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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16870/2026

Testo disponibile della fonte

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TE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.– intimata –Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADOdella CALABRIA n. 2787/2024 depositata in data 22 ottobre 2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso notificato in data 27.12.2022 all’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, il Sig.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 64 esegg., D. Lgs. n. 546/1992, e 395, n. 5, c.p.c., avverso la sentenza n.1725/2022 dell’allora [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro –Numero registro generale 9764/2025Numero sezionale 4356/2026Numero di raccolta generale 16870/2026Data pubblicazione 29/05/2026emessa il 06.10.2021 e depositata il 23.05.2022 – non notificata.L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] non si costituiva nel giudizio direvocazione.2.

La C.g.t. 2 di Catanzaro, con sentenza n. 2787/2024, depositata in data22 ottobre 2024, decidendo sul ricorso per revocazione, ne dichiaraval’inammissibilità perché proposto oltre il termine semestrale prescrittodall’art. 327 c.p.c. e, inoltre, riteneva che il rilievo officioso della tardivitàdel ricorso non rendesse necessario sottoporre la questione alcontraddittorio delle parti ex art. 101 c.p.c., in conformità al principioenunciato da codesta Suprema Corte con ordinanza della Sezione VI del18/11/2019, n. 29803.6.

Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate è rimastaintimata.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsaapplicazione dell’art. 327 cod. proc. civ.; dell’art. 155, commi secondo,quarto e quinto, cod. proc. civ.; dell’art. 51, co. 1, in relazione all’art. 38,comma 3 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; dell’art. 1 della Legge n.7 ottobre 1969, n. 742 (per come modificato dall’art. 16 della Legge 10novembre 2014, n. 162), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nellasentenza impugnata, la C.g.t. 2 della Calabria, nel motivare la declaratoriadi inammissibilità del ricorso per revocazione, ha individuato il dies a quocon la data di deposito – 23 maggio 2022 – della sentenza n. 1725/2022.Tuttavia, il Giudice della revocazione ha erroneamente indicato il 23dicembre 2022 quale termine finale per l’impugnazione, perché al terminesemestrale prescritto dall’art. 327 c.p.c. (alla cui disciplina rinviano gliartt. 51, co. 1 e 38, co. 3 del D. Lgs. 546/1992), ha aggiunto “un mese”Numero registro generale 9764/2025Numero sezionale 4356/2026Numero di raccolta generale 16870/2026Data pubblicazione 29/05/2026per il periodo feriale che, invece, si estende dal primo al trentuno agostoe, pertanto, per complessivi giorni trentuno.Il motivo è fondato.1.1.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte è consolidata nel ritenereche il calcolo del termine lungo di impugnazione, quando interferisce con ilperiodo feriale, debba seguire un metodo di computo "misto".

Il terminesemestrale si calcola secondo il sistema della computazione civile exnominatione dierum, mentre il periodo di sospensione feriale,normativamente fissato in 31 giorni, si aggiunge ex numeratione dierum(Cass. n. 15/03/2024, n. 7114).Su questo punto, la Corte di Cassazione ha specificato:"Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali ècompreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., siosserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c.,il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "exnominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha,indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivoperiodo, allo spirare del giorno corrispondente nel numero a quello delmese iniziale; quando il termine di decadenza interferisca con il periodo disospensione feriale dei termini processuali, poi, al termine di decadenzadal gravame pari a sei mesi, di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., devonoaggiungersi trentuno giorni computati "ex numeratione dierum", ai sensidel combinato disposto degli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 1, comma 1,della l. n. 742 del 1969 (nella formula vigente "ratione temporis"), nondovendosi tener conto dei giorni compresi tra il primo ed il trentunoagosto di ciascun anno per effetto della sospensione dei terminiprocessuali nel periodo feriale".1.2.

Applicando correttamente tale principio al caso di specie si consideraquanto segue.Numero registro generale 9764/2025Numero sezionale 4356/2026Numero di raccolta generale 16870/2026Data pubblicazione 29/05/2026La sentenza da revocare (n. 1725/2022) è stata depositata il 23 maggio2022; il termine semestrale, calcolato ex nominatione dierum, sarebbescaduto il 23 novembre 2022; a tale data devono essere aggiunti 31 giorniper la sospensione feriale (dal 1° al 31 agosto); il termine finale perl'impugnazione viene così a cadere il 24 dicembre 2022.A questo punto, interviene la disciplina dettata dall'art. 155, commi 4 e 5,c.p.c., che dispone la proroga di diritto del termine di scadenza qualoraesso cada in un giorno festivo o di sabato.

La giurisprudenza di legittimitàha costantemente affermato la portata generale di tale proroga,applicabile anche al termine lungo per l'impugnazione, comprensivo delperiodo di sospensione feriale (Cass. 14/06/2025, n. 15930).1.3.

Questa Corte ha di recente affermato, con orientamento pienamentecondiviso dal Collegio, che la regola secondo cui, in tema di compimentodegli atti processuali, se il giorno di scadenza è nella giornata di sabato lascadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, di cuiall'art. 155, commi 4 e 5 c.p.c., è applicabile anche al termine lungo perl'impugnazione aumentato dalla sospensione feriale, in ragione della suageneralità ed automaticità (Cass. n. 15930/2025 cit.).Nel caso in esame, il termine del 24 dicembre 2022 cadeva di sabato, ilgiorno successivo, 25 dicembre, era domenica e festività natalizia, il 26dicembre era anch'esso un giorno festivo ([OSCURATO:PERSONA]).Di conseguenza, per effetto della proroga legale, il termine ultimo per laproposizione del ricorso per revocazione slittava al primo giorno seguentenon festivo, ovvero a martedì 27 dicembre 2022.Essendo il ricorso stato notificato in tale data, esso deve considerarsitempestivo, con conseguente illegittimità della declaratoria diinammissibilità pronunciata.1.4.

La C.g.t. 2 ha errato nel calcolare il termine per la proposizione delricorso per revocazione con riferimento all'esatta applicazione combinatadelle norme sul termine lungo di impugnazione (art. 327 cod. proc. civ.),Numero registro generale 9764/2025Numero sezionale 4356/2026Numero di raccolta generale 16870/2026Data pubblicazione 29/05/2026alla sospensione feriale dei termini (art. 1, L. n. 742/1969) e alle regolegenerali di computo dei termini processuali (art. 155 c.p.c.).2.

In conclusione, va accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassataed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio delgiudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoesame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il 21 maggio 2026La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.– intimata –Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADOdella CALABRIA n. 2787/2024 depositata in data 22 ottobre 2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso notificato in data 27.12.2022 all’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, il Sig.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 64 esegg., D. Lgs. n. 546/1992, e 395, n. 5, c.p.c., avverso la sentenza n.1725/2022 dell’allora [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro –Numero registro generale 9764/2025Numero sezionale 4356/2026Numero di raccolta generale 16870/2026Data pubblicazione 29/05/2026emessa il 06.10.2021 e depositata il 23.05.2022 – non notificata.L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] non si costituiva nel giudizio direvocazione.2. La C.g.t. 2 di Catanzaro, con sentenza n. 2787/2024, depositata in data22 ottobre 2024, decidendo sul ricorso per revocazione, ne dichiaraval’inammissibilità perché proposto oltre il termine semestrale prescrittodall’art. 327 c.p.c. e, inoltre, riteneva che il rilievo officioso della tardivitàdel ricorso non rendesse necessario sottoporre la questione alcontraddittorio delle parti ex art. 101 c.p.c., in conformità al principioenunciato da codesta Suprema Corte con ordinanza della Sezione VI del18/11/2019, n. 29803.6. Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate è rimastaintimata.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsaapplicazione dell’art. 327 cod. proc. civ.; dell’art. 155, commi secondo,quarto e quinto, cod. proc. civ.; dell’art. 51, co. 1, in relazione all’art. 38,comma 3 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; dell’art. 1 della Legge n.7 ottobre 1969, n. 742 (per come modificato dall’art. 16 della Legge 10novembre 2014, n. 162), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nellasentenza impugnata, la C.g.t. 2 della Calabria, nel motivare la declaratoriadi inammissibilità del ricorso per revocazione, ha individuato il dies a quocon la data di deposito – 23 maggio 2022 – della sentenza n. 1725/2022.Tuttavia, il Giudice della revocazione ha erroneamente indicato il 23dicembre 2022 quale termine finale per l’impugnazione, perché al terminesemestrale prescritto dall’art. 327 c.p.c. (alla cui disciplina rinviano gliartt. 51, co. 1 e 38, co. 3 del D. Lgs. 546/1992), ha aggiunto “un mese”Numero registro generale 9764/2025Numero sezionale 4356/2026Numero di raccolta generale 16870/2026Data pubblicazione 29/05/2026per il periodo feriale che, invece, si estende dal primo al trentuno agostoe, pertanto, per complessivi giorni trentuno.Il motivo è fondato.1.1. La giurisprudenza di questa Suprema Corte è consolidata nel ritenereche il calcolo del termine lungo di impugnazione, quando interferisce con ilperiodo feriale, debba seguire un metodo di computo "misto". Il terminesemestrale si calcola secondo il sistema della computazione civile exnominatione dierum, mentre il periodo di sospensione feriale,normativamente fissato in 31 giorni, si aggiunge ex numeratione dierum(Cass. n. 15/03/2024, n. 7114).Su questo punto, la Corte di Cassazione ha specificato:"Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali ècompreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., siosserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c.,il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "exnominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha,indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivoperiodo, allo spirare del giorno corrispondente nel numero a quello delmese iniziale; quando il termine di decadenza interferisca con il periodo disospensione feriale dei termini processuali, poi, al termine di decadenzadal gravame pari a sei mesi, di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., devonoaggiungersi trentuno giorni computati "ex numeratione dierum", ai sensidel combinato disposto degli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 1, comma 1,della l. n. 742 del 1969 (nella formula vigente "ratione temporis"), nondovendosi tener conto dei giorni compresi tra il primo ed il trentunoagosto di ciascun anno per effetto della sospensione dei terminiprocessuali nel periodo feriale".1.2. Applicando correttamente tale principio al caso di specie si consideraquanto segue.Numero registro generale 9764/2025Numero sezionale 4356/2026Numero di raccolta generale 16870/2026Data pubblicazione 29/05/2026La sentenza da revocare (n. 1725/2022) è stata depositata il 23 maggio2022; il termine semestrale, calcolato ex nominatione dierum, sarebbescaduto il 23 novembre 2022; a tale data devono essere aggiunti 31 giorniper la sospensione feriale (dal 1° al 31 agosto); il termine finale perl'impugnazione viene così a cadere il 24 dicembre 2022.A questo punto, interviene la disciplina dettata dall'art. 155, commi 4 e 5,c.p.c., che dispone la proroga di diritto del termine di scadenza qualoraesso cada in un giorno festivo o di sabato. La giurisprudenza di legittimitàha costantemente affermato la portata generale di tale proroga,applicabile anche al termine lungo per l'impugnazione, comprensivo delperiodo di sospensione feriale (Cass. 14/06/2025, n. 15930).1.3. Questa Corte ha di recente affermato, con orientamento pienamentecondiviso dal Collegio, che la regola secondo cui, in tema di compimentodegli atti processuali, se il giorno di scadenza è nella giornata di sabato lascadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, di cuiall'art. 155, commi 4 e 5 c.p.c., è applicabile anche al termine lungo perl'impugnazione aumentato dalla sospensione feriale, in ragione della suageneralità ed automaticità (Cass. n. 15930/2025 cit.).Nel caso in esame, il termine del 24 dicembre 2022 cadeva di sabato, ilgiorno successivo, 25 dicembre, era domenica e festività natalizia, il 26dicembre era anch'esso un giorno festivo ([OSCURATO:PERSONA]).Di conseguenza, per effetto della proroga legale, il termine ultimo per laproposizione del ricorso per revocazione slittava al primo giorno seguentenon festivo, ovvero a martedì 27 dicembre 2022.Essendo il ricorso stato notificato in tale data, esso deve considerarsitempestivo, con conseguente illegittimità della declaratoria diinammissibilità pronunciata.1.4. La C.g.t. 2 ha errato nel calcolare il termine per la proposizione delricorso per revocazione con riferimento all'esatta applicazione combinatadelle norme sul termine lungo di impugnazione (art. 327 cod. proc. civ.),Numero registro generale 9764/2025Numero sezionale 4356/2026Numero di raccolta generale 16870/2026Data pubblicazione 29/05/2026alla sospensione feriale dei termini (art. 1, L. n. 742/1969) e alle regolegenerali di computo dei termini processuali (art. 155 c.p.c.).2. In conclusione, va accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassataed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio delgiudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoesame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il 21 maggio 2026La PresidenteAndreina Giudicepietro