CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 15237/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso con i quali entrambi i ricorrenti deducono il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 110 cod. pen. ed il solo Mohamed anche la violazione di legge penale con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie e all'attendibilità della testimonianza resa della teste [OSCURATO:PERSONA], nonché al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., sono indeducibili poiché pedissequamente riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata sulle ragioni per cui il narrato della teste Lanzoni è stato ritenuto pienamente credibile, comprovato anche dal solido compendio probatorio a carico dei prevenuti che ha consentito di provare oltre ogni ragionevole dubbio il loro ruolo di concorrenti morali nel reato; pagg. 10 e 11 della sentenza con riferimento alle motivate ragioni ostative alla concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il pre