentazione necessaria per la presentazione delladomanda di contributo, ma la corretta determinazione dell’ammontarerichiesto.È poi genericamente riproposta la questione relativa al rifacimentodelle tabelle millesimali, su cui la Corte d’appello ha espressamentestatuito, nei termini sopra riportati, senza che la parte abbia criticatogli argomenti esposti nella decisione impugnata.Numero registro generale 3160/2021Numero sezionale 992/2026Numero di raccolta generale 17021/2026Data pubblicazione 30/05/2026Allo stesso modo è formulato un generico richiamo alle doglianzerelative alla determinazione delle aree destinate a scale, depositi eall’androne, di cui è contestata la correttezza con argomenti generici,che esprimono una reiterata non condivisione dell’esito decisionale.6. In conclusione il ricorso deve essere respinto.7. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata non es-sendosi il Comune difeso con controricorso.8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello spettante per il ricorso, se dovuto. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002,della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricor-rente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellorelativo spettante per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2026.Il PresidenteGuido Mercolino